NEW del 30 giugno 2006

 
     

Norme antitrust e sui diritti dei consumatori in CdM di Mauro Giannini

Su proposta del ministro dello sviluppo economico Bersani, il CdM ha approvato ieri alcune norme in materi di concorrenza dei srvizi e diriti del consumatore.

LIBERE PROFESSIONI 1) per i servizi professionali si eliminano le tariffe minime obbligatorie e il divieto di concordare compensi proporzionati agli obiettivi (e' escluso l’esercizio delle professioni reso nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, nonche' eventuali tariffe massime prefissate); 2) abolizione del divieto per i liberi professionisti di farsi pubblicita'; 3) abrogazione del divieto di creare societa’ di servizi multidisciplinari (formate da architetti, avvocati, notai, commercialisti ecc…), anche se cuiascun professionista non potra' partecipare a piu' di una societa' e la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati. Le norme deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni cui si fa riferimento devono essere tempestivamente adeguate entro il 1° gennaio 2007.

AUTO 1) clausole anticoncorrenziali: i rapporti di agenzia non potranno essere basati sull’obbligo a vendere polizze di una sola compagnia e non potranno prevedere la fissazione di prezzi minimi praticabili ai consumatori. In sostanza l’agente plurimandatario non solo potrà vendere all’automobilista una polizza di qualunque compagnia di assicurazioni di cui è mandatario, ma potrà anche liberamente praticare lo sconto ai propri clienti. 2) tenendo conto dei pareri del Consiglio di Stato e dell’Antitrust, a partire dal 1° gennaio 2007 , viene cambiata la forma del risarcimento del danno: al danneggiato bastera' rivolgersi alla propria assicurazione, che provvedera' a liquidarlo rivalendosi poi nei confronti dell’impresa del danneggiante. 3) l’Isvap dovra' trasmettere in formato elettronico ogni mese al Ministero dello Sviluppo Economico dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione sui veicoli a motore e i natanti.

FARMACI 1) i farmaci da banco o di automedicazione non soggetti a prescrizione medica potranno essere venduti al pubblico presso gli esercizi commerciali durante l’orario di apertura in una parte ben definita e distinta dagli altri reparti, con l’assistenza di uno o più farmacisti laureati ed iscritti al relativo ordine. 2) si prevede che lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione di ogni farmaco possa essere liberamente determinato da ciascun distributore al dettaglio, purché sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Viene abolito così il tetto massimo di sconto del 20% introdotto dal precedente governo. 3) scompare l’obbligo per i grossisti di farmaci di detenere almeno il 90% delle specialità in commercio (per i medicinali non ammessi al rimborso da parte del Ssn): con una norma del decreto legge si prevede, al contempo, la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso un altro grossista. 4) il farmacista può essere titolare di più farmacie, associarsi per gestire più esercizi e non e’ più tenuto a rispettare il confine territoriale provinciale per lo svolgimento della propria attività. La Ue aveva infatti deferito l’Italia alla Corte di Giustizia a causa delle restrizioni su acquisizione e possesso di farmacie.

SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO EREDITARIO: con una norma del decreto legge viene abrogata la previsione legislativa che consente all’erede di un farmacista di continuare per molti anni ad essere titolari della farmacia di famiglia senza essere laureato ed iscritto all’albo.

MONITORAGGIO PREZZI AGRO-ALIMENTARI PANE NIENTE PIU’ LIMITI ALLA PRODUZIONE DI PANE E AL NUMERO DI PANIFICI: per aprire un panificio basterà presentare una dichiarazione di inizio attività (Dia) al Comune con l’attestazione del possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici e ambientali.

CLASS ACTION: si istituisce l’azione collettiva a tutela dei consumatori e degli utenti in conformità con la normativa comunitaria. In particolare, si prevede che le associazioni di consumatori e utenti riconosciute dal Ministro dello Sviluppo Economico, le associazioni di professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono richiedere al tribunale del luogo dove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati. L'azione mira ad ottenere una pronuncia di accertamento della lesione della posizione giuridica degli appartenenti ad una determinata categoria. La sentenza di accoglimento può avere anche un ulteriore contenuto, consistente nella condanna generica del responsabile al risarcimento del danno, accompagnata, eventualmente, dalla definizione dei criteri di liquidazione dei risarcimenti spettanti ai singoli consumatori o utenti o dell’importo minimo da liquidare. Sulla base della sentenza di accoglimento dell'azione collettiva o del verbale di conciliazione, l'interessato può ottenere la condanna al pagamento della quota di risarcimento correlata alla effettiva lesione subita. Per assicurare una pronta definizione di controversie di così elevata rilevanza sociale ed economica, il giudizio è regolato dalle disposizioni acceleratorie previste per le controversie societarie dal decreto legislativo n. 5/2003. In ogni caso, la proposizione dell'azione collettiva produce l'effetto interruttivo della prescrizione dei crediti riguardanti il risarcimento del danno, anche nei confronti dei singoli consumatori o utenti.

SOPPRESSIONE DI COMMISSIONI che allungano i tempi burocratici e previsione di incompatibilita' per i rappresentanti di categoria che possano condizionarne il giudizio. Soppresse quindi le commissioni provinciali e comunali per il rilascio della licenza di pubblico esercizio, quelle presso le Camere di Commercio per l’iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari e degli agenti di commercio e le rispettive commissioni ministeriali per l’esame dei ricorsi. Vengono esclusi dalla composizione della commissione d’esame che deve valutare l’idoneità dei mediatori immobiliari, quelli ancora in attività.

PASSAGGI DI PROPRIETA’: l’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi non dovranno piu' vvenire dal notanio, ma potranno essere richieste ad un qualsiasi Comune ed ai titolari degli Sportelli telematici dell’automobilista che sono tenuti a rilasciarla, gratuitamente salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

CONTI CORRENTI: a seguito delle indicazioni dell'Antitrust, si prevede che qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento dalla comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura.

TAXI, CUMULO DELLE LICENZE 1) fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica, i Comuni possono bandire pubblici concorsi e concorsi riservati a chi è già titolare di licenza taxi (in deroga alle attuali disposizioni) per l’assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica. Nei casi in cui i comuni esercitino tale facoltà, i soggetti assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere separatamente dalla licenza originaria e devono avvalersi, sotto la propria responsabilità, di conducenti il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all’amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio. I proventi derivanti dall’assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola licenza.

SERVIZI LOCALI: 1) i Comuni possono prevedere linee aggiuntive di trasporto pubblico di passeggeri (in ambito comunale e intercomunale) che possano essere svolte in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti privati in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali e morali. Per i nuovi soggetti resta esclusa ogni forma di sussidio pubblico. 2) si prevedono gare d'appalto per l’affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo di quelle in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ad eccezione del servizio idrico, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di appalti pubblici; 3) il permanere nel servizio sara' subordinata al rispetto di una carta dei servizi all’utenza concordata con le associazioni dei consumatori e delle imprese interessate, che ogni gestore deve adottare e pubblicizzare tempestivamente (pena la revoca dell’affidamento). Essa dovra' indicare anche le modalità d’accesso alle informazioni garantite, le modalità per porre reclamo, le modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

CONCORRENZA E COMMERCIO: 1) si eliminano i requisiti professionali eventualmente previsti da leggi regionali per l’apertura di esercizi commerciali operanti in settori diversi da quello alimentare. 2) si sopprime il parametro della distanza minima tra un esercizio ed un altro ai fini della concessione dell’autorizzazione all’apertura di una determinata attività commerciale; 3) scompare ogni forma di limitazione, fissata per legge o per via amministrativa, alla libera scelta dell’imprenditore di determinare l’assortimento merceologico del proprio esercizio commerciale, ritenuto più idoneo a soddisfare le esigenze dei consumatori; 4) si eliminano i meccanismi di programmazione degli insediamenti commerciali fondati sul rispetto di predeterminati limiti antitrust operanti a livello infraregionale 5) si cancellano i divieti generali, parziali o di limitazioni di ordine temporale per l’effettuazione di vendite promozionali scontate all’interno dei singoli esercizi commerciali, fatta eccezione delle tradizionali vendite di fine stagione e delle vendite sottocosto.

ANTITRUST: viene rafforzato il ruolo e il raggio d’azione dell’Antitrust introducendo nuove norme alla sua legge istitutiva, in linea con il nuovo regolamento comunitario della concorrenza. Il rafforzamento viene perseguito attraverso tre azioni: misure cautelari; impegno dell’impresa a rimuovere prima della condanna l’infrazione; riduzione della sanzione in caso di collaborazione.

Speciale diritti

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Evasione fiscale: norme approvate in CdM il 30 giugno