NOTIZIARIO del 10 dicembre 2004

 
     

La prescrizione
di Demetrio Delfino*

Il trascorrere del tempo rappresenta, nel nostro Ordinamento Giuridico, un elemento di determinante importanza nel perfezionamento di non pochi istituti giuridici: uno di questi ultimi è la Prescrizione. La prescrizione, nel campo del diritto penale, specifica il venir meno dell’interesse per lo Stato, con il trascorrere del tempo, di accertare il reato e di eseguire la pena: diminuisce il ricordo del fatto e delle sue conseguenze, un eventuale istruttoria diviene molto più difficile da realizzare alla luce della perdita delle tracce del reato e dalla difficoltà di ricordare, per eventuali testimoni ,la precisa ricostruzione degli accadimenti. E’ d’evidenza, comunque, che deve trattarsi di un periodo di tempo congruo onde evitare che la prescrizione costituisca un espediente per evitare giuste condanne!

Nel diritto penale, esistono due specie di prescrizioni: la prescrizione del reato e la prescrizione della pena. L’elemento discriminante, a titolo puramente esemplificativo, è dato dalla fatto che non sia intervenuta, primo caso, o sia intervenuta, secondo caso, una sentenza irrevocabile di condanna.

La prescrizione del reato presuppone che non sia intervenuta una sentenza irrevocabile cioè, la sentenza non può più essere esaminata da altro giudice superiore, ed estingue la punibilità in astratto. L’articolo 157 c.p. prevede che la prescrizione si realizzi in venti anni se si tratta di un delitto punito con una pena non inferiore a ventiquattro anni; in quindici anni se si tratta di un delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni; in dieci anni, se si tratta di un delitto punito con una pena non inferiore a cinque anni; in cinque anni, se ritratta di un delitto punito con la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa; in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’arresto; in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’ammenda.

La prescrizione del reato, continua ad essere disciplinata dal medesimo articolo 157 c.p. nonché dall’articolo 158 c.p., che regola la decorrenza della prescrizione nonché, dagli articoli 159,160,161 medesimo codice, che disciplinano i casi in cui la prescrizione viene interrotta ( sentenza di condanna, decreto di condanna etc.) o sospesa ( autorizzazione a procedere o questione deferita ad altro giudizio e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da particolari disposizioni di legge ) e gli effetti che da ciò ne derivano. E’ altresì da notare che con l’interruzione, il termine di prescrizione si interrompe rincominciando a decorrere da capo dal verificarsi di certi fatti mentre, con la sospensione, il termine prescrizionale rimane sospeso, riprendendo a decorrere dalla cessazione della causa della sospensione:in pratica, in quest’ultimo caso, si somma il tempo precedente e successivo al verificarsi della causa che ha determinato la sospensione come se intervenisse una parentesi. La prescrizione non opera in riferimento ai reati puniti con la pena dell’ergastolo.

La prescrizione della pena estingue la punibilità in concreto e inizia a maturare solo dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e cioè, da quando la sentenza di condanna non può più essere esaminata da altro giudice superiore, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena. E’ altresì da notare che la prescrizione della pena, non incide sul reato che continua a produrre tutti i suoi effetti. I tempi di questa causa di estinzione della pena, sono indicati nell’articolo 172 c.p.: La pena della reclusione si estingue con il decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni. La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni……. La prescrizione della pena riguarda solo le pene principali, esclusa quella dell’ergastolo, mentre non sono previste cause che sospendono o interrompono la prescrizione. Da questa brevissima sintesi, non può non riconoscersi l’importanza dell’istituto della prescrizione con le immaginabili conseguenze, con una normativa siffatta, nelle vicende processuali degli imputati di gravi reati.

* avvocato, componente del comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio

Speciale Giustizia


by www.osservatoriosullalegalita.org

_____________

I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE COPIATI CITANDO E LINKANDO LA FONTE