29 gennaio 2007

 
     

UE : consumatori e imprese danneggiati dai trust andrebbero risarciti
di osservatoriosullalegalita.org

I consumatori e le imprese che hanno subito un danno per violazione delle norme antitrust comunitarie devono essere risarciti, e i Paesi UE devono prevedere un'adeguata legislazione penale e civile in materia. E' il parere della commissione giuridica del parlamento UE destinato alla commissione per i problemi economici e monetari.

La commissione giuridica - relatore Bert Doorn - ha considerato che negli Stati membri dell'Unione il diritto della concorrenza è applicato principalmente attraverso i canali del diritto pubblico, che, se la Commissione è responsabile dell'applicazione del diritto della concorrenza nel mercato interno in virtù degli articoli 81 e 82 del trattato, non ha tuttavia alcuna competenza a intervenire nel diritto processuale degli Stati membri.

Inoltre ha valutato che qualsiasi proposta della Commissione deve rispondere ai criteri di sussidiarietà e proporzionalita' e che la Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 81 del trattato CE implica che vi deve essere la possibilità di proporre azioni di risarcimento del danno subito come conseguenza di un accordo di cartello nei confronti di chi ha commesso la violazione.

Percio' la Commissione giuridica invita la Commissione per i problemi economici e monetari, competente per merito, a includere alcuni seguenti suggerimenti nella proposta di risoluzione che approvera'.

Il primo riguarda i cittadini o le imprese che subiscono un danno come conseguenza di una violazione del diritto comunitario della concorrenza e che debbono avere la possibilità di ottenere un risarcimento, purché la violazione sia stata accertata formalmente da un'autorità antitrust e gli interessi dei soggetti lesi siano direttamente pregiudicati. Percio' gli ordinamenti giuridici degli Stati membri debbono prevedere procedure di diritto civile con le quali possa essere richiesto il risarcimento dei danni conseguenti a violazioni accertate del diritto antitrust.

Occorre poi una raccomandazione agli Stati membri nei quali i cittadini e le imprese non dispongono ancora di una siffatta possibilità di tutela, esortandoli ad adeguare di conseguenza il loro diritto processuale civile. In essa dovrebbe essere indicato che il termine di prescrizione applicabile al diritto di proporre un'azione di risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza sarà sospeso a partire dal momento in cui la Commissione o l'autorità garante della concorrenza di uno o più Stati membri avvia un'indagine sulla violazione in questione.

Inoltre le domande di risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza non richiedano tribunali specializzati, ove non siano previsti dal diritto procedurale degli Stati membri, giacché l'accertamento della violazione viene effettuato dalle stesse autorità antitrust, mentre il giudice civile, per il riconoscimento del diritto di risarcimento, deve valutare solo se gli interessi della parte lesa siano stati direttamente pregiudicati.

Pertanto e quindi non sarebbe nemmeno necessario adattare le norme procedurali nazionali relative alle prove, mentre ai fini della determinazione del diritto applicabile in caso di danni transfrontalieri a seguito di violazioni delle regole antitrust si applicano le norme abituali del diritto privato internazionale.

Ovviamente il provedimento non e' ancora approvato, ma la direzione impressa alla questione appare chiara, a meno di ribaltamenti in commissione per i problemi economici e monetari.

Speciale Europa

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