NOTIZIARIO del 16 gennaio 2004

 
     

Il decreto del CDM 23/12/03
(detto "del grande fratello")

(si omettono gli artt. 1 e 2 poiche' riguardano i tribunali delle acque; idem per gli artt 6 e segg. che riguardano misure per la giustizia amministrativa non attinenti alle comunicazioni telefoniche e internet in oggetto. In calce l'articolo 132 fino ad oggi in vigore)

ARTICOLO 3. (Modiche all ’articolo 132 (*) del decreto legislativo n.196 del 2003).

1.L’articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e' sostituito dal seguente:

«ART.132.- (Conservazione di dati di traffico per altre finalita `)

– 1.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2 (**), i dati relativi al traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi,per finalita `di accertamento e repressione dei reati.

2.Decorso il termine di cui al comma 1, i dati sono conservati dal fornitore per ulteriori trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalita `di accertamento e repressione dei delitti di cui all ’articolo 407,comma 2,lettera a),del codice di procedura penale,nonche ´dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

3.Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato dell ’autorita `giudiziaria,d ’ufficio o su istanza del difensore dell ’imputato,della persona sottoposta alle indagini,della persona offesa e delle altre parti private.Il difensore dell ’imputato o della persona sottoposta alle indagini puo`richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalita`indicate dall’articolo 391-quater del codice di procedura penale.

4.Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1,il pubblico ministero richiede al giudice,che decide con decreto motivato, l ’autorizzazione ad acquisire i dati. Tale disposizione si applica anche al difensore dell ’imputato o della persona sottoposta alle indagini che intenda acquisire direttamente i dati dal fornitore.Il giudice procede all ’acquisizione,con decreto motivato,anche d ’ufficio.

5.Il trattamento dei dati per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato nel rispetto di particolari misure e di accorgimenti,nel determinare i quali si tiene comunque conto dei seguenti principi:

a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all ’allegato b);

b) disciplinare le modalita`di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;

c) individuare le modalita`di accesso ai dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che,decorso il termine di cui al comma 1, l'accesso sia consentito solo nei casi di cui al comma 4 e all ’articolo 7;

d)indicare le modalita' tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.

6. Le modalita`di trattamento dei dati di cui al comma 5 sono individuate con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell ’interno,con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l ’innovazione e le tecnologie,su conforme parere del Garante.».

ARTICOLO 4. (Modifiche all ’articolo 181 (***) del decreto legislativo n.196 del 2003).

1.All ’articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003,n.196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali,e` aggiunto,in fine,il seguente comma:

«6-bis .Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la conservazione del traffico si osserva il termine della prescrizione di cui all ’articolo 4,comma 2,del decreto legislativo 13 maggio 1998,n.171.».

ARTICOLO 5. (Modifiche all ’articolo 183 del decreto legislativo n.196 del 2003).

1.All ’articolo 183 del decreto legislativo 30 giugno 2003,n.196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, al comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

«f)il decreto legislativo 13 maggio 1998,n.171,ad eccezione dell’articolo 4, comma 2, la cui abrogazione decorre dal 1 o gennaio 2006;».

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(*) ex Art. 132 - Conservazione di dati di traffico per altre finalità 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalità di accertamento e repressione di reati, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e delle comunicazioni, e su conforme parere del Garante.

(**) art. 123 comma 2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.

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