Banca
dati DNA : Garante privacy scrive a Governo e Parlamento
di osservatoriosullalegalita.org
Il Garante
per la privacy e' intervenuto sulla questione della banca dati del DNA
che si e' ipotizzato di istituire a fini di sicurezza e giustizia, sollecitando
un rapido intervento legislativo che stabilisca norme e limiti di tale
raccolta.
Per l'Authority,
infatti, la banca dati DNA deve avere solo finalità di identificazione
delle persone e non deve contenere campioni biologici ma profili, cioe'
sequenze alfanumeriche. Inoltre ai dati deve accedere solo personale specificamente
incaricato, occorre adottare rigorose misure di sicurezza a protezione
dei dati e vanno evitate le raccolte generalizzate o per un ambito troppo
ampio di reati.
Il Garante
della privacy ha espresso le sue osservazioni in un documento inviato
al Parlamento e al Governo in cui emerge che se da un lato e' urgente
disciplinare organicamente la materia e potenziare le tecniche di indagine,
anche per scopi di cooperazione internazionale, dall'altro "vi sono rilevanti
effetti sui diritti e le libertà fondamentali delle persone che vanno
tutelati con pari efficacia". Su
queste basi, secondo il Garante, una normativa adeguata sull'uso e la
gestione dei dati Dna per finalità di accertamento e repressione dei reati
dovrebbe prendere in esame alcuni profili fondamentali.
Finalità
La banca dati dovrebbe avere esclusive finalità specifiche di identificazione
delle persone, e questo anche in armonia con quanto previsto dal Trattato
di Prum di cooperazione giudiziaria e dalla normativa europea.I
profili Dna non devono essere duplicati in altre banche dati di singole
forze di polizia.
Modalità
di conservazione
Considerata la particolare delicatezza e natura dei dati genetici, che
riguardano peraltro non soltanto l'individuo, ma il suo intero gruppo
biologico, nella banca dati non devono essere conservati campioni biologici
(es. capelli, saliva, liquidi), ma profili (sequenze alfanumeriche). Devono
essere applicati sistemi di analisi che non consentano di individuare
patologie di cui sia eventualmente affetto l'interessato.
Accesso
ai dati
Gli operatori che possono accedere ai dati devono essere individuati con
modalità selettive e solo in rapporto ad attività investigative previste
o disposte per legge
Misure di
sicurezza a protezione dei dati
Sempre per la particolare delicatezza di queste informazioni, occorre
assicurare un elevato livello di sicurezza e qualità dei dati tale da
consentire il tracciamento di ogni accesso e lo svolgimento periodico
di adeguate procedure di controllo.
Diritti
degli interessati
Occorrono specifiche indicazioni circa le modalità con le quali le persone
i cui dati sono conservati possano esercitare i diritti loro riconosciuti
dal Codice privacy: accesso, aggiornamento, eventuale cancellazione dei
dati
Proporzionalità
della raccolta
L'Autorità raccomanda infine di prestare la massima attenzione rispetto
all'ambito della raccolta dei dati e ai motivi che la giustificano. L'istituzione
di una banca dati a livello nazionale non impone necessariamente l'introduzione
di un prelievo obbligatorio del Dna poiché un tale archivio può utilmente
essere composto da dati raccolti nell'ambito di procedimenti penali, già
molto numerosi. Tuttavia, nel caso in cui il Parlamento ritenesse di dover
prevedere un prelievo obbligatorio per alcune categorie di soggetti (fermati,
arrestati, indagati, imputati o condannati) occorre individuare in maniera
proporzionata i soggetti interessati e i relativi reati, i quali non potrebbero
che essere definiti sulla base della loro gravità.
Compiti
di vigilanza dell'Autorità
L'Autorità concorda sull'utilità di specifiche previsioni che confermino
i compiti di vigilanza e controllo dell'Autorità anche con riferimento
ad un eventuale rapporto periodico al Parlamento.
Speciale
diritti
___________
NB:
I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI CITANDO L'AUTORE
E LINKANDO
www.osservatoriosullalegalita.org
|