NOTIZIARIO del 02 novembre 2004

 
     

Consigliere comunale: una funzione inutile e frustrante ?

Sono un Capogruppo di minoranza di un comune inferiore ai 5000 abitanti. Ho fatto notare che i consiglieri comunali dovrebbero essere messi in grado con strumenti tecnici, professionali ed economici, come tra l'altro prevede il testo unico 267 del 2000, di esperire agevolmente il ruolo di controllo e indirizzo.

Oltre a non avere uno spazio fisico a disposizione, un impiegato addetto a supportare le attività dei consiglieri comunali nel caso si debba ricorrere ad esperti per pareri e eventualmente ricorrere al TAR per impugnare atti ritenuti irregolari mi é stato risposto dal sindaco che non posso fare affidamento sul bilancio comunale.

Come replicare a tale posizione?

lettera firmata

Risponde Flavia Fulvio*:

Il principio democratico e di garanzia che i Consigli Comunali e Provinciali per poter operare in condizioni di effettiva autonomia necessitano di mezzi adeguati è stato introdotto per prima volta nel nostro ordinamento nel 1999 con la legge 265, art 11, secondo comma, il cui contenuto oggi è stato trasfuso nell’art 38, comma 3,del D.Lgs n. 267 del 2000 che così recita:

“I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolamente costituiti”.

La norma di principio inerente il riconoscimento di tale autonomia funzionale, strutturale ed economica nella pratica, però, si scontra con le oggettive difficoltà delle autonomie locali, ed in particolare per quelle di ridotte dimensioni, che in Italia rappresentano la maggioranza assoluta, a dotarsi di idonee strutture per erogare persino i servizi pubblici essenziali.

In questo contesto, con i Comuni, a cui sono stati progressivamente ridotti i trasferimenti erariali, aumentate le competenze in forza del decentramento e imposte le limitazioni per contribuire alla riduzione della spesa pubblica (compresa la contrazione delle spese per il pubblico impiego), molti Enti locali riescono a malapena a mettere a disposizione del Consiglio le sole prestazioni per gestire i relativi fabbisogni elementari (si pensi, ad esempio, alla fornitura di energia elettrica, alle linee telefoniche, alla fornitura di documentazione e relativa riproduzione sino alla notificazione dell'ordine del giorno e della convocazione del Consiglio e delle commissioni).

Per tornare al merito del quesito la creazione di uno specifico apparato consiliare, dotato di propri locali e di specifiche strutture con all’interno le figure professionali per coadiuvare i Consiglieri nell’espletamento delle loro funzioni istituzionali (tra cui non rientrano, in ogni caso la presentazione di eventuali ricorsi al TAR) è subordinato all’introduzione di specifiche norme regolamentari coerenti con l’effettive dimensioni demografiche dell’Ente e nei limiti delle autonome risorse.

* Coordinatrice nazionale libera associazione segretari provinciali e comunali e membro del comitato tecnico dell'Osservatorio

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