NEW del 19 maggio 2005

 
     

Pedofilia in internet e turismo sessuale : accordo su progetto di legge
di red

Maggioranza e opposizione in Commissione giustizia sono sostanzialmente d'accordo sulla proposta di legge contro la pedo-pornografia il cui voto definitivo alla Camera e' previsto per la prossima settimana. Lo ha comunicato il presidente della commissione Giustizia della Camera, avv. Gaetano Pecorella. Dopo il voto, il testo dovra' passare all'esame del Senato.

Il provvedimento, scaturito da un ddl governativo, recepisce diversi contributi di progetti di legge analoghi presentati da vari deputati di maggioranza ed opposizione in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.

Nonostante l'entrata in vigore di due leggi sulla questione nel febbraio 1996, e nell'agosto 1998, infatti, continuano ad essere frequenti i casi di coinvolgimento di minori in fatti di pedofilia e pornografia. Il parlamento UE, con risoluzione dell'aprile 2000, esortava la Commissione ad intraprendere iniziative legislative e, in particolare, una proposta di decisione quadro, che e' stata approvata nel corso del Consiglio GAI dell'ottobre 2002.

Le linee portanti della decisione quadro, recepite nel disegno di legge, sono:
a) l'estensione della protezione accordata al minore sino al compimento del diciottesimo anno di eta', sulla scorta della definizione di "bambino", dalla stessa adottata, quale "persona di eta' inferiore ai diciotto anni";
b) l'ampliamento della nozione di "pornografia infantile", estendendola al materiale pornografico che ritragga o rappresenti, oltre ad un minore, anche persone che sembrino essere minori, nonche' realistiche immagini virtuali di minori ;
c) una definizione dei reati relativi allo sfruttamento sessuale dei bambini ed alla pornografia infantile comuni a tutti gli Stati membri;
d) la previsione di adeguate pene;
e) la responsabilita' delle persone giuridiche che traggano vantaggio dai reati;
f) disposizioni comuni in materia di giurisdizione e di esercizio dell'azione penale;
g) regole comuni agli Stati membri in materia di protezione ed assistenza delle vittime dei reati.

Nell'ambito di tale quadro, nella proposta di legge italiana si sostituisce il termine "sfruttamento" di minori, con il termine "utilizzazione", mentre tra le condotte sanzionate sono state inserite quella di chi "induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche" e la diffusione del materiale pornografico. Una particolare considerazione riguarda poi gli illeciti commessi tramite la rete INTERNET.

Si prevede che tutti i reati in oggetto siano puniti con pene privative della liberta', e che la pena detentiva e quella pecuniaria si sommino e non siano piu' alternative. Questo articolo e' copyright osservatorio sulla legalita'. Ulteriore pena accessoria, l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture frequentate prevalentemente da minori.

Se a commettere l'abuso e' un genitore, la proposta di legge prevede che alla condanna segua la perdita della potesta' anche nel caso in cui la qualita' di genitore e' circostanza aggravante del reato per il particolare rapporto di fiducia esistente. Se invece e' un ente o una sua unita' organizzativa ad essere usualmente usato allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei delitti, si prevede l'interdizione definitiva dall'esercizio della attivita'.

Mentre ad oggi era previsto l'arresto in flagranza di reato solo per chi veniva sorpreso ad abusare direttamente di minori, il ddl prevede l'arresto facoltativo in flagranza dei reati di cessione di materiale pornografico minorile nel caso in cui la misura sia giustificata dalla gravita' del fatto o dalla pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o dalle circostanze del fatto. Stessa estensione si prevede per le intercettazioni telefoniche.

L'attuale quadro normativo italiano prevede la punibilita' delle fattispecie di pornografia minorile soltanto nelle ipotesi in cui il materiale sia prodotto mediante l'utilizzazione di persone minori degli anni diciotto, ma si e' ritenuto che anche l'uso di persone che sembrano essere minori possa produrre effetti di incremento e diffusione del fenomeno della pornografia minorile e vada dunque represso penalmente.

Inoltre la decisione quadro prevede che: "Gli Stati membri dispongono che le indagini o l'azione penale relative ai reati contemplati dalla presente decisione quadro non dipendano da una denuncia o accusa formulata da una persona oggetto del reato in questione, almeno nei casi in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)" (cioe` nei casi in cui il reato sia commesso anche solo parzialmente nel territorio dello Stato membro che procede).

Il testo italiano vigente prevede la sola punibilita` di chi organizza e di chi propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivita` di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivita', ma non anche di coloro a cui favore i viaggi siano organizzati e che, quindi, vi partecipino.

L'articolo 16 del nuovo ddl prevede invece l'obbligo, per gli operatori turistici che organizzano viaggi in Paesi esteri, di inserire nel materiale propagandistico, nei programmi o, in mancanza, nei documenti di viaggio consegnati ai clienti, l'avvertenza relativa alla punibilita` con la reclusione, secondo la legge italiana, dei reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se commessi all'estero.

Speciale diritti umani


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