06 luglio 2007

 
     

Corte UE condanna Italia : inadempimenti su inceneritore Brescia
di osservatoriosullalegalita.org

Il 5 luglio l'Italia e' stata condannata dalla Corte di Giustizia europea per omessa valutazione d'impatto ambientale sull'inceneritore di Brescia e per omessa pubblicita' al pubblico delle decisioni prese per consentire ai cittadini di dire la propria opinione.

Era stata la Commissione Europea a presentare a giugno 2006 alla Corte di giustizia delle Comunita' europee un ricorso contro la Repubblica italiana, per inadempimenti, chiedendo al Tribunale europeo di constatare che la Repubblica italiana e' venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 85/337/CEE1 del Consiglio del 27 giugno 1985 modificata concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati sull'incenerimento dei rifiuti per non aver sottoposto, prima della concessione dell'autorizzazione alla costruzione, il progetto di terza linea dell'inceneritore ASM di Brescia ad una valutazione di impatto ambientale.

Inoltre la Commissione chiedeva alla Corte di condannare l'Italia per "non avendo reso accessibile al pubblico, in uno o più luoghi aperti al pubblico, per un periodo adeguato di tempo affinché possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente, la domanda di autorizzazione all'esercizio della terza linea dell'inceneritore di Brescia, né avendo messo a disposizione del pubblico la decisione e una copia dell'autorizzazione".

Come si ricava dalla sentenza pubblicata sul sito della Corte, la Repubblica italiana ha sostenuto "che il ricorso della Commissione è irricevibile per mancanza di interesse ad agire da parte di quest'ultima. La Commissione non avrebbe, infatti, alcun interesse ad esigere l'adempimento di un obbligo già adempiuto. Pertanto, in ragione del giudizio positivo circa la compatibilità ambientale della «terza linea» dell'inceneritore che risulterebbe dal decreto interministeriale 3 giugno 2005, adottato a conclusione del procedimento di valutazione avviato nelle condizioni ricordate al punto 30 della presente sentenza, il ritardo nell'effettuazione della valutazione dell'impatto ambientale non avrebbe provocato alcun pregiudizio all'ambiente. Vi sarebbe stata esclusivamente una situazione di illegittimità formale connessa all'assenza di valutazione dell'impatto ambientale, cui sarebbe stato posto rimedio. La Repubblica italiana aggiunge che la Commissione esige il rispetto di obblighi illogici e pertanto ha commesso un eccesso di potere agendo in violazione dei principi di buona amministrazione e di proporzionalità".

Viceversa, "La Commissione osserva che essa mantiene un interesse diretto, specifico e concreto nella presente causa. A tale proposito, riguardo all'interesse a proseguire l'azione a seguito della violazione della direttiva 85/337, essa sostiene che poco importa che le autorità competenti abbiano effettuato una valutazione dell'impatto sull'ambiente della «terza linea» dell'inceneritore, poiché ciò non risponde agli obblighi della detta direttiva in quanto è prima del rilascio dell'autorizzazione che i progetti che possono avere un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione, devono essere sottoposti ad un procedimento di autorizzazione e ad una valutazione di tale impatto".

Secondo la Commissione, inoltre, "la sola volontà del gestore della «terza linea» dell'inceneritore di sollecitare la sottoposizione di tale impianto ad una valutazione di impatto ambientale, mentre tale impianto era già stato realizzato e messo in funzione, è, di conseguenza, indifferente, in quanto la domanda di valutazione è stata presentata solo il 7 dicembre 2004 e si è proceduto a tale valutazione solo dopo la scadenza del termine impartito nel parere motivato. 36 Peraltro, la Commissione fa osservare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell'esercizio delle competenze di cui è investita in forza dell'art. 226 CE, la Commissione non è tenuta a dimostrare il proprio specifico interesse ad agire".

La Corte Europea (Seconda Sezione) ha accolto tutti i rilievi della Commissione UE contro l'Italia sia per l'omessa valutazione d'impatto ambientale sull'inceneritore che per omessa pubblicizzazione alla popolazione delle decisioni concernenti la realizzazione della terza linea, ed ha condannato l'Italia anche pagare le spese di giudizio.

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