NEW del 28 febbraio 2006

 
     

Privacy : vietato attivare servizi non richiesti a clienti ignari
di red

E' vietato attivare servizi telefonici non richiesti ad insaputa dei clienti. Lo ha stabilito il Garante per la privacy con un provvedimento che sara' inserito in Gazzetta Ufficiale. I gestori telefonici che violeranno la disposizione rischiano anche sanzioni penali e devono mettere in atto procedure per verificare tempestivamente le anomalie e vigilare sull'operato dei rivenditori e dei call center.

Il Garante per la privacy, composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato e' interveuto a tutela di utenti e abbonati telefonici con un provvedimento a carattere generale nel quale impone a gestori telefonici e agli altri operatori di comunicazione elettronica le regole da rispettare per evitare comportamenti illeciti e non andare incontro a sanzioni, anche di tipo penale.

Fra i casi segnalati in questi anni al Garante e dai quali ha preso le mosse il provvedimento, l'attivazione, a nome di un cliente ignaro, che aveva chiesto una sola scheda, di altre schede telefoniche con dati anagrafici presi da un documento di identita' fornito dagli interessati al momento della richiesta, magari dai rivenditori per simulare una efficace opera commerciale al fine di ottenere premi incentivanti. In qualche caso gli intestatari ignari si sono trovati coinvolti loro malgrado in indagini penali.

Altri casi frequenti segnalati al Garante riguardano l'attivazione indebita del servizio di selezione automatica di altro operatore o di altri servizi non richiesti, come la segreteria telefonica, tariffe telefoniche speciali, linee di navigazione veloce in Internet, servizi di cui gli interessati hanno appreso di essere divenuti clienti solo al momento della ricezione della prima bolletta. In base alle disposizioni del garante, in futuro l'operatore dovra' chiedere espressa conferma all'intestatario quando le intestazioni siano superiori a 4 (per le persone fisiche) e a 7 utenze (per le societa').

Inoltre e' vietato attivare servizi senza espressa volontą degli interessati. Le persone vanno contattate solo se hanno manifestato un preventivo consenso a ricevere chiamate e comunicazioni promozionali e gli addetti ai call center dovranno spiegare agli interessati da dove sono stati estratti i dati personali che li riguardano. Deve essere immediatamente registrata e rispettata la volontą di non ricevere il servizio e la eventuale contrarieta' all'uso dei dati. Infine gli operatori telefonici, di comunicazione elettronica e call center dovranno controllare, l'attivitą di rivenditori e incaricati, per verificare se ci sia stata e chi abbia effettuato una attivazione indebita.

"Il provvedimento dell'Autorita' - ha commentato Giuseppe Fortunato, componente del Garante e relatore del provvedimento - consente di tutelare le persone sotto tre aspetti: garantisce finalmente alle vittime di prassi illecite interventi immediati a loro tutela, impone comportamenti trasparenti agli operatori telefonici e attribuisce alle persone il diritto di opporsi immediatamente ad un uso indebito dei loro dati personali".

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