NEW del 04 agosto 2006

 
 
       
 

Corte dei diritti dell'uomo condanna ripetutamente la Turchia
di Gabriella Mira Marq

La Turchia non fa ancora parte dell'Unione Europea, ma la sua appartenenza al Consiglio d'Europa e la sottoscrisione quindi della Convenzione europea sui diritti dell'uomo le impone alcuni obblighi e l'ha portata frequentemente davanti al Tribunale dei diritti dell'uomo, dove di recente e' stata condannata piu' volte per limitazione della liberta' di espressione e per violazione del giusto processo.

In un caso la Corte ha giudicato Ankara colpevole di aver violato sia il par. 1 dell'art. 6 della Convenzione (imparzialita') che l'art. 10 (liberta' di espressione), relativamente al caso di un direttore di giornale e un editore che avevano pubblicato alcuni articoli critici, fra cui alcuni relativi alla vicenda di Ocalan ed al processo di democratizzazione della Turchia scritti da un membro del PKK che usava toni e commenti negativi nei confronti del governo turco.

Nel gennaio 2000 i due ricorrenti sono stati perseguiti per diffusione di propaganda separatista. La Corte di sicurezza nazionale di Costantinopoli aveva multato il proprietario e condannato il direttore a 18 mesi di prigione e al pagamento di un'indennita', imponendo anche il fermo del giornale per tre giorni. Fra le motivazioni della sentenza, propaganda separatista e propaganda di una organizzazione armata. La sentenza e' stata confermata in Cassazione, ma poiche' il direttore risiedeva in Svizzera, pur essendo cittadino turco, non e' andato in prigione.

I ricorrenti hanno obiettato alla Corte per i Diritti dell'uomo che le loro condanne penali hanno infranto il loro diritto alla liberta' di espressione ed avevano protestato che gli atti della Corte di Cassazione turca erano stati ingiusti a causa del fatto che non era stata fornita loro una copia delle argomentazioni del procuratore. Oltre alla violazione della libertà di espressione e del diritto ad un equo processo, riguardanti entrambi, l'editore ha anche lamentato la lesione della protezione della proprieta' e del divieto di discriminazioni.

La Corte ha analizzato anche i testi degli articoli, valutando che essi - malgrado fossero particolarmente aspri e critici - non giustificavano l'interferenza con il diritto alla liberta' di espressione, non incitando alla violenza, alla resistenza armata o alla ribellione e non costituivano incitamento all'odio che, secondo la Corte, sono gli elementi che fanno la differenza in questi casi. Il Tribunale ha quindi valutato eccessivo il processo penale e quindi non "necessario in una società democratica" ed ha quindi deciso a maggioranza che c'era stata una violazione dell'articolo 10 da parte della Turchia.

Inoltre la Corte ha dato ragione ai due ricorrenti in merito alla mancata presentazione da parte della Corte di Cassazione ai due imputati delle argomentazioni del procuratore, che aveva impedito al difensore di rispondere adeguatamente, quindi il processo non era stato equo. Quanto alle altre lamentele del proprietario del giornale, la corte ha notato che si trattava degli effetti delle condanne, quindi delle altre due violazioni, e non poteva essere esaminto separatamente. La Corte ha condannato quindi la Turchia al pagamento di 5.000 euro al giornalista e 7.000 euro all'editore, oltre a 1.500 euro ciascuno per i costi e le spese.

Sempre correlata al PKK, ma sotto altri profili, la vicenda di un altro ricorrente che ha portato alla condanna della Turchia per violazione del diritto alla liberta' e sicurezza. In questo caso, infatti, l'uomo era stato arrestato durante una manifestazione del PKK e dopo nove giorni e' stato portato davanti ad un giudice che ha ordinato la custodia cautelare in attesa di processo. L'accusa era quella di favoreggiamento del PKK, ed il caso e' ancora in corso davanti alle corti turche.

Il candidato si e' lamentato della durata della detenzione da parte della polizia sostenendo peraltro che non aveva avuto modo di opporsi a tale detenzione, e la Corte ha ritenuto inaccettabile che egli fosse stato privto della liberta' per cosi' lungo periodo prima di poter accedere ad un giudice ed ha ritenuto inoltre una violazione anche il fatto che gli fosse stato impedito di opporsi a tale detenzione. Il Tribunale ha quindi giudicato all'unanimita' che c'era stata una violazione dei paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 5 (diritto alla liberta' e sicurezza), osservando peraltro che la legge turca non prevede un adeguato risarcimento per le vittime di ingiusta detenzione. La Corte ha quindi condannato la Turchia al pagamento di 1.500 euro per danni e alla compensazione di costi e spese.

Il terzo caso riguarda Hasan Celal Güzel, un cittadino turco ex ministro e parlamentare, presidente del Partito della Rinascita all'epoca dei fatti. Il 13 giugno 1998 il candidato tenne un discorso nella sua funzione di presidente di un partito politico ad una riunione sui diritti dell'uomo organizzata dalle autorità comunali di Kayseri e critico' le azioni e la politica del governo. In conseguenza di cio' egli e' stato perseguito per incitamento all'odio e ad ostilita' in base ad una discriminazione fondata sulla religione ed e' stato condannato ad un anno di prigione dalla Corte di sicurezza nazionale di Ankara, condanna confermata in Cassazione. Prima che il condannato avesse cominciato a scontare la pena, la Corte di sicurezza nazionale rinvio' l'esecuzione di questa di cinque anni.

Il ricorrente ha dichiarato che la condanna penale aveva violato il suo diritto alla liberta' di espressione e che la Corte di Cassazione non gli aveva dato occasione di rispondere all'opinione scritta del procuratore. La Corte ha considerato che i motivi avanzati dalle corti turche non sono sufficienti per giustificare l'interferenza con il diritto alla liberta' di espressione, dato che il ricorrente stava parlando come politico, nel contesto del suo ruolo sulla scena politica turca e non stava consigliando l'uso della violenza, della resistenza armata o della sommossa, ne' incitava all'odio.

L'effetto del rinvio dell'esecuzione della pena era stato pero' di impedire parte delle attivita' del ricorrente come presidente di un partito politico per cinque anni e di limitare seriamente la sua possibilita' di esprimere critiche in dibattiti pubblici. Il Tribunale ha quindi giudicato all'unanimita' che c'era stata una violazione dell'articolo 10 e - per quanto riguarda il processo non equo in Cassazione - del comma 1 dell'art. 6. La corte ha quindi assegnato al candidato 4.000 come indennizzo e 3.000 a copertura delle spese.

Dverso il caso di alcuni cittadini proprietari di una terra occupata dal Ministero della difesa turco. Nel 1996 i candidati avevano presentato ricorso presso un tribunale turco per ottenere una compensazione per l'espropriazione de facto della loro terra. La corte distrettuale ha assegnato loro 375.000 euro di indennizzo e il giudizio e' stato confermato in Cassazione. Ma la compensazione riguardava una durata inferiore a quella effettiva, per cui gli ex proprietari hanno presentato ricorso.

Dopo alterne vicende, il ricorso e' stato respinto dalle Corti turche con revisione della precedente sentenza, ma i soccombenti hanno fatto ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo invocando il diritto ad un equo processo perche' la Cassazione aveva annullato senza motivo valido e senza nuove prove una sentenza gia' passata in giudicato. La Corte europea ha quindi stabilito che le corti turche avevano infranto il principio della certezza legale, violando il par. 1 dell'art. 6., ed ha assegnato ai ricorrenti un totale di 15.100 euro di riparazione, oltre al rimborso di costi e spese.

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