NOTIZIARIO del 19 gennaio 2004

 
     

Le Idi di gennaio
di Carlo Dore jr.

La pronuncia della Corte Costituzionale di accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano in ordine al c.d. Lodo Schifani ha costituito una nuova occasione di scontro tra potere politico e potere giudiziario, scontro reso ancor più acceso dalle manifestazioni di protesta organizzate dai magistrati in occasione dell'apertura del nuovo Anno Giudiziario.

Al di là della sprezzante e, per questo, inopportuna esternazione del ministro Castelli, giunto a paragonare la protesta dei magistrati agli "scioperi selvaggi" attuati dai COBAS in buona parte del territorio nazionale, la posizione espressa mediante le suddette manifestazioni dagli appartenenti al potere giudiziario appare quantomai condivisibile, alla luce della campagna di delegittimazione condotta negli ultimi tre anni dalla maggioranza di governo in confronto della c.d. "magistratura combattente", qualificata come "il braccio armato dell'opposizione".

Proprio in ragione della pronuncia sopra citata, tale campagna di delegittimazione ha investito anche le istituzioni di garanzia, colpevoli, secondo l'opinione degli adepti del Cavaliere di Arcore, per il solo fatto di avere esercitato le prerogative che ad esse la Costituzione riconnette.

Il teorema espresso dai vari leader della CDL, adeguatamente amplificato attraverso la consueta opera di diffusione attuata dagli show-man aziendali, tende infatti a dimostrare che il Presidente Berlusconi è vittima di una cospirazione bolscevica seconda solo, per ordine di gravità, alla congiura ordita in confronto di Giulio Cesare alle Idi di Marzo. Parti di tale complotto sarebbero, secondo consuetudine, un manipolo di "giudici" comunisti.

Secondo tale teorema infatti, comunisti sarebbero i giudici e i PM impegnati nei processi in cui il premier ed i suoi collaboratori risultano indagati, i giudici della Corte di Appello di Milano, i giudici della Corte di Cassazione (organo giurisdizionale camaleontico, descritto come emblema di imparzialità allorquando ha pronunciato sentenze favorevoli per il leader azzurro e come cellula rivoluzionaria nel momento in cui non ha disposto il cambiamento di sede per i processi SME ed IMI SIR, in applicazione della legge Cirami) e, ultimi in ordine di tempo, i giudici della Consulta, organo "a maggioranza ulivista" di cui alcuni componenti sono stati nominati da un Capo dello Stato, attualmente vicino ai sovversivi militanti del movimento girotondino.

Indipendentemente da tali affermazioni, alla cui veridicità forse non crede più nemmeno il più irriducibile ultrà polista, ed alle facili ironie che queste destano, la Corte Costituzionale, nel disporre l'annullamento del Lodo Schiffani, ha, seppure tardivamente, ha, seppure tardivamente, riparato a quella che era stata una macroscopica lesione di alcuni fondamentali principi costituzionali.

Infatti, la disposizione in forza della quale risultavano sospesi i processi a carico delle cinque più alte cariche dello Stato, anche se riferiti a fatti non correlati alle funzioni svolte, collideva apertamente con il dettato dell'art. 3 cost., in quanto diretto a creare una sorta di casta di intoccabili.

Oltre alla rilevata incompatibilità con l'art. 24 cost. relativo al diritto di difesa, la norma annullata presentava un ulteriore profilo di incostituzionalità (non preso in esame dalla sentenza in commento), relativo alla violazione dell'art. 111 cost., in ordine al principio della ragionevole durata del processo. Proprio con riferimento alla figura del premier, potendo la permanenza in carica del Presidente del Consiglio protrarsi anche per un periodo superiore a quello previsto per la durata di una legislatura, i processi nei suoi confronti potevano, in forza della suddetta norma, risultare sospesi a tempo indeterminato.

Come sopra affermato, l'intervento della Consulta, ineccepibile dal punto di vista dei suoi contenuti, non ha impedito che il famoso processo SME, nel quale l'on. Berlusconi è imputato per corruzione, abbia subito, quale conseguenza mediata dell'approvazione del Lodo, una pesante battuta d'arresto, che rende, a seguito dell'applicazione a nuovo incarico del giudice Brambilla, ipotizzabile l'intervento dell'ennesima prescrizione.

Per questo, ancor più grave appare l'immobilismo che aveva contraddistinto l'operato del Capo dello Stato in sede di promulgazione della legge. Se in quell'occasione il Presidente Ciampi avesse fatto ricorso al potere di rinvio, interpretando il suo ruolo di primo garante della Costituzione con la stessa coraggiosa intransigenza manifestata in riferimento alla mancata promulgazione della legge Gasparri, non si sarebbe verificata alcuna menomazione né sul piano della legittimità costituzionale né su quello, altrettanto rilevante, della giustizia sostanziale.

_____________

I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE COPIATI CITANDO E LINKANDO LA FONTE