NOTIZIARIO del 03 luglio 2004

 
     

Enti locali: assessori parenti e incompatibili

Un lettore ci chiede:

Nella giunta del mio comune sono presenti due assessori legati tra loro da rapporto di affinità di primo grado. Lo statuto comunale vigente dice espressamente che questa è una condizione di incompatibilità, pertanto uno dei due dovrebbe essere destituito dalla carica di assessore.

Il testo unico sull'ordinamento degli Enti locali 267 del 2000 non fa menzione di condizioni di questo tipo riguardanti gli assessori tra loro, ma solo degli assessori con il sindaco.

Chiedo se è possibile far rispettare la norma dello statuto comunale se questa non è in contrasto con la legge.

Lettera firmata

Risponde la dott.ssa Flavia Fulvio:

-La materia della ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche pubbliche, incidendo sui diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, è riservata esclusivamente alla legge e non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con lo strumento statutario che, nell´ambito dei principi fissati dal T.U., stabilisce:

  • Le norme fondamentali dell´organizzazione dell´Ente;
  • Specifica le attribuzione degli organi;
  • Individua le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze
  • I modi di esercizio della rappresentanza legale.

Per quanto riguarda la composizione delle Giunte la norma fondamentale è quella contenuta nell´ art. 46 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco, entrato in carica dopo la proclamazione degli eletti, il potere di nominare i componenti della Giunta, fra cui un vicesindaco e di darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all´elezione.

L´accertamento delle condizioni di candidabilità, requisiti di eleggibilità e di compatibilità del vicesindaco e degli assessori è effettuato dallo stesso Sindaco, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, dopo la nomina, mediante dichiarazione degli interessati acquisita a verbale ovvero dichiarazione sostitutiva dagli stessi sottoscritta avanti al sindaco ed allegata al verbale.

Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ove sussiste la compatibilità tra la carica di Consigliere e quella di assessore, il consiglio convalida l´ elezione dei consigliere così come convalida quella dello stesso Sindaco.

Non sembra che con il maggior grado di autonomia normativa consentita agli enti locali a seguito dell´entrata in vigore della legge Cost. 3/2001, si possa considerare anche il potere di legiferare in materia di disciplina sui diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, quale quello del diritto elettorale passivo; una tale soluzione porterebbe ad una delegificazione selvaggia, con possibilità di comportamenti differenziati, certamente non coerenti con i principi di uno stato unitario di diritto come il nostro.

In conclusione, si ritiene che l´ipotesi di incompatibilità prevista dall´art 64, quarto comma, del TUEL (non possono far parte delle giunta il coniuge gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado, rispettivamente del sindaco e del presidente della Provincia) non possa essere superata da una norma statutaria.

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