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NOTIZIARIO del 14
luglio 2004
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Pdl commissione Parmalat approvato alla Camera Istituzione di una Commissione parlamen tare di inchiesta su cause e responsabilita' di casi di dissesto finanziario di imprese industriali (Parmalat, Cirio, Giacomelli e collocamento dei bond argentini, ndr). ART.1. (Istituzione e compiti della Commissione). 1.E `istituita,ai sensi dell ’articolo 82 della Costituzione,una Commissione par- lamentare di inchiesta sui fattori di criti- cita `del sistema finanziario italiano alla luce di alcuni recenti casi di dissesto di imprese industriali,di seguito denominata «Commissione ». 2.La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario delle imprese indu- striali di cui al comma 1,nel rispetto dei vincoli di cui all ’articolo 3,comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti: a)le responsabilita`relative al man- cato esercizio dei poteri,interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita ec- cessiva dell ’esposizione finanziaria di al- cune imprese,che abbia concorso a de- terminare situazioni di insolvenza per im- porti significativi,in relazione ai quali non possa escludersi l ’eventualita `di rischi si- stemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilita `ed alla credibilita `del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani; b)i motivi che hanno determinato l ’inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese industriali di cui al comma 1 e degli organi di controllo,interni ed esterni,con particolare riferimento al collegio dei sin- daci ed alle societa`di revisione,nonche ´da parte delle societa`di rating che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;c)i rapporti tra le imprese industriali di cui al comma 1 eilsistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che van- tano nei confronti delle stesse ingenti crediti ,nonche ´ai reciproci profili di con- flitto di interesse; d)il rispetto,da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pub- blico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1; e)l ’ammontare delle risorse finanzia- rie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalita `a cui esse erano destinate; f)le eventuali responsabilita`dei sog- getti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza,con particolare rife- rimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione,di controllo e sanzionatori che l ’ordinamento attribuisce loro,ed al coinvolgimento,anche indiretto,nell ’ado- zione di scelte aziendali che abbiano po- tuto concorrere a determinare il dissesto finanziario,ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri. ART.2. (Composizione e durata della Commissione). 1.La Commissione e`composta da dieci senatori e da dieci deputati,nominati, rispettivamente,dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,assicurando una rap- presentanza proporzionale alla consi- stenza dei gruppi parlamentari presenti nei due rami del Parlamento. 2.Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di di- missioni o di cessazione del mandato par- lamentare dei componenti della Commis- sione. 3.Il Presidente del Senato della Re- pubblica e il Presidente della Camera dei deputati,entro dieci giorni dalla nomina dei componenti,convocano la Commis- sione per la costituzione dell ’Ufficio di presidenza. 4.La Commissione elegge al suo interno il presidente,due vice presidenti e due segretari. 5.La Commissione conclude i suoi lavori entro nove mesi dal suo insediamento. 6.La Commissione,al termine dei suoi lavori,presenta una relazione al Parla- mento e trasmette i risultati del suo ope- rato alla magistratura ordinaria. ART.3. (Poteri e limiti della Commissione). 1.La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorita `giudiziaria. 2.La Commissione puo`acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l ’autorita `giu- diziaria o altri organismi inquirenti,anche se coperti dal segreto,nonche ´copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari.Puo`acquisire copie dei fogli di lavoro delle societa`di revisione a cui le imprese industriali di cui all ’articolo 1 hanno conferito incarichi professionali ne- gli ultimi quindici anni,documenti contabili delle medesime societa`,dei loro consulenti e dei loro fornitori.La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. 3.Per i fatti oggetto dell ’inchiesta non e`opponibile il segreto d ’ufficio,professionale e bancario. 4.E `sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell ’ambito del mandato. 5.Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 6.La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giu- diziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse. ART.4. (Obbligo del segreto). 1.I componenti la Commissione,il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta,oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio,sono obbligati al segreto per tutto quanto ri- guarda gli atti e i documenti di cui all ’ar- ticolo 3,commi 2 e6. 2.Salvo che il fatto costituisca piu` grave reato,la violazione del segreto di cui al comma 1,nonche ´la diffusione in tutto o in parte,anche per riassunto o infor- mazione,di atti o documenti del procedi- mento di inchiesta dei quali e`stata vietata la divulgazione,sono punite ai sensi del- l ’articolo 326 del codice penale. ART.5. (Organizzazione interna). 1.La Commissione,prima dell ’inizio dei lavori,adotta il proprio regolamento interno. 2.La Commissione puo`organizzare i propri lavori anche attraverso uno o piu` comitati,costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1. 3.Tutte le volte che lo ritenga opportuno,la Commissione puo`riunirsi in seduta segreta. 4.La Commissione puo`avvalersi dell ’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. 5.Per l ’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale,locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. 6.Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per meta`a carico del bilancio interno del Senato della Re- pubblica e per meta`a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. ART.6. (Entrata in vigore). 1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub- blicazione nella Gazzetta Ufficiale . NOTA: il presente testo unico risulta dalla sintesi di diversi testi di legge, riveduti in commissione giustizia. Il provedimento e' stato approvato alla camera con 410 voti a favore, 0 contrari, 15 astenuti e passa ora all'approvazione del Senato. by www.osservatoriosullalegalita.org ___________ I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI CITANDO E LINKANDO LA FONTE
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