NOTIZIARIO del 11 settembre 2003

 
     

Desidereri ricevere tutte le indicazioni e le norme relative alla corretta pubblicazione dei bilanci dei Comuni con popolazione superiore alle 20.000 unità.

Ho tentato di reperire le leggi e i decreti attuativi, ma via internet non sono riuscita a reperire nulla.

Cordialmente

M. Mariani

Risponde Flavia Fulvio*

Per la normativa in questione ci si rifa' alla Legge 25/2/87 n. 67 recante disciplina delle imprese editrici, articolo 6, che cosi' recita:

art 6. Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici.

1. Le regioni, le province, i comuni con più di 20.000 abitanti, i loro consorzi e le aziende municipalizzate soggette all'articolo 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 (13), convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, devono pubblicare in estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, i rispettivi bilanci.

2. L'estratto deve essere compilato secondo un modello che sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel quale saranno evidenziate le principali poste attive e passive, al fine di assicurare il massimo di comprensibilità e trasparenza ai documenti stessi. La pubblicazione sarà effettuata entro tre mesi dalla approvazione del bilancio da parte degli organi competenti (13/a).

3. Le norme in materia di pubblicità degli appalti pubblici si applicano anche nel caso di appalti di forniture e servizi pubblici, salvo che si proceda a trattativa privata.

* esperta in diritto amministrativo, autrice di alcune pubblicazioni tecniche per il sindacato nazionale dei segretari comunali

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