NEW 06 aprile 2006

 
     

Determinazione durata massima della custodia cautelare
a cura di osservatoriosullalegalita.org

L'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale stabilisce che la durata della custodia cautelare non può superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, che seguono:

Art 303 Termini di durata massima della custodia cautelare:

1. La custodia cautelare perde efficacia quando:

a) dall`inizio della sua esecuzione (297) sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli artt. 442, 448, comma 1, 561 e 563:

  • 1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
  • 2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);
  • 3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell`ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell`art. 407, comma 2, lett. a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;

b) dall`emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

  • 1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
  • 2 ) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal n. l);
  • 3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell`ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
  • 3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello;

  • 1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;
  • 2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;
  • 3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell`ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;

d) dalla pronuncia della sentenza irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla lettera b) numero 3.bis, in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lett. c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.

2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

3. Nel caso di evasione (385 c.p.) dell`imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.

4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall`art. 305, non può superare i seguenti termini:

  • a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni
  • b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lett. a);
  • c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell`ergastolo o della reclusione superiore a venti anni.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 22.07.2005, ha stabilito che ai fini della determinazione dei termini massimi della custodia cautelare vanno sommati tutti i periodi di custodia cautelare sofferti nei vari gradi di giudizio, dichiarando l'illegittimità costituzionale del comma 2 soprariportato "nella parte in cui non consente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, dello stesso codice, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito".

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