Maxiemendamento
sull' Ordinamento Giudiziario
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5. Nell'attuazione
della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si
attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere
la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in
organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato
d'appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione
e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione,
presso i rispettivi uffici;
b) prevedere
la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in
organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti
posti di magistrato di tribunale;
c) prevedere
che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette
magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non
meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a
prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo;
d) prevedere
che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario
e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria,
titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;
e) prevedere
l'abrogazione dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, e prevedere
che all'articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole: "di appello
e".
6. Nell'attuazione
della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si
attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) provvedere
alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati,
sia inerenti l'esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo
comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme
di chiusura, nonché all'individuazione delle relative sanzioni; ;b)
prevedere:
- 1) che
il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità,
correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio;
- 2) che
in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare
la dignità della persona;
- 3) che
anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba
tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità
personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione;
- 4) che
la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare
perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);
c) salvo
quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano illeciti
disciplinari nell'esercizio delle funzioni:
- 1) i
comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano
ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l'omissione
della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della
sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli
18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della
lettera p); la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei
casi previsti dalla legge;
- 2) i comportamenti
abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro
difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato
nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri
magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività
giudiziaria di altro magistrato; l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio
delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle
medesime;
- 3) la
grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;
il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il
perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di
provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste
nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza
indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti,
quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti
non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in
modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza
delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario
adottate dagli organi competenti; l'indebito affidamento ad altri del
proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune
in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme
vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri
di diligenza e laboriosità;
- 4) il
reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti
relativi all'esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale
e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell'ufficio
o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere
di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l'inosservanza
dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso
sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;
- 5) i comportamenti
che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal
segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la
violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione,
o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche
dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino
i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di
trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;
- 6) il
tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio con gli
organi di informazione al di fuori delle modalità previste al comma
4, lettera f); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla
propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali
informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni
e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;
- 7) l'adozione
intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra
la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita
e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
- 8) l'omissione,
da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di
un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che
possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio,
della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio
ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza,
della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della
sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli
articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, come modificati ai
sensi della lettera p), ovvero delle situazioni che possono dare luogo
all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, come modificati ai sensi
delle lettere n) e o);
- 9) l'adozione
di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano
esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi
o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;
- 10) l'emissione
di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi
consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;
- 11) fermo
quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità
disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto in conformità
all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;
d) prevedere
che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle
funzioni:
- 1) l'uso
della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti
per sé o per altri;
- 2) il
frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione
comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere
stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza
o aver subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione
superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta
la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari
con una di tali persone;
- 3) l'assunzione
di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo
competente; 4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione
giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei
doveri indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);
- 5) l'ottenere,
direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che
il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque
coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio
giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel
distretto di corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie,
ovvero dai difensori di costoro;
- 6) la
pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento
in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con
cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di
decisione nel procedimento medesimo;
- 7) la
partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente
incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;
- 8) l'iscrizione
o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle
attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l'esercizio
delle funzioni o comunque appannare l'immagine del magistrato;
- 9) ogni
altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà
e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza;
- 10) l'uso
strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per
le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni
costituzionalmente previste;
e) prevedere
che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:
- 1) i fatti
per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata
sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura
penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce
la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;
- 2) i fatti
per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata
sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura
penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che
presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;
- 3) i fatti
per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata
sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura
penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità
di esecuzione, carattere di particolare gravità;
- 4) altri
fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato,
anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non
può essere iniziata o proseguita;
continua
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