NOTIZIARIO del 21 gennaio 2004

 
     

SENATO DELLA REPUBBLICA- XIV LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE 1006, d’iniziativa del senatore CAVALLARO Modifica dell’articolo 107 della Costituzione

relazione

Onorevoli Senatori,

Il presente disegno di legge costituzionale trova la sua ragione politica ed istituzionale nel periodico dibattito sull’attività disciplinare in confronto della magistratura ordinaria, riaccesosi recentemente, e nella necessità che tale indispensabile strumento di controllo dell’opera dei giudici non venga agitato come strumento di lotta politica e di fazione.

Il disegno di legge sottrae pertanto la facoltà di esercitare l’azione disciplinare al Ministro della giustizia, che nel dibattito politico recente ha manifestato evidenti propositi di adozione di misure disciplinari aventi esclusivamente finalità e scopi politici e assegna – nella spirito non contingente della ricerca di una assoluta neutralità politica di tale funzione importantissima – tale attribuzione ad un organo apposito, le cui modalità di elezione e la cui natura ne garantiscono apprezzabilmente l’imparzialità.

Il disegno di legge mutua inoltre sostanzialmente sul punto i risultati del lungo e purtroppo inutile dibattito svoltosi nella Commissione bicamerale nominata in forza della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, e non ha la finalità di riformare l’intero assetto della magistratura, che pure la medesima Commissione aveva toccato e che è anch’esso indispensabile, dovendosi rinviare a successivi e più ampi provvedimenti, sia costituzionali sia ordinari, un nuovo assetto della magistratura ed una definitiva soluzione delle altre tematiche pur di grande rilievo che sono state sollevate nel dibattito sulla giustizia.

Ciò in relazione proprio alla necessità che l’ulteriore corso della discussione politica e parlamentare sulla materia sia sgombrata, appunto, dal sospetto che l’azione disciplinare possa essere utilizzata a fini politici o di distorsione dell’attività della magistratura e della giurisdizione ed alla considerazione che la funzione disciplinare è per sua natura distinta da ogni altra e può essere oggetto di una specifica regolamentazione urgente che non incide sull’assetto complessivo del sistema giurisdizionale costituzionale.

Ciò inoltre produrrà l’effetto di evitare un conflitto sistematico fra organi e poteri dello Stato, suscettibile di provocare nei cittadini una permanente sfiducia nella giurisdizione e la convinzione che l’esercizio distorto dell’azione disciplinare possa contribuire a piegare la giurisdizione ai voleri dell’esecutivo. Ovviamente, una volta approvata auspicabilmente nella forma dell’articolo 138 della Costituzione il presente disegno di legge, potranno essere rapidamente poste in essere le disposizioni ordinarie necessarie all’attuazione dei nuovi princìpi costituzionali. Del resto appare evidente che la soluzione di recente adottata nella revisione costituzionale del titolo V della parte seconda della Costituzione è quella più praticabile – o forze l’unica praticabile – nella realtà del sistema politico-istituzionale del paese ed è del resto, ove i suoi risultati non fossero condivisi, sottoponibile a referendum come pure è stato per la ricordata legge costituzionale

 

Art. 1. 1. L’articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

L’azione disciplinare verso i magistrati è obbligatoria ed è esercitata da un procuratore generale eletto dal Senato della Repubblica a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a giudice costituzionale. L’ufficio di procuratore generale è incompatibile con qualsiasi altra carica o professione.

La legge assicura l’indipendenza del procuratore generale da ogni potere. Il procuratore generale è eletto per quattro anni e non è rieleggibile. La legge disciplina l’organizzazione dell’ufficio del procuratore generale anche ai fini dell’attività ispettiva propedeutica all’azione disciplinare.

L’azione disciplinare è esercitata dal procuratore generale d’ufficio ovvero su richiesta non vincolante del Ministro della giustizia o del procuratore generale della Corte di cassazione.

Il procuratore generale riferisce annualmente alle Camere sull’esercizio dell’azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario».

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