NOTIZIARIO del 10 febbraio 2004

 
     

Le ispezioni ministeriali e i procedimenti presso la sezione disciplinare del CSM
a cura di redazione www.osservatoriosullalegalita.org

Il ministro Castelli ha sollevato alcuni giorni fa in Parlamento il problema delle ispezioni ministeriali sui magistrati. Castelli ha detto che in risposta alle 91 richieste di azione disciplinare da parte del ministero, il CSM ha fatto 2 ammonizioni e 3 censure.

Castelli ha pero' dimenticato di dire che 71 di quei procedimenti sono ancora in corso e che quindi, su 20 sue richieste esaminate dal CSM, 5, cioe' il 25%, hanno dato origine ad azione disciplinare.

La differenza fra le conclusioni degli ispettori e quella del CSM e' dovuta a vari fattori, il primo dei quali e' che l'ispezione del ministero della Giustizia e' un'azione amministrativa di tipo conoscitivo, mentre il procedimento condotto davanti al CSM e' simile ad un vero processo, con il contraddittorio tra le parti e tutte le garanzie per il magistrato "imputato".

Un po' la differenza esistente fra un'indagine di polizia ed un processo, che non sempre infatti si conclude secondo le ipotesi degli investigatori.

In dettaglio:

1) i titolari dell'azione disciplinare sono solo due: il Ministro ed il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che possono muoversi insieme o l'uno indipendentemente dall'altro;

2) la notizia di un fatto di rilievo disciplinare può giungere loro dal CSM, dall'Ispettorato del ministero, attraverso un articolo di stampa, un esposto di un cittadino, una sentenza, una nota di un avvocato;

3) se a seguito dell'acquisizione della notizia i titolari decidono di avviare l'azione disciplinare, essi formulano il capo d'incolpazione ed il magistrato viene interrogato con l'assistenza di un difensore (adesso anche un avvocato di professione, prima solo un altro magistrato). I titolari, di iniziativa o su richiesta dell'incolpato, possono anche acquisire testimonianze, documenti etc.. L'indagine, anche quando l'azione è avviata dal Ministro, è sempre condotta dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, cui il Ministro si rivolge;

4) al termine dell'indagine:

4a) la Procura Generale presso la Corte di Cassazione (anche quando è investita dal Ministro) decide se chiedere l'archiviazione alla Sezione Disciplinare del CSM che, riunendosi in camera di consiglio senza dibattimento, puo' accogliere o meno la richiesta. Nel secondo caso dispone il rinvio a giudizio sempre dinanzi a se stessa;
4b) se la Procura Generale presso la Corte di Cassazione decide invece di chiedere il rinvio a giudizio dinanzi alla Sezione Disciplinare, non vi e' archiviazione. Si tiene un dibattimento secondo il vecchio codice di procedura penale e il PM è sempre rappresentato da un magistrato della Procura Generale presso la Corte di Cassazione. Al termine di questo vi puo' essere assoluzione o condanna. Le sanzioni sono, in crescendo: ammonimento, censura, perdita di anzianità ed espulsione dalla magistratura.

5) in caso di assoluzione o condanna, rispettivamente il PM ed il magistrato possono fare ricorso solo alle Sezione Unite Civili presso la Cassazione, che può confermare o annullare con o senza rinvio alla sez. disciplinare per un nuovo processo.

Importante sarebbe poi stabilire se tutte le ispezioni promosse dagli uffici del ministro erano su questioni procedurali o amministrative (quindi legittime) o su questioni che si sono poi rivelate attinenti al segreto istruttorio o alla giurisdizione, che la Costituzione assegna solo al magitrato.

by Bollettino Osservatorio

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vedi anche i numeri delle ispezioni ministeriali