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NOTIZIARIO del 12
marzo 2005
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La spesa proletaria è rapina pluriaggravata ? Trattare la cosiddetta "spesa proletaria" del 6 novembre come rapina pluriaggravata è, a mio avviso, un obbrobrio giuridico. Essa si è inserita in una giornata di manifestazioni politiche dove era centrale il tema della precarietà e di tutti i suoi effetti sociali. Non credo sia fuori luogo citare la Corte di Strasburgo in una sentenza (Handyside) del 1976 con la quale ha condannato il Regno Unito in merito alla libertà di espressione ed ha introdotto nella giurisprudenza europea il concetto di "bisogno sociale imperioso" . Secondo la Corte Europea una delle principali caratteristiche della democrazia risiede nella possibilità che essa offre di dibattere le questioni sollevate da differenti correnti di opinioni politiche, anche quando queste disturbino o inquietino. Così argomentando, la Corte riproduce nel trattamento giurisprudenziale della libertà di associazione lo stesso principio già affermatosi in materia di libertà di espressione, la quale «vale non solo per le informazioni o idee accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti ma anche per quelle che offendono, indignano o turbano lo Stato o una qualsiasi parte della popolazione. "Così vogliono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura, senza i quali non vi è società democratica". La Corte ha inoltre rilevato come «la democrazia si nutre in effetti della libertà di espressione. A questo riguardo, secondo la Corte di Strasburgo, una formazione politica non può vedersi molestata per il solo fatto di aver criticato l’ordine costituzionale e giuridico del paese e di averlo voluto dibattere pubblicamente sulla scena politica. Si potrebbe obiettare che nel caso dei disobbedienti la libertà di espressione è stata associata a fatti configurabili come delittuosi (sottrazione di merci). Ma lo spirito della sentenza conferma in quale misura il pluralismo ed un’interpretazione eticamente neutrale del principio democratico siano da annoverare tra i pilastri del sistema di garanzia dei diritti politici istituito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. E' alla luce di questa giurisprudenza europea, del principio di proporzionalità e dell'applicazione delle leggi secondo il concetto della "dignitas" di kantiana memoria che si deve, a mio avviso, formulare l'accusa. Violare la legge facendosi identificare per sollevare un problema sociale non è la stessa cosa che compiere una rapina pluriaggravata. Un precedente non dissimile potrebbe essere l'assoluzione dei radicali dal reato di spaccio quando hanno elargito gratuitamente cannabis. Insomma io credo che l'applicazione delle leggi debba tener conto dei contesti e dell'empirismo sociale e non possa essere un'automatica mitraglia che spara grosso e spara alto. Domenico Ciardulli Risponde Rita Guma Non concordo. Una cosa e' offendere il senso comune (o quello di un partito di maggioranza), un'altra violare diritti altrui. Nel caso dei Radicali, essi distribuivano droghe leggere a cittadini liberi di prenderle. Nel caso degli espropri proletari, e' stato leso il diritto costituzionale alla proprieta' privata, i commercianti colpiti saranno stati impauriti delle eventuali reazioni in caso si fossero opposti e cosi' via. Nel caso Handyside 1976, il Regno Unito veniva assolto dalla Corte per aver sequestrato materiale editoriale lesivo di leggi dello Stato. Che io sappia e' la sentenza (febbraio 2005) sul ricorso del Partito Comunista Nepeceristi contro la Romania (che aveva negato il permesso alla sua registrazione), ad introdurre il concetto di "bisogno sociale imperioso". In quel caso la Corte europea dei diritti dell'uomo stabili' la liberta' di associazione di un partito indipendentemente dalla sua ideologia, purche' il suo fine sia legittimo (da valutare alla stregua di un "bisogno sociale imperioso"), sancendo un legame fra liberta' di espressione e liberta' di associazione. Nella stessa sentenza, la Corte stabilisce pero' che l'illegittimità di un partito politico puo' derivare dal riscontro di condotte che concretizzino reati di incitamento o ricorso alla violenza, o mirino all'abbattimento del pluralismo politico. Sottrarre beni altrui senza che questi vengano spontaneamente donati e' violenza, ed e' quindi sanzionabile anche per la Corte dei Diritti dell'uomo, non potendo percio' essere considerato una legittima manifestazione alternativa di pensiero. ________________ I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE COPIATI CITANDO E LINKANDO LA FONTE
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