28 novembre 2007

 
     

La mediazione creditizia : onorabilita' e trasparenza
di Giovanni Falcone*

Il terremoto che ha investito il mondo bancario conseguente alla crisi di liquidità sui mutui ad alto rischio concessi nel territorio degli Stati Uniti d'America, ha sicuramente accentuato l'importanza ed il ruolo del "Mediatore creditizio".

Lo stato di allarme, ad oggi non ancora rientrato, ha riguardato l'allegra concessione dei mutui ipotecari (c.d. Sub Prime), necessari per l'acquisto di un bene primario come l'abitazione, a clientela scarsamente affidabile e generalmente priva di garanzie, laddove non veniva richiesta alcuna documentazione sul reddito, sull'occupazione o altre informazioni sul mutuante.

Beneficenza allo stato puro… v'è da chiedersi, dov'era l'Organo di vigilanza? Sulla distanza, gli effetti sul mercato immobiliare si sono visti, sono stati decisamente disastrosi, con una insolvenza cresciuta in modo esponenziale nel conto economico delle numerose banche coinvolte e provocando nel contempo, un aumento generalizzato dei tassi di interesse dei contratti in essere stipulati "a tasso variabile", nel tentativo di recuperare risorse finanziarie e pareggiare le perdite.

In questa cornice, certamente difficile, entra in gioco la figura del "Mediatore creditizio" (1), la cui credibilità, appare direttamente proporzionale alla capacità di riuscire a rimanere estraneo agli interessi in causa, non essendo legato a nessuna delle parti da un rapporto di dipendenza, collaborazione o rappresentanza. Mediare fra due interessi contrapposti, con l'intermediario abilitato da una parte (la banca) ed il cliente bisognoso di finanziamento dall'altra e riuscire a rimanere neutrale, costituisce, oltre ad un particolare gioco di abilità, anche e soprattutto la migliore premessa di etica professionale e rispetto della normativa.

Una delle principali fonti normative della "Mediazione creditizia" è contenuta nell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, nr.108 (2), laddove si parla della istituzione dell'apposito Albo, delle modalità per la iscrizione (o cancellazione), dei necessari requisiti di onorabilità secondo i criteri dell'articolo 109 del Testo Unico Bancario nr.385/93 e dell'obbligo di osservanza della normativa antiriciclaggio.

L'attività di consulenza, orientata a porre in relazione le banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, integra l'attività di "Mediazione creditizia". Per finanziamento sotto qualsiasi forma, secondo i contenuti dell'articolo 2 del Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994, bisogna intendere l'attività di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Rientra in tale attività, tra l'altro, ogni tipologia di finanziamento connesso ad operazioni di:

· Locazione finanziaria (contratti di leasing);

· Acquisto di crediti (contratti di factoring);

· Credito al consumo, così come definito dall'articolo 121 del Testo Unico Bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento;

· Credito ipotecario (mutuo per acquisto immobile); · Prestito su pegno (ottenere un finanziamento garantito da titoli, certificati di deposito, libretti di deposito nominativi e/o al portatore etc.);

· Rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere crediti;

· Ogni altra forma di finanziamento.

L'Ufficio Italiano Cambi, con Provvedimento del 29 aprile 2005, ha dettato le "Istruzioni" per l'espletamento della delicata attività del "Mediatore creditizio", con particolare riguardo alle procedure per la iscrizione all'albo, ai requisiti di onorabilità - sia in proprio e/o nell'ambito di società comunque iscritte all'albo - ed alla trasparenza nei rapporti contrattuali con la clientela.

Requisiti di onorabilità
La verifica dei requisiti di onorabilità, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, viene rimessa all'organo amministrativo il quale, entro il 31 marzo di ogni anno deve trasmettere all'Organo di vigilanza centrale (UIC) copia del verbale illustrativo della verifica periodica compiuta. I documenti da esaminare ai fini della verifica in parola, a titolo esemplificativo, sono:

· Il certificato generale del casellario giudiziale; · Il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

· Le evidenze del pubblico registro dei falliti previsto dall'articolo 50 del Regio Decreto 16 marzo 1942, nr.267 (3);

· Altre Attestazioni rilasciate da Autorità di pubblica sicurezza in relazione a specifiche fattispecie di reato;

· Dichiarazione dell'interessato in ordine alla presenza o meno di circostanze che fanno venire meno il requisito dell'onorabilità.

La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità di una persona fisica iscritta, costituisce motivazione sufficiente per la immediata cancellazione dall'Albo dei Mediatori creditizi. Se la mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità interessa taluno dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società iscritte all'Albo, la circostanza determina la decadenza immediata della carica. Analoga decadenza si determina allorquando la mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità riguarda taluno dei partecipanti al capitale di società iscritte nell'Albo ed in grado di esercitare il controllo ai sensi dell'articolo 23 del TUB (D.Lgs 385/93).

Trasparenza
La chiarezza nei rapporti con la clientela rappresenta, per il "Mediatore creditizio", il migliore investimento per la propria sopravvivenza. Per ottenere questo risultato, la prima cosa è costituita dalla "Pubblicità & Informazione", avendo cura di predisporre:

· L' "Avviso, contenente le principali norme di trasparenza, idoneo a evidenziare al cliente quali sono gli strumenti di tutela previsti in suo favore;

· Il "foglio informativo", contenente informazioni analitiche sul "Mediatore creditizio", sulle provvigioni, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sugli eventuali rischi tipici del servizio;

· La copia completa dello schema di contratto di mediazione creditizia che può essere chiesta dal cliente ancora prima della conclusione del contratto;

· Il documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali ed unito al testo del contratto.

Nell'Avviso, i "Mediatori creditizi" indicano chiaramente che ad essi è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipazioni, e ogni forma di pagamento o di incasso in denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e/o dal cliente.

Per concludere, in occasione della stipula di un qualsivoglia Contratto di "Mediazione creditizia", per quanto non obbligatorio, suggerisco la opportunità di redigere sempre, congiuntamente, un "Documento di sintesi", volto a fornire al cliente una chiara evidenza delle più significative condizioni economiche e contrattuali. Una particolare attenzione infine dovrà essere posta anche nella "raccolta delle garanzie" - laddove richiesta dall'Istituto erogatore del finanziamento - soprattutto facendo attenzione ad evitare coinvolgimenti di qualsivoglia natura nella predisposizione della documentazione di interesse , ricordandosi sempre della neutralità del proprio ruolo.

(1) (da TRECCANI - in genere, chi si interpone fra due persone (o parti), cercando di portarle ad un accordo di far concludere loro una trattativa).

(2) ART. 16 1 . L'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE O DI CONSULENZA NELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI BANCHE O DI INTERMEDIARI FINANZIARI È RISERVATA AI SOGGETTI ISCRITTI IN APPOSITO ALBO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO, CHE SI AVVALE DELL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI. 2 . CON REGOLAMENTO DEL GOVERNO ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400, SENTITI LA BANCA D'ITALIA E L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI, È SPECIFICATO IL CONTENUTO DELL'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA E SONO FISSATE LE MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE E LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO, NONCHÉ LE FORME DI PUBBLICITÀ DELL'ALBO MEDESIMO. LA CANCELLAZIONE PUÒ ESSERE DISPOSTA PER IL VENIRE MENO DEI REQUISITI INDICATI AL COMMA 3 E PER GRAVI VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI INDICATI AL COMMA 4. PREVISTI DALL'ARTICOLO 109 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993, N. 385. 4 . AI SOGGETTI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DEL TITOLO VI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, E DEL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1991, N. 143, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 5 . L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA È COMPATIBILE CON LO SVOLGIMENTO DI ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI. 6 . LA PUBBLICITÀ A MEZZO STAMPA DELL'ATTIVITÀ DI CUI AL COMMA 1 È SUBORDINATA ALL'INDICAZIONE, NELLA PUBBLICITÀ MEDESIMA, DEGLI ESTREMI DELLA ISCRIZIONE NELL'ALBO DI CUI ALLO STESSO COMMA 1. 7 . CHIUNQUE SVOLGE L'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA SENZA ESSERE ISCRITTO NELL'ALBO INDICATO AL COMMA 1 È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA SEI MESI A QUATTRO ANNI E CON LA MULTA DA QUATTRO A VENTI MILIONI DI LIRE. 8 . LE DISPOSIZIONI DEI COMMI PRECEDENTI NON SI APPLICANO ALLE BANCHE, AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, AI PROMOTORI FINANZIARI ISCRITTI ALL'ALBO PREVISTO DALL'ARTICOLO 5, COMMA 5, DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991, N. 1, E ALLE IMPRESE ASSICURATIVE. 9 . SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO PIÙ GRAVE, CHI, NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ BANCARIA, DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA O DI MEDIAZIONE CREDITIZIA, INDIRIZZA UNA PERSONA, PER OPERAZIONI BANCARIE O FINANZIARIE, A UN SOGGETTO NON ABILITATO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA O FINANZIARIA, È PUNITO CON L'ARRESTO FINO A DUE ANNI OVVERO CON L'AMMENDA DA QUATTRO A VENTI MILIONI DI LIRE.

(3) Art. 109 Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali
1. Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalità indicate nel comma 2. 4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale. Nota all'art. 109: - Per l'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 si veda la nota all'art. 25.

(3) ART. 50. (PUBBLICO REGISTRO DEI FALLITI).
NELLA CANCELLERIA DI CIASCUN TRIBUNALE È TENUTO UN PUBBLICO REGISTRO NEL QUALE SONO ISCRITTI I NOMI DI COLORO CHE SONO DICHIARATI FALLITI DALLO STESSO TRIBUNALE, NONCHÉ DI QUELLI DICHIARATI ALTROVE, SE IL LUOGO DI NASCITA DEL FALLITO SI TROVA SOTTO LA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE. LE ISCRIZIONI DEI NOMI DEI FALLITI SONO CANCELLATE DAL REGISTRO IN SEGUITO A SENTENZA DEL TRIBUNALE. FINCHÉ L'ISCRIZIONE NON È CANCELLATA, IL FALLITO È SOGGETTO ALLE INCAPACITÀ' STABILITE DALLA LEGGE. LE NORME PER LA TENUTA DEL REGISTRO SARANNO EMANATE CON DECRETO DEL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA. FINO ALL'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI FALLITI LE ISCRIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO SONO ESEGUITE NELL'ALBO DEI FALLITI ATTUALMENTE ESISTENTE.

(4) Art. 23 Nozione di controllo
1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni: 1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione; 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi. s.

* consulente d'impresa, esperto in tecniche di contrasto al riciclaggio del denaro sporco

Speciale mafia e antimafia

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Mafia e banche: "buona fede" e riciclaggio