Scheda
sul TSO
(trattamento sanitario obbligatorio)
a cura di redazione www.osservatoriosullalegalita.org
La salute
del cittadino e' tutelata dalla Carta dei diritti dell'uomo dell'ONU,
dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art 32
della nostra COSTITUZIONE: La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Il caso
della INTERDIZIONE O INABILITAZIONE non si applica in particolare a chi
dovrebbe essere sottoposto a trattamento sanitario, ma in molti altri
casi (ad es. per verificare la capacita' di mantenere la patria potesta'
su un minore, di sottoscrivere testamento, contratto o donazione, di cedere
o amministrare beni, di sposarsi etc etc).
La procedura
giudiziaria con cui si perviene all'accertamento di tale stato e' normata
dal Codice Civile, CC
Art. 419 (Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori)
Non si
può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto
all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando (Cod.
Proc. Civ. 713 e seguenti).
Il giudice
può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche
d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare
i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie
informazioni. Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere
nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio
all'inabilitando (Cod. Proc. Civ. 714 e seguenti).
Il Trattamento
sanitario obbligatorio e' invece normato da tre articoli della LEGGE
23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale)
Articolo
33. (Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e
obbligatori). – Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di
norma volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente
previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria
accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32
della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti
civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera
scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con
provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su
proposta motivata di un medico.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai
presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la
degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Gli accertamenti
e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono
essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e
la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale
opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori,
sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed
i rapporti organici tra servizi e comunità. Nel corso del trattamento
sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga
opportuno.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del
provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento
sanitario obbligatorio. Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco
decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono
adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
art 34. (Accertamenti
e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale).
- La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel
complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina
l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni
preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale. Le
misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere
disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale. Gli interventi
di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono
attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di
cui al primo comma.
Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere
che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo
se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi
terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non
vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive
ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.
Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in
condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida
della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico
della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto
previsto nel presente comma.
Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso
gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e
cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale
comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di
garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente
comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario
regionale.
art 35 .
(Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori
in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale).
- Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48
ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla
proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla
suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero,
tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra
il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni
e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a
convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al
sindaco.
In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. Se il provvedimento
di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di
un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione
al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui
circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di
cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini
stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno,
e al consolato competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi
oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario
responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è
tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che
ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare,
con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma
del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento
stesso. Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare
al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità
di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del
trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità
a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento
della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti
urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio
dell'infermo. La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto
e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto
del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di
un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia
interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso
contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Entro il termine
di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo
comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso
la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario
obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza
ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato
scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere
presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti
con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato
alle parti nonché al pubblico ministero. Il presidente del tribunale,
acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio
e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo
anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro
dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove
disposte di ufficio o richieste dalle parti. I ricorsi ed i successivi
provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo
non è soggetta a registrazione.
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Bollettino Osservatorio
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