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NOTIZIARIO del 10
febbraio 2004
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Le
ispezioni ministeriali e i procedimenti presso la sezione disciplinare
del CSM Il ministro Castelli ha sollevato alcuni giorni fa in Parlamento il problema delle ispezioni ministeriali sui magistrati. Castelli ha detto che in risposta alle 91 richieste di azione disciplinare da parte del ministero, il CSM ha fatto 2 ammonizioni e 3 censure. Castelli ha pero' dimenticato di dire che 71 di quei procedimenti sono ancora in corso e che quindi, su 20 sue richieste esaminate dal CSM, 5, cioe' il 25%, hanno dato origine ad azione disciplinare. La differenza fra le conclusioni degli ispettori e quella del CSM e' dovuta a vari fattori, il primo dei quali e' che l'ispezione del ministero della Giustizia e' un'azione amministrativa di tipo conoscitivo, mentre il procedimento condotto davanti al CSM e' simile ad un vero processo, con il contraddittorio tra le parti e tutte le garanzie per il magistrato "imputato". Un po' la differenza esistente fra un'indagine di polizia ed un processo, che non sempre infatti si conclude secondo le ipotesi degli investigatori. In dettaglio: 1) i titolari dell'azione disciplinare sono solo due: il Ministro ed il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che possono muoversi insieme o l'uno indipendentemente dall'altro; 2) la notizia di un fatto di rilievo disciplinare può giungere loro dal CSM, dall'Ispettorato del ministero, attraverso un articolo di stampa, un esposto di un cittadino, una sentenza, una nota di un avvocato; 3) se a seguito dell'acquisizione della notizia i titolari decidono di avviare l'azione disciplinare, essi formulano il capo d'incolpazione ed il magistrato viene interrogato con l'assistenza di un difensore (adesso anche un avvocato di professione, prima solo un altro magistrato). I titolari, di iniziativa o su richiesta dell'incolpato, possono anche acquisire testimonianze, documenti etc.. L'indagine, anche quando l'azione è avviata dal Ministro, è sempre condotta dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, cui il Ministro si rivolge; 4) al termine dell'indagine:
5) in caso di assoluzione o condanna, rispettivamente il PM ed il magistrato possono fare ricorso solo alle Sezione Unite Civili presso la Cassazione, che può confermare o annullare con o senza rinvio alla sez. disciplinare per un nuovo processo. Importante sarebbe poi stabilire se tutte le ispezioni promosse dagli uffici del ministro erano su questioni procedurali o amministrative (quindi legittime) o su questioni che si sono poi rivelate attinenti al segreto istruttorio o alla giurisdizione, che la Costituzione assegna solo al magitrato. by Bollettino Osservatorio _____________ I
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