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NOTIZIARIO del 4 febbraio
2004
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DISEGNO DI LEGGE: Interventi per la tutela del risparmio. Approvato nel Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2004. Proponenti: Economia e Finanze PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO. PARTE I. DISCIPLINA ISTITUZIONALE TITOLO I FINALITA', FUNZIONI E POTERI. Art. 1 (Autorità per la tutela del risparmio) 1. In attuazione dell'articolo 47 della Costituzione la Commissione di cui all'art. 1, comma 1 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 è trasformata in Autorità per la tutela del risparmio. 2. L'Autorità è un organismo indipendente, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge. Art. 2 (Finalità) 1. L'Autorità esercita i propri poteri al fine di assicurare: la tutela del risparmio e degli investitori, la fiducia del mercato, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati, l'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza. L'Autorità cura altresì la formazione degli operatori e l'informazione del risparmiatore e la redazione dello statuto del risparmiatore e dell'investitore, sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281. 2. E' attribuita in via esclusiva alla Banca d'Italia la finalità della stabilità dei soggetti sottoposti alla vigilanza della stessa. 3. Le finalità indicate al comma 1 integrano tutte le disposizioni normative relative ai poteri attribuiti all'Autorità dalla presente legge. 4. Restano ferme le ulteriori specifiche finalità indicate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Art. 3 (Funzioni) 1. L'Autorità continua ad esercitare tutti i poteri e le competenze della Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), secondo le disposizioni della presente legge. 2. Restano attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) i rispettivi poteri e le competenze in materia di vigilanza sui fondi pensione e sulle imprese di assicurazione e sui relativi prodotti; il controllo relativo ai prodotti finanziari, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera u) e 2 del decreto legislativo n. 58 del 1998, è esercitato sentita l'Autorità. In materia di concorrenza resta ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della citata legge n. 287 del 1990, secondo quanto previsto dall'articolo 29 della presente legge. 3. Sono trasferiti all'Autorità i poteri e le competenze attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché gli altri poteri e competenze relativi alle stesse materie, attribuiti da altre leggi alla Banca d'Italia. I poteri e le competenze di cui al citato titolo VI nei confronti delle banche sono esercitati sentita la Banca d'Italia. 4. Sono altresì trasferiti all'Autorità i poteri e le competenze previsti dagli articoli 11, 12 e 129 del decreto legislativo n. 385 del 1993; essi sono esercitati sentita la Banca d'Italia. 5. Restano attribuiti alla Banca d'Italia gli altri poteri e competenze previsti dal decreto legislativo n. 385 del 1993. I poteri e le competenze previsti dagli articoli 53, comma 4 e 58 del decreto n. 385 del 1993 sono esercitati sentita l'Autorità. 6. Restano attribuiti alla Banca d'Italia i poteri e le competenze previsti dal decreto legislativo n. 58 del 1998. . Art. 4 (Poteri di vigilanza) 1. L'Autorità, in conformità alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana disposizioni di carattere generale nelle materie attribuite alla sua competenza, anche per prevedere obblighi a carico dei soggetti nei confronti dei quali esercita i propri poteri, per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2. Le disposizioni dell'Autorità di cui al presente comma sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. L'Autorità assicura comunque la massima diffusione delle disposizioni emanate. 2. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2 nelle materie di propria competenza l'Autorità esercita, nei confronti dei soggetti disciplinati dal decreto legislativo n. 385 del 1993, i medesimi poteri di vigilanza informativa e ispettiva attribuiti alla Banca d'Italia nonché i medesimi poteri attribuiti a quest'ultima dagli articoli 4, comma 1, 53, comma 3 lettere a), b) e c), 70, 76, 78, 79 e 80 del citato decreto. Le comunicazioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono effettuate all'Autorità per gli aspetti di sua competenza. 3. Al fine di assicurare la funzionalità dell'attività amministrativa e contenere gli oneri per i soggetti vigilati le autorità di cui al comma 2 coordinano le rispettive attività attraverso apposite convenzioni. Le autorità di cui al comma 2 e all'articolo 3, comma 2 non possono opporsi reciprocamente in nessun caso il segreto d'ufficio né possono opporlo al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30. 4. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva le autorità di cui al comma 2 possono avvalersi dell'assistenza della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e utilizza strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 5. Restano fermi i poteri connessi alle competenze trasferite ai sensi dell'articolo 3, che sono esercitati dall'Autorità. 6. L'Autorità esercita tutti i poteri ad essa attribuiti anche con riferimento alle disposizioni di cui alla parte II della presente legge. TITOLO II ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE. Art. 5 (Statuto) 1. L'Autorità è retta da un proprio statuto, che regola gli aspetti non disciplinati dalla legge ed è espressione dell'autonomia dell'Autorità. 2. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 3. L'Autorità adotta regolamenti interni in conformità alle disposizioni dello statuto. Art. 6 (Organi istituzionali) 1. Gli organi istituzionali dell'Autorità sono: a) la commissione; b) il presidente; c) il collegio dei revisori. CAPO I La commissione Art. 7 (Funzioni) 1. La commissione è organo collegiale composto dal presidente e da altri quattro membri. 2. La commissione esercita le funzioni deliberative relative alle materie istituzionali, all'organizzazione e alla gestione straordinaria dell'Autorità, nonché le connesse funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività della struttura amministrativa. 3. In particolare, la commissione delibera lo statuto e i regolamenti di vigilanza, approva i regolamenti interni e il bilancio; nomina il direttore generale e ne determina il compenso; nomina i dirigenti apicali della struttura amministrativa, su proposta del direttore generale. Art. 8 (Nomina e revoca) I. I membri della commissione sono nominati con decreto del Presidente delle Repubblica su designazione congiunta della commissione parlamentare competenti della Camera dei deputati e di quella del Senato della Repubblica, con maggioranza di due terzi dei componenti. 2. I commissari sono nominati per un periodo di sette anni e non sono rieleggibili. 3. I commissari sono scelti tra persone di elevata e riconosciuta indipendenza imparzialità, autorevolezza ed esperienza nei settori di competenza istituzionale dell'Autorità. 4. Ai commissari si applicano i requisiti di professionalità e onorabilità previsti pi gli amministratori delle banche. 5. La nomina dei commissari è revocabile, con la stessa procedura prevista per la nomina, nei casi in cui non soddisfino più i requisiti di nomina e le condizioni per l'espletamento delle funzioni, ovvero si siano resi colpevoli di gravi mancanze. 6. I decreti di nomina e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 9 (Funzionamento del collegio) 1. La commissione delibera a maggioranza semplice, con la presenza di almeno tre dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è palese. 2. Il commissario che si trovi in conflitto di interessi in relazione a una specifica deliberazione deve dichiarare tale situazione al collegio e astenersi dal partecipar alla discussione e alla deliberazione, salva la possibilità di revoca in caso d situazione di conflitto continuata o ripetuta. Le situazioni di conflitto di interessi sono comunicate al collegio dei revisori. Art. 10 (Obblighi) 1. I commissari esercitano le proprie funzioni in condizione di assoluta indipendenza secondo rigorosi criteri di diligenza professionale e in assenza di situazioni conflitto di interessi. Art. 11 (Incompatibilità) 1. L'ufficio di commissario è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico o privato, con attività imprenditoriali, professionali o di lavoro autonomo, salva l'attività di studio e di ricerca, e con cariche pubbliche anche elettive. 2. I dipendenti pubblici sono collocati. d'ufficio fuori ruolo fino al termine del mandato; i docenti universitari di ruolo sono collocati in aspettativa senza assegni secondo quanto previsto dal relativo ordinamento. Il periodo di svolgimento dell'incarico è riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio. 3. L'incompatibilità deve essere rimossa entro trenta giorni dalla nomina, ovvero, se successiva, dalla data in cui si verifica, pena la decadenza dall'incarico. Art. 12 (Divieti successivi) 1. Nei due anni successivi alla scadenza dell'incarico i commissari non possono svolgere alcuna attività, di lavoro autonomo, subordinata, di consulenza o di collaborazione nei confronti di soggétti operanti nei settori relativi alle funzioni istituzionali dell'Autorità. 2. La violazione del divieto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'indennità di trattamento economico ricevuta nell'ultimo anno di svolgimento dell'incarico. Art. 13 (Indennità di funzione) 1. L'indennità di funzione del presidente e dei commissari è stabilito con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, tenuto presente il trattamento attribuito per analoghe funzioni presso altre autorità indipendenti CAPO II Il presidente Art. 14 (Funzioni) 1. Il presidente è l'organo di rappresentanza legale dell'Autorità; presiede la commissione, la convoca e ne fissa l'ordine del giorno; esercita le altre funzioni a lui attribuite dalla legge. 2. In caso di urgenza, ove non sia possibile riunire tempestivamente la commissione e nel caso di impossibilità temporanea di funzionamento del collegio, il presidente può assumere le deliberazioni di competenza della commissione sottoponendoli alla ratifica della stessa nella prima riunione successiva. 3. In caso di assenza o impedimento le funzioni del presidente, sono esercitate da un vice presidente, nominato dalla commissione tra i propri membri. 4. Al presidente sono trasferiti i poteri e le competenze attribuiti al presidente della CONSOB dalle leggi vigenti. Art. 15 (Nomina) l. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del consiglio dei ministri tra i commissari designati ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Art. 16 (Norme applicabili) 1. Al presidente si applicano le disposizioni previste per i membri della commissione dall'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, dall'articolo 9, comma 2 e dagli articoli 10, 11 e 12. CAPO III Il direttore generale Art. 17 (Il direttore generale) 1. Il direttore generale è il capo della struttura amministrativa dell'Autorità a cui fanno capo le funzioni di gestione, istruttorie ed esecutive. 2. Il direttore generale è nominato, per un periodo di cinque anni, dalla commissione, che ne fissa il compenso; l'incarico è rinnovabile una sola volta. 3. Il direttore generale partecipa alle riunioni della commissione senza diritto di voto. 4. Al direttore generale si applicano i requisiti di professionalità e onorabilità previsti per gli amministratori delle banche. Lo statuto dell'Autorità può prevedere ulteriori requisiti di professionalità e disciplina le incompatibilità. 5. Il direttore generale può essere coadiuvato da uno o più vice direttori generali, che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento, secondo le regole stabilite nelle statuto. CAPO IV Il collegio dei revisori Art. 18 (Funzioni) 1. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'attività organizzativa e gestionale, negoziale e contabile dell'Autorità che non riguardi l'esercizio delle funzioni istituzionali della stessa. 2. Il collegio dei revisori assiste alle riunioni della commissione quando questo delibera sulle materie di cui al comma 1. Art. 19 (Nomina e revoca) I. Il collegio è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti. Con la stessa procedura sono altresì nominati due membri supplenti. 2. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. Ai componenti del collegio dei revisori si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità previsti per i sindaci delle società quotate, nonché gli altri requisiti stabiliti nello statuto dell'Autorità. 4. I componenti del collegio dei revisori sono revocabili nel caso in cui non soddisfino più i requisiti di nomina e le condizioni per l'espletamento delle funzioni, ovvero si siano resi colpevoli di gravi mancanze. 5. Il compenso dei membri del collegio dei revisori è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Art. 20 (Diritti e doveri) 1. I componenti del collegio possono chiedere tutti i documenti e le informazioni necessari per lo svolgimento delle funzioni. 2. Il collegio informa regolarmente la commissione dell'attività di controllo svolta e comunica senza indugio tutti gli atti e fatti riscontrati che possano costituire una irregolarità o una violazioni di norme. 3. Il collegio redige la relazione al bilancio, che contiene anche una relazione sull'attività svolta e alla quale è allegata la relazione della società di revisione. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile sui sindaci delle società per azioni e sul controllo contabile. TITOLO III AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE, CONTABILE E NEGOZIALE Art. 21 (Organizzazione amministrativa e pianta organica) 1. L'Autorità definisce con proprio regolamento l'organizzazione della struttura amministrativa e la relativa pianta organica, nel rispetto delle compatibilità dì bilancio e sulla base di criteri di razionalità, efficienza, efficacia ed economicità. 2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l'istituzione di distinte aree funzionali in ragione delle diverse categorie dei soggetti vigilati. Art. 22 (Personale) 1. Il personale dell'Autorità è reclutato per concorso pubblico per titoli ed esami. 2. Nei limiti stabiliti dal regolamento del personale di cui al comma 3, l'Autorità può assumere con contratto a tempo determinato personale, anche di livello dirigenziale di specifica ed elevata esperienza e professionalità. 3. Il reclutamento, il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità sono disciplinati da un regolamento interno tenendo presenti i principi che regolano il lavoro presso le amministrazioni pubbliche. 4. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento un codice etico del personale, la cui violazione è assistita da sanzioni disciplinari, anche al fine di garantirne l'indipendenza e disciplinare i conflitti di interesse. Art. 23 (Risorse finanziarie) 1. L'Autorità provvede al proprio funzionamento con contribuzioni a carico dei soggetti vigilati, con le risorse a carico del bilancio dello Stato destinate alla CONSOB e con le eventuali risorse aggiuntive determinate con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. 2. Le contribuzioni a carico dei soggetti vigilati sono stabilite con regolamento dell'Autorità approvato dal Consiglio dei ministri, in base a principi di oggettività. proporzionalità ed equità. 3. L'Autorità provvede alla gestione delle proprie risorse finanziarie in autonomia, secondo le norme dello statuto e i principi di buona amministrazione. Art. 24 (Autonomia contabile) 1. L'Autorità disciplina con regolamento interno la redazione del bilancio e le contabilità, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, tenendo presenti i principi e i criteri previsti per il bilancio delle società per azioni. 2. Il regolamento di cui al comma 1 assicura la separazione contabile necessaria per il corretto utilizzo delle contribuzioni di cui all'articolo 23. 3. Il bilancio è approvato entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Art. 25 (Autonomia negoziale) 1. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le procedure negoziali, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, nel rispetto di principi di trasparenza e imparzialità e della normativa europea applicabile. TITOLO IV RAPPORTI ISTITUZIONALI Art. 26 (Rapporti tra le autorità) l. I presidenti dell'Autorità di cui all'articolo 1, delle autorità di cui all'articolo 3, comma 2 e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della citata legge 10 ottobre 1990, n. 287 e il governatore della Banca d'Italia coordinano l'attività delle rispettive istituzioni attraverso un Comitato permanente di coordinamento; il Comitato si riunisce almeno una volta al mese ovvero su richiesta di uno dei componenti. Art. 27 (Rapporti con il Parlamento) 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Autorità presenta alle commissioni parlamentari competenti un documento che illustra le linee dell'attività che verrà svolta nell' anno successivo. L'Autorità tiene conto delle indicazioni delle commissioni conseguenti alla presentazione e discussione del documento. 2. 11 bilancio dell'Autorità, con la relazione del collegio dei revisori, è trasmesso al Parlamento entro dieci giorni dalla sua approvazione. 3. L'Autorità trasmette al Parlamento, contestualmente al bilancio, una relazione sull'attività istituzionale svolta nell'anno precedente e sulla situazione del sistema finanziario. 4. Il presidente dell'Autorità presenta pubblicamente la relazione di cui al comma 3 in concomitanza con la trasmissione al Parlamento. 5. Il presidente dell'Autorità può essere invitato a riferire al Parlamento o alle competenti commissioni parlamentari su questioni generali relative alle funzioni istituzionali dell'Autorità, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla legge. Art. 28 (Rapporti con il governo) 1. Il presidente dell'Autorità trasmette periodicamente al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, informazioni sui fatti di maggior rilievo rilevati o acquisiti nell'esercizio delle funzioni istituzionali e segnala l'opportunità di interventi normativi o amministrativi nei settori di competenza istituzionale dell'Autorità. ____________________ I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE COPIATI CITANDO E LINKANDO LA FONTE
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