NOTIZIARIO del 25 gennaio 2004

 
     

Il testo del D.d.l. sull'ordinamento giudiziario approvato il 21/1/2004 al Senato, comprensivo degli emendamenti approvati (con carattere grande gli emendamenti approvati, con relativi presentatori, con carattere piccolo il testo come proposto dalla commissione; da notare che gli emendamenti non sono stati ancora integrati, quindi il testo non e' ufficiale)

DISEGNO DI LEGGE Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 1. Approvato con emendamenti e con lo stralcio del comma 2. Cfr anche seduta 510 (Contenuto della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, uno o più decreti legislativi diretti a: a) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari; b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati; c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione; d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero; e) modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima; f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati e le relative sanzioni, nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio. 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 7, uno o più decreti legislativi diretti a rideterminare le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari. 2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a prevedere, in via sperimentale e per un periodo di quattro anni, l'istituzione dell'ufficio del giudice, introducendo la figura dell'ausiliario dello stesso, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8-bis. 3. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 4. Il Governo è delegato ad adottare, entro i centoventi giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e la necessaria disciplina transitoria, diretta anche a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando i termini massimi entro cui occorre provvedere, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 3. 5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2-bis sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. 6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 5, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2-bis, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8-bis.

1.101 CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE Approvato

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "e le relative sanzioni", con le seguenti: ", le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione".

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 2. Approvato con emendamenti. Cfr anche sedute 510 e 511 (Concorsi per uditore giudiziario. Disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati. Competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere per l'ingresso in magistratura: 1) che sia bandito un concorso per l'accesso a posti distinti nella magistratura giudicante e in quella requirente, precisando che il candidato, all'atto della domanda, dovrà scegliere a quale funzione intende accedere; 2) che il concorso sia articolato in distinte prove di esame, scritte ed orali, con materie in parte comuni e in parte diverse, in relazione alla specificità della funzione prescelta; 3) che le commissioni di concorso siano distinte, eventualmente con un unico presidente, disciplinandone la composizione e le modalità di nomina dei componenti; b) prevedere che siano ammessi ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che: 1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni; prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario; 2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; 3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense; 4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni; 5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno superato il concorso per la professione di notaio; 6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito; 7) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; c) prevedere che: 1) la commissione esaminatrice di cui all'articolo 125-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall'articolo 123-ter, comma 1, dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto, mediante sorteggio effettuato nelle ventiquattro ore antecedenti l'inizio della prima prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento; prevedere che in tale caso particolare attenzione sia dedicata in sede di prova orale alla materia che il sorteggio ha escluso; 2) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo; 3) il concorso possa essere sostenuto per non più di tre volte; d) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti: 1) funzioni giudicanti di primo grado; 2) funzioni requirenti di primo grado; 3) funzioni giudicanti di secondo grado; 4) funzioni requirenti di secondo grado; 5) funzioni semi direttive giudicanti di primo grado; 6) funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado; 7) funzioni direttive di primo grado; 8) funzioni direttive di secondo grado; 9) funzioni giudicanti di legittimità; 10) funzioni requirenti di legittimità; 11) funzioni direttive di legittimità; 12) funzioni direttive superiori di legittimità; e) prevedere: 1) che, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura, possano essere svolte funzioni requirenti o giudicanti di primo grado; che, dopo gli otto anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere svolte funzioni di legittimità; 2) che le funzioni di secondo grado, di legittimità e direttive siano attribuite dal Consiglio superiore della magistratura, previo concorso per titoli ed esami, e che quelle semi direttive giudicanti siano attribuite previa valutazione dei titoli; 3) le modalità del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, nonché i criteri di valutazione; f) 1) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle funzioni giudicanti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3; 2) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso di cui al numero 1); 3) prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera i), numero 6), e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre; 4) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle funzioni requirenti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3; 5) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso di cui al numero 4); 6) prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata lettera i), numero 5), e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre; 7) prevedere che i corsi di cui ai numeri 1) e 4) debbano essere espletati esclusivamente in occasione del primo passaggio a funzioni diverse; 8) prevedere che il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti, e viceversa, debba essere richiesto per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato; g) prevedere che: 1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; 2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; 3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello; 4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello; 5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione; 6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione; 7) funzioni semi direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previa valutazione da parte della commissione di cui alla lettera l), numero 6), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di tre anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni; 8) funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previa valutazione da parte della commissione di cui alla lettera l), numero 6), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di otto anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni; 9) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale, di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni; 10) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni; 11) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L) allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A) allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni; 12) funzioni requirenti direttive di secondo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L) allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché quelle di procuratore generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni; h) prevedere che: 1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni; 2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni; 3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni; 4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno dieci anni; 5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni; i) 1) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti; 2) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti; 3) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti; 4) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti; 5) prevedere, ai fini di cui al numero 2), l'istituzione di una commissione di concorso per l'assegnazione alle funzioni giudicanti, costituita da tre magistrati giudicanti, che esercitino funzioni di secondo grado, e da due magistrati requirenti, che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; 6) prevedere, ai fini di cui al numero 4), l'istituzione di una commissione di concorso per l'assegnazione alle funzioni requirenti, costituita da tre magistrati requirenti, che esercitino funzioni di secondo grado, e da due magistrati giudicanti, che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; 7) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado; 8) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati: 8.1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti di secondo grado; 8.2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni giudicanti, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3; 9) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado; 10) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati: 10.1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti di secondo grado; 10.2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni requirenti, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3; 11) prevedere, ai fini di cui al numero 8), l'istituzione di una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; 12) prevedere, ai fini di cui al numero 10), l'istituzione di una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; 13) prevedere che annualmente per la copertura del 75 per cento dei posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno sette anni le funzioni di secondo grado oppure con una anzianità di almeno quindici anni, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3; 14) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni diverse funzioni di legittimità. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 agosto 1998, n. 303; 15) prevedere l'istituzione di una commissione di concorso alle funzioni di legittimità composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; 16) prevedere che i posti di cui ai numeri precedenti, messi a concorso e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota dei posti da attribuire previa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura; che i posti da attribuire previa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura di cui ai numeri precedenti, e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota destinata a concorso; che i posti di cui al numero 13) messi a concorso e non coperti vengano riassegnati nella rispettiva quota dei posti da attribuire ai sensi del numero 14) e viceversa; l) prevedere che: 1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte della commissione di cui al numero 6), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici, nella valutazione della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa e in un successivo colloquio; 2) il conferimento degli incarichi semi direttivi sia preceduto da una valutazione, da parte della commissione di cui al numero 6), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici; la commissione comunica l'esito delle valutazioni dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che sceglie tra quelli valutati positivamente, tenendo altresì conto della laboriosità e della capacità organizzativa dei magistrati; 3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera h), e gli incarichi semidirettivi abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di anni quattro, rinnovabili a domanda, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di anni due; 4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato; 5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive e semidirettive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alla sede ed alle funzioni non direttive da ultimo esercitate, eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto alle successive vacanze; 6) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive, composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti direttive di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti direttive di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti direttive di secondo grado e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti direttive di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; prevedere che la commissione comunichi gli esiti del concorso al Consiglio superiore della magistratura che forma la graduatoria e propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; prevedere il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; m) prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo avvenga nella medesima sede e nelle medesime funzioni, anche in soprannumero. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni; n) prevedere che: 1) le commissioni di cui alle lettere i) e l) siano nominate per tre anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento; 2) i componenti delle predette commissioni non siano immediatamente confermabili; o) prevedere che: 1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito: I. prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi; II. seconda classe: da sei mesi a due anni; III. terza classe: da due a cinque anni; IV. quarta classe: da cinque a tredici anni; V. quinta classe: da tredici a venti anni; VI. sesta classe: da venti a ventotto anni; VII. settima classe: da ventotto anni in poi; 2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso di cui alla lettera i), numeri 8.2) e 10.2), conseguono la quinta classe stipendiale; 3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera i), numero 13), conseguono la sesta classe stipendiale; p) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio; q) 1) attribuire al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico; 2) indicare i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti; 3) assegnare al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo ed attribuirgli l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 4) prevedere che, entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno; prevedere che il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; prevedere che, nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.

2.511 IL RELATORE Approvato

Al comma 1, alla lettera g) al numero 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia" e al numero 12, dopo le parole: "procuratore generale presso la Corte di appello" inserire le seguenti: "e di Procuratore nazionale antimafia".

2.512 IL RELATORE Approvato

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente: "l-bis) prevedere, che le disposizioni dei numeri 1, 3, 5 e 6 della lettera l) si applichino anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3, il magistrato che abbia esercitato le funzioni di procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi, in qualsiasi distretto, escluso quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato;".

2.197 FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE Approvato

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine".

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3. Approvato con emendamenti (Scuola superiore della magistratura. Tirocinio e formazione degli uditori giudiziari ed aggiornamento professionale e formazione dei magistrati)

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere l'istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta: 1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari; 2) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati; b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero; c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati; d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di diciotto mesi e che sia articolato in sessioni tendenzialmente di uguale durata presso la Scuola superiore della magistratura e presso gli uffici giudiziari; e) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari gli uditori possano effettuare adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari ed altre sedi formative, secondo quanto previsto dal regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998; f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari siano seguiti da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo princìpi di ampio pluralismo culturale, e assiduamente da tutori scelti tra i docenti della scuola; g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario; h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie sulla base di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso del tirocinio; i) prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a sei mesi, e che in caso di ulteriore valutazione negativa l'uditore possa essere, a sua domanda e salvo controindicazioni assolute, destinato ad un ufficio della pubblica amministrazione, anche in soprannumero, da assorbire con successive vacanze; l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario; m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera l); n) prevedere che, nella programmazione dell'attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche; o) prevedere il diritto del magistrato a partecipare, a sua richiesta e se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell'ufficio di rinviare soltanto la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi; p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia rilasciato un parere che contenga elementi di verifica attitudinale, modulato secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura; q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno; r) prevedere che il parere di cui alla lettera p) abbia validità per un periodo non superiore a sei anni; s) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale; t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dai pareri di cui alla lettera p); prevedere che tali valutazioni debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e l'altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera o), della presente legge; u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

3.104 FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE Approvato

Al comma 1, lettera a), aggiungere alla fine del numero 1) e alla fine del numero 2) le seguenti parole: "curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico".

3.106 BRUTTI MASSIMO, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE Approvato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti: "2-bis) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca; 2-ter) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione".

3.108 ZANDA Approvato

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: "autonomia", inserire la seguente: "contabile".

3.109 FASSONE, BRUTTI MASSIMO, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN Approvato

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis). prevedere che la Scuola superiore della magistratura possa contribuire alla formazione di magistrati stranieri, o aspiranti tali, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria".

3.500 IL RELATORE Approvato

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere".

3.114 CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE Approvato

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "siano seguiti", con le seguenti: "ricevano insegnamento", e prima della parola: "assiduamente", aggiungere le seguenti: "siano seguiti".

3.501 IL RELATORE Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente: "h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;".

3.502 IL RELATORE Approvato

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: "a sei mesi", con le altre: "a un anno", e sostituire le parole da: "in caso di ulteriore valutazione negativa l'uditore possa essere, a sua domanda e salvo", fino alla fine, con le altre: "da un'ulteriore valutazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego".

3.503 IL RELATORE Approvato

Al comma 1, lettera l), all'ultimo periodo, dopo le parole: "prevedere che i componenti del comitato", aggiungere le seguenti: "diversi dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati,".

3.504 IL RELATORE Approvato

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: "sia rilasciato un parere", con le altre: "sia formulata una valutazione". Conseguentemente, alla lettera r), sostituire le parole: "il parere", con le altre: "la valutazione", e alla lettera t), sostituire le parole: "dai pareri", con le altre: "dalle valutazioni".

ORDINE DEL GIORNO G3.100 CENTARO Non posto in votazione ma accolto dal governo:

Il Senato, rilevata l'essenziale importanza della funzione svolta dai giudici di pace per il funzionamento del sistema giudiziario, considerata l'ineludibile esigenza di valorizzare il ruolo della magistratura onoraria, impegna il Governo: a valutare la possibilità di modificare l'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, prevedendo che i giudici di pace possano essere confermati nell'incarico senza alcun limite al numero delle conferme, fermo restando che l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno d'età e stabilendo altresì quale requisito per la conferma per un successivo quadriennio la frequenza di un apposito corso di aggiornamento professionale presso la Scuola di cui all'articolo 3, fermo in ogni caso quanto previsto dall'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 4. Approvato con emendamenti (Riforma dei consigli giudiziari ed istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione)

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto per due terzi da magistrati con effettive funzioni di legittimità in servizio presso la medesima Corte e la relativa Procura generale, e per un terzo da componenti nominati tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo venti anni di esercizio della professione che siano iscritti da almeno cinque anni nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36; b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense; c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il Primo Presidente ed il Procuratore generale della medesima Corte; d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal Primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice-presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario; e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere o), p), s) e t) per i consigli giudiziari presso le corti d'appello; f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d'appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera m), da tre magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito; g) prevedere che nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera m), da cinque magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito; h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere f) e g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere f) e g); i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione; l) prevedere che i componenti nominati dal consiglio regionale non possano svolgere, o aver svolto nei cinque anni precedenti, la professione di avvocato nell'ambito del distretto; m) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente ed il procuratore generale della corte d'appello; n) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d'appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice-presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario; o) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati; p) prevedere che l'elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire due seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti ed un seggio ad un magistrato che esercita funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati; q) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un'anzianità di carriera non inferiore a venti anni; r) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d'appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari; s) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite, oltre quelle già previste, le seguenti competenze: 1) approvazione delle tabelle su proposta dei titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge; 2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, in occasione della progressione in carriera e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica; 3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell'azione disciplinare; 4) vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia; 5) formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto; 6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi; 7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all'adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura; t) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera s), numero 1); u) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera s), numeri 4) e 5); v) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera s), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

4.500 IL RELATORE Approvato

Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole: "; oltre quelle già previste", e conseguentemente, dopo la lettera s), aggiungere la seguente: "s-bis) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari".

4.501 IL RELATORE Approvato

Al comma 1, alla lettera s), al numero 2), sostituire le parole: "in occasione della progressione in carriera" con le seguenti: "e comunque nelle ipotesi previste dall'articolo 2".

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5. Approvato con emendamenti (Riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero)

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale sia il titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti sotto la sua personale responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo; b) prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale possa delegare, sulla base di criteri predeterminati, uno o più magistrati del proprio ufficio al compimento di singoli atti o alla trattazione di uno o più procedimenti; c) prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale possa determinare i criteri cui i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nell'adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; d) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica presso il tribunale; e) prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; f) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, nonché il rispetto dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al procuratore generale presso la Corte di cassazione; g) prevedere l'attribuzione al procuratore generale presso la corte di appello di poteri sostitutivi e di avocazione: 1) nei casi di accertata violazione dei termini di durata delle indagini preliminari, fermo altresì quanto previsto dagli articoli 412, comma 2, 413 e 421-bis del codice di procedura penale; 2) nei casi di accertata e grave violazione di norme processuali, anche non tutelate da sanzioni processuali; 3) nel caso di accertata e grave violazione delle disposizioni, delle procedure e dei provvedimenti in materia di coordinamento nell'ipotesi di indagini collegate o particolarmente complesse e che investano più circondari.

IL RELATORE Approvato

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "presso il Tribunale" nonché la parola: "personale"; sostituire la lettera b) con la seguente: "b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un magistrato del proprio ufficio alla funzione di vicario, nonché uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell'attività di un settore di affari;". Alla lettera c), sopprimere le parole: "presso il Tribunale"; alla lettera d), sostituire le parole: "presso il Tribunale" con le seguenti: "ovvero di magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera b); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell'arresto". Alla lettera e), sopprimere le parole: "presso il Tribunale".

IL RELATORE Approvato

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti: "g-bis) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni; g-ter) prevedere che, nei casi di avocazione continuino ad applicarsi le disposizioni di cui commi 6 e 6-bis dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;".

ART. 6. Approvato (Modifiche all'organico della Corte di cassazione e alla disciplina relativa ai magistrati applicati presso la stessa) 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d'appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici; b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale; c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo; d) prevedere che i magistrati di cui alla lettera c), dopo almeno otto anni di servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo, possano essere nominati a posti vacanti nelle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 13), in seguito a valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura espressa previa acquisizione del parere motivato del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, e sempre che tali magistrati abbiano un'anzianità non inferiore a quindici anni; e) prevedere l'abrogazione dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all'articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole "di appello e".

continua >

____________________

I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE COPIATI CITANDO E LINKANDO LA FONTE