NEW del 01 febbraio 2006

 
     

Corte UE spiega limiti a ingresso coniugi provenienti da Paesi terzi
di Gabriella Mira Marq

La Corte di Giustizia europea ha spiegato per la prima volta ieri il rapporto fra la Convenzione che attua l'accordo di Schengen e la liberta' di movimento per i cittadini di un Paese terzo coniugati con cittadini di uno stato membro ma che siano persone inserite nel sistema d'informazione di Schengen come indesiderati.

Se un cittadino dello Stato membro viaggia all'interno dell'Unione, ha spiegato la Corte, il coniuge cittadino di un paese terzo e' coperto in larga misura dalle norme sulla liberta' di circolazione delle persone. Anche se gli Stati membri possono richiedere a questa persona di ottenere un visto di entrata, devono rendergli possibile ottenerlo.

La direttiva 1964 permette tuttavia ai Paesi membri di rifiutare l'ingresso nel loro territorio, per motivi di pubblica sicurezza, ai cittadini di altri Paesi membri o dei loro coniugi che siano cittadini di un Paese terzo, ma le regole comuni sui visti, sul diritto d'asilo e sul controllo ai confini, ha argomentato la Corte, sono state adottate per facilitare la liberta' di movimento per i cittadini degli stati firmatari, non per limitarla.

Il sistema d'informazione SIS e' stato istituito per poter scambiare fra le autorita' nazionali dati sull'identita' delle persone, quindi l'allarme su una persona in arrivo va annotato, ma il Paese membro deve verificare se la presenza di quelle persone in quello Stato costituisce una minaccia genuina, attuale e sufficientemente seria che riguarda uno degli interessi fondamentali della societa' e solo in caso cio' avvenga puo' rifiutare il loro ingresso nella zona di Schengen.

Il caso che ha generato le precisazioni e' stato quello in cui la Commissione Europea ha deferito la Spagna alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee dopo i reclami da due cittadini algerini, coniugi di cittadini spagnoli, che vivevano a Dublino e Londra rispettivamente. Le autorita' spagnole avevano rifiutato di farli entrare nella zona di Schengen solo perche' la Germania li aveva inseriti sulla lista del SIS delle persone indesiderate, ma la Corte ha dato torto alla Spagna.

La Corte ha detto che la stretta collaborazione nel campo di Schengen deve essere condotta all'interno del quadro legale ed istituzionale dell'Unione Europea e nel rispetto dei Trattati: le varie disposizioni sono applicabili soltanto se e finche' sono compatibili con le leggi della Comunita' Europea e dell'UE, quindi va verificata tale compatibilita' e poi la sussistenza delle condizioni oggettive di pericolosita' dei soggetti interessati, e solo allora si puo' rifiutare l'ingresso agli 'indesiderati'.

Speciale Europa

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