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NEW del 05 dicembre
2006
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Tortura
in Italia : legge in discussione alla Camera La legge sulla tortura e' stata oggetto ieri di un vivace dibattito alla Camera dei deputati. Il punto caldo della discussione e' quello relativo al comportamento delle forze dell'ordine. Per questo, anche nella scorsa legislatura la Camera si e' occupata a lungo del tema, discutendo una proposta di legge, senza tuttavia pervenire all'approvazione di un testo. Il relatore, Pino Pisicchio, ha ammeso che "le situazioni tipiche descritte nella fattispecie potrebbero subire effetti distorti a causa di un'interpretazione estensiva che potrebbe colpire soggetti o condotte, ovvero riguardare fatti, che, per esempio, nell'esercizio di pubblici poteri istituzionali dovrebbero essere ritenuti legittimi o contenuti in termini effettivi di rispetto della legalità". Durante la discussione sono infatti stati evocati, con diversi accenti e dettaglio, i fatti di Genova e Bolzaneto. Pisicchio ha detto che in questo campo "occorre valutare se il delitto di tortura debba sostanziarsi, comunque, in un abuso dell'esercizio dei pubblici poteri ovvero se possa esaurirsi anche nell'ambito strettamente privato dei soggetti coinvolti". Egli ha sottolineato che dopo l'Italia ha sottoscritto nel 1984 la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti inumani o degradanti di New York, con la quale gli Stati sottoscrittori si obbligano a provvedere affinché qualsiasi atto di tortura costituisca un reato a tenore del suo diritto penale. Tuttavia il legislatore italiano del 1988 non ritenne necessaria l'introduzione nel nostro ordinamento di una specifica fattispecie penale, ritenendo che le condotte riconducibili alla definizione di tortura, sancita dall'articolo 1.1 della Convenzione, fossero comunque riferibili a fattispecie penali già previste dalla legge italiana, come ad esempio quelle dirette a punire l'omicidio, le lesioni, le percosse, la violenza privata o le minacce. Invece a distanza di diciotto anni si è avvertita l'esigenza di rivedere quella scelta, "considerato che la legislazione vigente non sembra punire in maniera adeguata tutte le condotte riconducibili alla nozione di tortura, così come intesa non soltanto dalla Convenzione di New York ma dal comune sentire. In tale nozione, rientrano anche alcuni comportamenti disumani e degradanti della dignità umana che non sono pienamente riconducibili alla nozione di violenza o di minaccia elaborati dalla nostra giurisprudenza". Il testo unificato in esame è quindi diretto ad introdurre nell'ordinamento italiano il delitto di tortura, "dando efficace attuazione a quella Convenzione di New York ratificata dall'Italia con la legge 3 novembre 1988, n. 498". Il lavoro della Commissione, svolto avendo come punto di partenza la definizione sancita dall'articolo 1.1 della Convenzione di New York, ha prodotto un testo unificato, composto da un solo articolo, che stabilisce che è punito con la pena della reclusione da quattro a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligga ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto, ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto, ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale. La pena è aumentata se tali condotte sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, ovvero se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima. Nel caso in cui derivi la morte la pena è raddoppiata. Non si è ritenuto necessario precisare che il fatto non è punibile se sono inflitte sofferenze o patimenti come conseguenza di condotte o sanzioni legittime ad esse connesse o dalle stesse cagionate, in quanto si tratterebbe di fattispecie scriminante in base ai principi generali di diritto penale. La fattispecie è caratterizzata, dunque, da tre elementi: la condotta di violenza o di minaccia, l'evento dell'inflizione di forti sofferenze fisiche o mentali e il dolo specifico. Tale scelta non e' stata da condivisa da tutti i membri della Commissione, in quanto ad alcuni e' apparsa troppo restrittiva rispetto alla nozione di tortura, mentre da altri elastica al punto da farvi comprendere anche ipotesi del tutto estranee a tale nozione, come alcune attivita' che, attualmente, in maniera del tutto lecita, sono poste in essere dalle forze di polizia. Si e' ritenuto quindi che la condotta debba concretizzarsi in un'attività violenta o di minaccia grave e per evitare ulteriori dubbi interpretativi, si è specificato che le sofferenze fisiche o mentali prodotte debbano essere forti, utilizzando la terminologia adottata dalla Convenzione di New York. Altro elemento è il dolo specifico, cioe' il reato sussiste non solamente se è posta in essere una certa condotta e da questa sia scaturito un certo evento, ma se la condotta era sorretta da una particolare finalità, che la norma descrive dettagliatamente. ___________ NB:
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