NOTIZIARIO del 24 giugno 2003

 
     

Progetto di Costituzione europea

PREAMBOLO

La nostra Costituzione si chiama democrazia perché il potere non è nelle mani di una minoranza, ma della cerchia più ampia di cittadini.

Tucidide II, 37

Consapevoli che l'Europa è un continente portatore di civiltà; che i suoi abitanti, giunti a ondate successive fin dagli albori dell'umanità, vi hanno progressivamente sviluppato i valori che sono alla base dell'umanesimo: uguaglianza degli esseri umani, libertà, rispetto della ragione;

Ispirandosi ai retaggi culturali, religiosi e umanistici dell'Europa, i cui valori, sempre presenti nel suo patrimonio, hanno ancorato nella vita della società la sua percezione del ruolo centrale della persona umana, dei suoi diritti inviolabili e inalienabili e del rispetto del diritto;

Convinti che l'Europa, ormai riunificata, intende proseguire questo percorso di civiltà, di progresso e di prosperità per il bene di tutti i suoi abitanti, compresi quelli più fragili e bisognosi; che essa vuole restare un continente aperto alla cultura, al sapere e al progresso sociale; che desidera approfondire il carattere democratico e trasparente della sua vita pubblica e operare a favore della pace, della giustizia e della solidarietà nel mondo;

Persuasi che i popoli dell'Europa, pur restando fieri della loro identità e della loro storia nazionale, sono decisi a superare le antiche divisioni e, uniti in modo sempre più stretto, a forgiare il loro comune destino;

Certi che, "unita nella sua diversità", l'Europa offre loro le migliori possibilità di proseguire, nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle generazioni future e della Terra, la grande avventura che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza umana;

Riconoscenti ai membri della Convenzione europea di aver elaborato la presente Costituzione a nome dei cittadini e degli Stati d'Europa,

[I quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:]

PARTE I

TITOLO I: DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE

Articolo I-1: Istituzione dell'Unione

1. Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d'Europa di costruire il loro futuro comune, la presente Costituzione istituisce l'Unione europea, alla quale gli Stati membri conferiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. L'Unione coordina le politiche degli Stati membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sul modello comunitario le competenze che essi le trasferiscono.

2. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a promuoverli congiuntamente.

Articolo I-2: Valori dell'Unione

L'Unione si fonda sui valori di rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e rispetto dei diritti dell'uomo. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società fondata sul pluralismo, sulla tolleranza, sulla giustizia, sulla solidarietà e sulla non discriminazione.

Articolo I-3: Obiettivi dell'Unione

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, nonché i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un mercato unico nel quale la concorrenza è libera e non distorta.

3. L'Unione si adopera per un'Europa dello sviluppo sostenibile basata su una crescita economica equilibrata, un'economia sociale di mercato fortemente competitiva che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnico.

Essa combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni, e promuove la giustizia e la protezione sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti dei minori.

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, nonché la solidarietà tra gli Stati membri.

L'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. Nelle sue relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi. Essa contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti dei minori, nonché alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei

principi della Carta delle Nazioni Unite.

5. Tali obiettivi sono perseguiti con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze attribuite all'Unione nella Costituzione.

Articolo I-4: Libertà fondamentali e non discriminazione

1. La libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali e la libertà di stabilimento sono garantite all'interno e da parte dell'Unione in conformità delle disposizioni della Costituzione.

2. Laddove la Costituzione si applica e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo I-5: Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri

1. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri legata alla loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie regionali e locali. Essa rispetta le loro funzioni essenziali di Stato, ivi comprese le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale e di mantenimento dell'ordine pubblico e tutela della sicurezza interna.

2. Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione. Gli Stati membri agevolano l'Unione nell'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi enunciati nella

Costituzione.

Articolo I-6: Personalità giuridica

L'Unione ha personalità giuridica.

TITOLO II: DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE

Articolo I-7: Diritti fondamentali

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali che costituisce la parte II della Costituzione.

2. L'Unione persegue l'adesione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'adesione a tale Convenzione non modifica le competenze dell'Unione definite nella Costituzione.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in qualità di principi generali.

Articolo I-8: Cittadinanza dell'Unione

1. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nella Costituzione:

- il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

- il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

- il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

- il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo, di rivolgersi al mediatore europeo dell'Unione, di scrivere alle istituzioni o agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

3. Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla Costituzione e dalle disposizioni adottate per la sua applicazione.

TITOLO III: COMPETENZE DELL'UNIONE

Articolo I-9: Principi fondamentali

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite dagli Stati membri nella Costituzione al fine di realizzare gli obiettivi da questa stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nella Costituzione appartiene agli Stati membri.

3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, sia a livello centrale sia a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato alla Costituzione.

I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto di tale principio secondo la procedura prevista in detto protocollo.

4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione. Le istituzioni applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo di cui al paragrafo 3.

Articolo I-10: Diritto dell'Unione

1. La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.

Articolo I-11: Categorie di competenze

1. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, l'Unione è l'unica a poter legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo previa autorizzazione dell'Unione oppure per l'attuazione degli atti da questa adottati.

2. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri hanno la facoltà di legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla.

3. L'Unione ha competenza per promuovere le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e assicurarne il coordinamento.

4. L'Unione ha competenza per la definizione e l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.

5. Per taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o integrare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.

6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle disposizioni specifiche di ciascun settore della parte III della Costituzione.

Articolo I-12: Competenze esclusive

1. L'Unione ha competenza esclusiva per definire le regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno e nei seguenti settori:

- politica monetaria per gli Stati membri che hanno adottato l'euro,

- politica commerciale comune,

- unione doganale,

- conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca.

2. L'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione, è necessaria per consentire all'Unione di esercitare le sue competenze a livello interno o riguarda un atto interno dell'Unione.

Articolo I-13: Settori di competenza concorrente

1. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-12 e I-16.

2. Le competenze concorrenti tra l'Unione e gli Stati membri si applicano ai seguenti settori principali:

- mercato interno

- spazio di libertà, sicurezza e giustizia

- agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare

- trasporti e reti transeuropee

- energia

- politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III

- coesione economica, sociale e territoriale

- ambiente

- protezione dei consumatori

- problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica.

3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, segnatamente la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di vietare agli Stati membri di esercitare la loro.

4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per avviare azioni e condurre una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di vietare agli Stati membri di esercitare la loro.

Articolo I-14: Coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione

1. L'Unione adotta misure intese ad assicurare il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, in particolare adottando indirizzi di massima per dette politiche. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione.

2. Disposizioni specifiche si applicano agli Stati membri che hanno adottato l'euro.

3. L'Unione adotta misure intese ad assicurare il coordinamento delle politiche dell'occupazione degli Stati membri, in particolare adottando orientamenti per dette politiche.

4. L'Unione può adottare iniziative intese ad assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri.

Articolo I-15: Politica estera e di sicurezza comune

1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune comprende tutti i settori della politica estera nonché tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.

2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano gli atti adottati dall'Unione in questo settore. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia.

Articolo I-16: Settori dell'azione di sostegno, di coordinamento o di complemento

1. L'Unione può condurre azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento.

2. I settori dell'azione di sostegno, di coordinamento o di complemento, nella loro finalità europea, sono i seguenti:

- industria

- tutela e miglioramento della salute umana

- istruzione, formazione professionale, gioventù e sport

- cultura

- protezione civile.

3. Gli atti giuridicamente vincolanti adottati dall'Unione in base a disposizioni della parte III specificamente inerenti a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo I-17: Clausola di flessibilità

1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite nella parte III, per realizzare uno degli obiettivi stabiliti dalla presente Costituzione, senza che quest'ultima abbia previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate.

2. La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all'articolo I-9, paragrafo 3, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali degli Stati membri sulle proposte basate sul presente articolo.

3. Le disposizioni adottate in base al presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui la Costituzione esclude una tale armonizzazione.

TITOLO IV: LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE

Capo I - Quadro istituzionale

Articolo I-18: Le istituzioni dell'Unione

1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che mira a:

- perseguire gli obiettivi dell'Unione,

- promuoverne i valori,

- servire gli interessi dell'Unione, dei suoi cittadini e dei suoi Stati membri, nonché a garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle politiche e delle azioni da essa condotte al fine di raggiungerne gli obiettivi.

2. Tale quadro istituzionale comprende:

Il Parlamento europeo,

Il Consiglio europeo,

Il Consiglio dei ministri,

La Commissione europea,

La Corte di giustizia.

3. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dalla Costituzione, conformemente alle procedure e alle condizioni da essa previste. Le istituzioni attuano tra loro una cooperazione leale.

Articolo I-19: Il Parlamento europeo

1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio, nonché funzioni di controllo politico e consultive, secondo le condizioni stabilite dalla Costituzione. Esso elegge il presidente della Commissione europea.

2. Il Parlamento europeo è eletto a suffragio universale diretto dai cittadini europei nel corso di uno scrutinio libero e segreto per un termine di cinque anni. Il numero dei suoi membri non può essere superiore a settecentotrentasei. La rappresentanza dei cittadini europei è garantita in modo regressivamente proporzionale, con la fissazione di una soglia minima di quattro membri del Parlamento europeo per Stato membro.

Con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni del Parlamento europeo del 2009, e in seguito se necessario, per successive elezioni, il Consiglio europeo adotta all'unanimità, sulla base di una proposta del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi summenzionati.

3. Il Parlamento europeo elegge il presidente e l'Ufficio di presidenza tra i suoi membri.

Articolo I-20: Il Consiglio europeo

1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e definisce i suoi orientamenti e le sue priorità politiche generali. Esso non esercita funzioni legislative.

2. Il Consiglio europeo è composto dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. Il ministro degli affari esteri partecipa ai suoi lavori.

3. Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su convocazione del suo presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere da un ministro, e il presidente della Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.

4. Salvo nei casi in cui la Costituzione disponga altrimenti, il Consiglio europeo si pronuncia per consenso.

Articolo I-21: Il presidente del Consiglio europeo

1. Il presidente del Consiglio europeo è eletto dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo. Il suo mandato è rinnovabile una volta. In caso di impedimenti gravi, il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato secondo la medesima procedura.

2. Il presidente del Consiglio europeo presiede e anima i lavori del Consiglio europeo. In cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Affari generali", egli assicura una preparazione e una continuità adeguate. Si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo. Presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni.

Il presidente del Consiglio europeo, in tale capacità, assicura al suo livello la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le responsabilità del Ministro degli affari esteri.

3. Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.

Articolo I-22: Il Consiglio dei ministri

1. Il Consiglio dei ministri esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e di bilancio, nonché funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento, alle condizioni stabilite dalla Costituzione.

2. Il Consiglio dei ministri è composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro a livello ministeriale per ciascuna delle sue formazioni. Tale rappresentante è il solo abilitato a impegnare lo Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.

3. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Articolo I-23: Le formazioni del Consiglio

1. Il Consiglio legislativo e degli affari generali assicura la coerenza dei lavori del Consiglio dei ministri.

Quando delibera in qualità di Consiglio degli affari generali, esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con la Commissione.

Nell'esercizio della sua funzione legislativa, il Consiglio delibera, e si pronuncia congiuntamente al Parlamento europeo, sulle leggi europee e sulle leggi quadro europee, conformemente alle disposizioni della Costituzione. In questa funzione, la rappresentanza di ciascuno Stato membro comprende uno o due rappresentanti a livello ministeriale, dotati delle adeguate competenze, tenendo conto delle materie indicate nell'ordine del giorno del Consiglio.

2. Il Consiglio "Affari esteri" elabora le politiche esterne dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza della sua azione. È presieduto dal ministro degli affari esteri dell'Unione.

3. Il Consiglio europeo decide eventuali altre formazioni del Consiglio

4. La presidenza di una formazione del Consiglio dei ministri, a eccezione della formazione "Affari esteri", è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nell'ambito del Consiglio, secondo un sistema di rotazione paritaria, per periodi minimi di un anno. Il Consiglio europeo stabilisce le norme di questa rotazione tenendo conto degli equilibri politici e geografici europei e della diversità degli Stati membri.

Articolo I-24: La maggioranza qualificata

1. Quando il Consiglio europeo o il Consiglio dei ministri deliberano a maggioranza qualificata, quest'ultima è definita come voto della maggioranza degli Stati membri, che rappresenti almeno i tre quinti della popolazione dell'Unione.

2. Allorché la Costituzione non richiede che il Consiglio europeo o il Consiglio dei ministri deliberino sulla base di una proposta della Commissione o allorché il Consiglio europeo o il Consiglio dei ministri non deliberano su iniziativa del ministro degli affari esteri, la maggioranza qualificata richiesta è definita come voto dei due terzi degli Stati membri, che rappresenti almeno i tre quinti della popolazione dell'Unione.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 prenderanno effetto il 1° novembre 2009 1, dopo che si saranno svolte le elezioni del Parlamento europeo conformemente alle disposizioni dell'articolo I-19.

4. Quando la Costituzione prevede nella parte III che il Consiglio adotti leggi o leggi quadro secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare, di propria iniziativa e all'unanimità, trascorso un periodo minimo d'esame di sei mesi, una decisione che consenta l'adozione di tali leggi o leggi quadro secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio europeo delibera previe consultazione del Parlamento europeo e informazione dei parlamenti nazionali.

Quando la Costituzione prevede nella parte III che il Consiglio deliberi all'unanimità in un dato settore, il Consiglio europeo può adottare, di propria iniziativa e all'unanimità, una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore. Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base alla presente disposizione è trasmessa ai parlamenti nazionali almeno quattro mesi prima che sia adottata una decisione.

5. In seno al Consiglio europeo, il suo presidente e il presidente della Commissione non partecipano alla votazione.

Articolo I-25: La Commissione europea

1. La Commissione europea promuove l'interesse generale europeo e adotta iniziative appropriate a tal fine. Essa assicura l'applicazione delle disposizioni della Costituzione e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù della Costituzione. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia. Cura l'esecuzione del bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, secondo le condizioni stabilite dalla Costituzione. Fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dalla Costituzione, essa garantisce la rappresentanza esterna dell'Unione. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

2. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente, un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se la Costituzione lo prevede.

3. La Commissione consta di un collegio composto dal presidente, dal ministro degli affari esteri/Vicepresidente e da tredici commissari europei scelti in base a un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati membri. Questo sistema è istituito con decisione del Consiglio europeo sulla base dei seguenti principi:

a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per la determinazione della successione e del periodo di permanenza dei loro cittadini nel collegio; di conseguenza, la differenza tra il numero complessivo di mandati ricoperti da cittadini di una data coppia di Stati membri non può essere mai superiore a uno;

b) ferma restando la lettera a), ogni collegio successivo deve essere composto in modo tale da rispecchiare in modo soddisfacente la gamma demografica e geografica di tutti gli Stati membri dell'Unione.

Il presidente della Commissione nomina dei commissari senza diritto di voto, scelti in base agli stessi criteri applicabili per i membri del collegio e provenienti da tutti gli altri Stati membri.

Queste disposizioni prenderanno effetto il 1° novembre 2009.

4. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Nell'adempimento dei loro doveri, i commissari europei e i commissari non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo.

5. La Commissione è responsabile collegialmente dinanzi al Parlamento europeo. Il presidente della Commissione è responsabile dinanzi al Parlamento europeo delle attività dei commissari. Il Parlamento europeo può adottare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo III-238 della Costituzione. Se tale mozione è adottata, i commissari europei e i commissari devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. La Commissione continua a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina di un nuovo collegio.

Articolo I-26: Il presidente della Commissione europea

1. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e previe consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo propone entro un mese un nuovo candidato al Parlamento

europeo, secondo la stessa procedura seguita precedentemente.

2. Ciascuno Stato membro avente titolo redige un elenco di tre persone, in rappresentanza di entrambi i generi, che ritiene qualificate per esercitare la funzione di commissario europeo. Il presidente eletto designa, scegliendo fra i tre nominativi proposti, i tredici commissari europei in base alla loro competenza, al loro impegno europeo e alle garanzie di indipendenza da essi offerte. Il presidente e le persone designate per divenire membri del collegio, compreso il

futuro ministro degli affari esteri, nonché le persone designate come commissari senza diritto di voto, sono soggetti, collettivamente, a un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Il mandato della Commissione è di cinque anni.

3. Il presidente della Commissione definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti. Egli ne decide l'organizzazione interna per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione. Egli nomina dei vicepresidenti scelti tra i membri del collegio. Un commissario europeo o commissario rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede.

Articolo I-27: Il ministro degli affari esteri

1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della Commissione, nomina il ministro degli affari esteri dell'Unione. Questi guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Il Consiglio europeo può porre fine alla sua permanenza in carica mediante la medesima procedura.

2. Il ministro degli affari esteri contribuisce con le sue proposte all'elaborazione della politica estera comune e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.

3. Il ministro degli affari esteri è uno dei vicepresidenti della Commissione. In seno a tale istituzione, egli è incaricato delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, il ministro degli affari esteri è soggetto alle

procedure che regolano il funzionamento della Commissione.

Articolo I-28: La Corte di giustizia

1. La Corte di giustizia comprende la Corte di giustizia europea, il Tribunale e i tribunali specializzati. Essa assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della Costituzione.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nel settore del diritto dell'Unione.

2. La Corte di giustizia europea è composta da un giudice per Stato membro ed è assistita da avvocati generali. Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro: il numero dei giudici è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli III-256 e III-257, sono nominati di comune accordo per un mandato di sei anni dai governi degli Stati membri. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

3. La Corte di giustizia si pronuncia:

– sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o una persona fisica o giuridica, conformemente alle disposizioni della parte III;

– in via pregiudiziale, su richiesta dei giudici nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;

– sugli altri casi previsti dalla Costituzione.

Capo II - Altre istituzioni ed organi

Articolo I-29: La Banca centrale europea

1. La Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali costituiscono il sistema europeo di banche centrali (SEBC). La BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la valuta dell'Unione, denominata euro, conducono la politica monetaria dell'Unione.

2. Il SEBC è diretto dagli organi decisionali della BCE. Il loro obiettivo principale è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, essi sostengono le politiche economiche generali dell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione. Essi svolgono ogni altra funzione di banca centrale

conformemente alle disposizioni della parte III della Costituzione e allo statuto del SEBC e della BCE.

3. La BCE è un'istituzione dotata di personalità giuridica. Essa ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. Nell'esercizio dei suoi poteri e nelle sue finanze essa è indipendente. Le istituzioni e gli organi dell'Unione e i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio.

4. La BCE adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti in conformità degli articoli da III-74 a III-81 e alle condizioni stabilite nello statuto del SEBC e della BCE. In conformità di queste stesse disposizioni, gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, nonché le rispettive banche centrali, conservano le loro competenze nel settore monetario.

5. Nei settori di sua competenza, la BCE è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione nonché su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.

6. Gli organi della BCE, la loro composizione e le modalità di funzionamento, sono definiti agli articoli da III-82 a III-85, nonché nello statuto del SEBC e della BCE.

Articolo I-30: La Corte dei conti

1. La Corte dei conti è un'istituzione che assicura il controllo dei conti.

2. Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed accerta la sana gestione finanziaria.

3. Essa si compone di un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

Articolo I-31: Gli organi consultivi dell'Unione

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri e la Commissione sono assistiti da un Comitato delle regioni e da un Comitato economico e sociale, che esercitano funzioni consultive.

2. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.

3. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.

4. I membri del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

5. Le regole relative alla composizione di tali Comitati, alla designazione dei loro membri, alle loro attribuzioni ed al loro funzionamento sono definite negli articoli da III-288 a III-294 della Costituzione. Le regole relative alla composizione sono riesaminate ad intervalli regolari dal Consiglio su proposta della Commissione, in funzione dell'evoluzione economica, sociale e demografica dell'Unione.

TITOLO V: L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE

Capo I - Disposizioni comuni

Articolo I-32: Atti giuridici dell'Unione

1. Per l'esercizio delle competenze attribuitele nella Costituzione, l'Unione utilizza come strumenti giuridici, conformemente alle disposizioni della parte III, la legge europea, la legge quadro europea, il regolamento europeo, la decisione europea, le raccomandazioni e i pareri.

La legge europea è un atto legislativo di portata generale. Essa è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La legge quadro europea è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.

Il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale volto all'attuazione degli atti legislativi e di talune disposizioni specifiche della Costituzione. Esso può essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, oppure vincolare lo Stato membro cui è rivolto per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei

mezzi.

La decisione europea è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa dei destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.

Le raccomandazioni e i pareri adottati dalle istituzioni non hanno effetto vincolante.

2. In presenza di proposte di atti legislativi, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dal presente articolo nel settore in questione.

Articolo I-33: Atti legislativi

1. Le leggi europee e le leggi quadro europee sono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, secondo le modalità della procedura legislativa ordinaria previste all'articolo [III-298 (ex articolo 251)] della Costituzione. Se le due istituzioni non raggiungono un accordo, l'atto in questione non è adottato.

Nei casi specificamente previsti dall'articolo [III-160 (ex articolo 8)] della Costituzione, le leggi europee e le leggi quadro europee possono essere adottate su iniziativa di un gruppo di Stati membri ai sensi dell'articolo [III-298 (ex articolo 251)] della Costituzione.

2. In casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi europee e le leggi quadro europee sono adottate dal Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o dal Consiglio con la partecipazione del Parlamento europeo, secondo procedure legislative speciali.

Articolo I-34: Atti non legislativi

1. Il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti europei o decisioni europee nei casi contemplati agli articoli I-35 e I-36 e nei casi specificamente previsti dalla Costituzione. La Banca centrale europea adotta regolamenti europei o decisioni europee se è autorizzata a tal fine dalla Costituzione.

2. Il Consiglio e la Commissione, nonché la Banca centrale europea nei casi in cui è autorizzata a tal fine dalla Costituzione, adottano raccomandazioni.

Articolo I-35: Regolamenti delegati

1. Le leggi europee e le leggi quadro europee possono delegare alla Commissione la facoltà di emanare regolamenti delegati che completano o modificano determinati elementi non essenziali della legge o della legge quadro.

Le leggi e le leggi quadro delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega. Gli elementi essenziali di un settore non possono essere oggetto di delega.

Essi sono riservati alla legge o alla legge quadro.

2. Le leggi o le leggi quadro stabiliscono esplicitamente le condizioni di esercizio della delega.

Tali condizioni possono configurarsi nei casi seguenti:

- il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega;

- il regolamento delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dalla legge o dalla legge quadro, il Parlamento europeo o il Consiglio non muovono obiezioni.

Ai fini del comma precedente, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Articolo I-36: Atti esecutivi

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente obbligatori dell'Unione.

2. Gli atti obbligatori dell'Unione, allorché sono necessarie condizioni uniformi per la loro attuazione, possono conferire competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste all'articolo I-39, al Consiglio.

3. La legge stabilisce preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo degli atti esecutivi dell'Unione da parte degli Stati membri.

4. Gli atti esecutivi dell'Unione assumono la forma di regolamenti europei d'esecuzione o di decisioni europee d'esecuzione.

Articolo I-37: Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione

1. In assenza di disposizioni specifiche nella Costituzione, le istituzioni decidono, nel rispetto delle procedure applicabili, il tipo di atto da adottare nel singolo caso, conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo I-9.

2. Le leggi europee, le leggi quadro europee, i regolamenti europei e le decisioni europee sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri previsti dalla presente Costituzione.

Articolo I-38: Pubblicazione e entrata in vigore

1. Le leggi europee e le leggi quadro europee adottate secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmate dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio. Negli altri casi esse sono firmate dal presidente del Consiglio o dal presidente del Parlamento europeo.

Le leggi dell'Unione europea e le leggi quadro dell'Unione europea sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da esse stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

2. I regolamenti europei e le decisioni europee che non indicano i destinatari o che sono rivolte a tutti gli Stati membri, sono firmati dal presidente dell'istituzione che li adotta, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

3. Le altre decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

Capo II - Disposizioni particolari

Articolo I-39: Disposizioni particolari all'attuazione della politica estera e di sicurezza comune

1. L'Unione europea conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello di convergenza delle azioni degli Stati membri in costante crescita.

2. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione e fissa gli obiettivi della sua politica estera e di sicurezza comune. Il Consiglio dei ministri elabora tale politica nel quadro delle linee strategiche definite dal Consiglio europeo e secondo le modalità descritte nella parte III della Costituzione.

3. Il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri adottano le decisioni europee necessarie.

4. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dal ministro degli affari esteri dell'Unione e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione.

5. Gli Stati membri si concertano in sede di Consiglio e di Consiglio europeo su qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune. Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che potrebbero incidere sugli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio o di Consiglio europeo. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro.

6. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune ed è tenuto al corrente della sua evoluzione.

7. In materia di politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri adottano decisioni europee all'unanimità, salvo nei casi previsti nella parte III della Costituzione. Essi si pronunciano su proposta di uno Stato membro, del ministro degli affari esteri dell'Unione, o del ministro con l'appoggio della Commissione. Le leggi europee e le leggi quadro europee sono escluse.

8. Il Consiglio europeo può decidere all'unanimità che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli previsti nella parte III della Costituzione.

Articolo I-40: Disposizioni particolari all'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune

1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.

2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la definizione progressiva di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune non appena il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà deciso al riguardo. In tal caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.

La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO) nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Anche gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.

Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. È istituita un'Agenzia europea per gli armamenti, la ricerca e le capacità militari, incaricata di individuare le esigenze operative, promuovere misure per rispondere a queste, contribuire a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipare alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, nonché di assistere il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.

4. Le decisioni europee relative all'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o di uno Stato membro. Il ministro degli affari esteri può proporre, se del caso congiuntamente con la Commissione, il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione.

5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell'ambito dell'Unione, a un gruppo di Stati membri allo scopo di mantenere i valori dell'Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta missione è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo [III-206 (ex articolo 18)] della Costituzione.

6. Gli Stati membri che rispondono a criteri elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto tra loro impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è disciplinata dalle disposizioni dell'articolo [III-208 (ex articolo 20)] della Costituzione.

7. Finché il Consiglio europeo non avrà deliberato in conformità del paragrafo 2, è instaurata nell'ambito dell'Unione una cooperazione più stretta in materia di difesa reciproca. In base a detta cooperazione, qualora uno degli Stati che vi partecipano subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati partecipanti gli prestano, in conformità delle disposizioni dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, militari e di altro tipo. Nell'attuazione della più stretta cooperazione in materia di difesa reciproca, gli Stati membri partecipanti operano in stretta cooperazione con l'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord. Le modalità di partecipazione e di funzionamento relative a detta cooperazione, nonché le procedure decisionali che le sono proprie, figurano nell'articolo [III-209 (ex articolo 21)] della Costituzione.

8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune ed è tenuto al corrente della sua evoluzione.

Articolo I-41: Disposizioni particolari per l'istituzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

1. L'Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia:

- attraverso l'adozione di leggi europee e leggi quadro europee intese, se necessario, a ravvicinare le legislazioni nazionali nei settori elencati nella parte III della Costituzione;

- favorendo la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare sulla base del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali;

- attraverso una cooperazione operativa delle autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi specializzati nel settore della prevenzione e dell'accertamento delle infrazioni penali.

2. Nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, i parlamenti nazionali possono partecipare ai meccanismi di valutazione previsti all'articolo [III-156 (ex articolo 4)] della Costituzione e sono associati al controllo politico dell'Europol e alla valutazione delle attività dell'Eurojust, conformemente agli articoli [III-169 (ex articolo 19)] e [III-172 (ex articolo 22)] della Costituzione.

3. Nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, gli Stati membri dispongono del diritto di iniziativa conformemente all'articolo [III-160 (ex articolo 8)] della Costituzione.

Articolo I- 42: Clausola di solidarietà

1. L'Unione e i suoi Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:

a) - prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;

- proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;

- prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, a richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico;

b) - prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, a richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità.

2. Le modalità d'attuazione della presente disposizione figurano nell'articolo [III-226 (ex articolo X)] della Costituzione.

Capo III - Cooperazioni rafforzate

Articolo I-43: Cooperazioni rafforzate

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le disposizioni pertinenti della Costituzione, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da III-318 a III-325 della Costituzione.

Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Esse sono aperte a tutti gli Stati membri al momento della loro instaurazione e in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo III-321 della Costituzione.

2. L'autorizzazione a procedere ad una cooperazione rafforzata è accordata dal Consiglio in ultima istanza, qualora in tale sede sia stato stabilito che gli obiettivi da essa perseguiti non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che la cooperazione rafforzata raccolga un minimo di un terzo degli Stati membri.

Il Consiglio delibera conformemente alla procedura di cui all'articolo III-322 della Costituzione.

3. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte all'adozione degli atti. Tuttavia tutti gli Stati membri possono partecipare alle deliberazioni del Consiglio.

L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati partecipanti. Per maggioranza qualificata si intende la maggioranza dei voti dei rappresentanti degli Stati partecipanti che rappresenti almeno i tre quinti della popolazione di tali Stati.

Qualora la Costituzione non richieda al Consiglio di deliberare sulla base di una proposta della Commissione, o qualora il Consiglio non deliberi su iniziativa del ministro degli affari esteri, la maggioranza qualificata richiesta è costituita dalla maggioranza dei voti dei due terzi degli Stati partecipanti che rappresenti almeno i tre quinti della popolazione di tali Stati.

Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati partecipanti.

Essi non sono considerati un acquis che deve essere accettato dai candidati all'adesione all'Unione.

TITOLO VI : LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE

Articolo I-44: Principio dell'uguaglianza democratica

L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei suoi cittadini. Questi ultimi beneficiano di uguale attenzione da parte delle istituzioni dell'Unione.

Articolo I-45: Principio della democrazia rappresentativa

1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sul principio della democrazia rappresentativa.

2. I cittadini sono direttamente rappresentati a livello dell'Unione nel Parlamento europeo. Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo e nel Consiglio dai rispettivi governi, che sono essi stessi responsabili dinanzi ai parlamenti nazionali, eletti dai loro cittadini.

3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera più aperta e più vicina possibile al cittadino.

4. I partiti politici di livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.

Articolo I-46: Principio della democrazia partecipativa

1. Le istituzioni dell'Unione danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative attraverso gli opportuni canali la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni su tutti i settori di azione dell'Unione.

2. Le istituzioni dell'Unione mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.

3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.

4. Un numero significativo di cittadini, almeno un milione, appartenenti ad un numero rilevante di Stati membri, può invitare la Commissione a presentare proposte appropriate su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione della Costituzione. Una legge europea determina le disposizioni sulle procedure e sulle condizioni specifiche necessarie per tale richiesta dei cittadini.

Articolo I-47: Le parti sociali e il dialogo sociale autonomo

L'Unione europea riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali a livello dell'Unione, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali; essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.

Articolo I-48: Il mediatore europeo

Un mediatore europeo, nominato dal Parlamento europeo, riceve, esamina e riferisce su denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione all'interno delle istituzioni, degli organi o delle agenzie dell'Unione. Il mediatore europeo esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

Articolo I-49: Trasparenza dei lavori delle istituzioni dell'Unione

1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.

2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera su una proposta legislativa e l'adotta.

3. Qualsiasi cittadino dell'Unione o persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti, indipendentemente dalla forma in cui essi sono prodotti, delle istituzioni, delle agenzie e degli organi dell'Unione, alle condizioni previste nella parte III della Costituzione.

4. La legge europea stabilisce i principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso a tali documenti.

5. Ciascuna istituzione, organo o agenzia di cui al paragrafo 3 definisce nel suo regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai suoi documenti, conformemente alla legge europea di cui al paragrafo precedente.

Articolo I-50: Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

2. La legge europea stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo I-51: Status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali

1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri.

2. L'Unione rispetta ugualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali.

3. L'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni, riconoscendone l'identità e il loro contributo specifico.

TITOLO VII: FINANZE DELL'UNIONE

Articolo I-52: Principi finanziari e di bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio, conformemente alle disposizioni della parte III della Costituzione.

2. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

3. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario annuale in conformità della legge europea di cui all'articolo [III-314 (ex articolo 279)] della Costituzione.

4. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto giuridicamente vincolante che costituisce il fondamento giuridico dell'azione dell'Unione e dell'esecuzione della spesa in conformità della legge europea di cui all'articolo [III-314 (ex articolo 279)] della Costituzione. Tale atto deve avere la forma di una legge europea, di una legge quadro europea, di un regolamento europeo o di una decisione europea.

5. Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, prima di adottare atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che detta proposta o misura possa essere finanziata entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo I-54.

6. Il bilancio dell'Unione è eseguito in conformità del principio di buona gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano per garantire che gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo i principi di buona gestione finanziaria.

7. L'Unione e gli Stati membri combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione in conformità delle disposizioni di cui all'articolo [III-317 (ex articolo 280)] della Costituzione.

Articolo I-53: Risorse dell'Unione

1. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.

2. Il bilancio dell'Unione, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie.

3. Una legge europea del Consiglio fissa i limiti delle risorse dell'Unione e può stabilire nuove categorie di risorse o sopprimere una categoria esistente. Detta legge entra in vigore soltanto previa approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

4. Una legge europea del Consiglio fissa le modalità relative alle risorse dell'Unione. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento.

Articolo I-54 : Quadro finanziario pluriennale

1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle risorse proprie. Esso fissa per categoria di spesa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegno, conformemente alle disposizioni dell'articolo [III-304 (nuovo)] della Costituzione.

2. Una legge europea del Consiglio fissa il quadro finanziario pluriennale. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

3. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.

4. Quando adotta il primo quadro finanziario pluriennale dopo l'entrata in vigore della Costituzione, il Consiglio delibera all'unanimità.

Articolo I-55 : Bilancio dell'Unione

Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano su proposta della Commissione, secondo le modalità di cui all'articolo [III-306] della Costituzione, la legge europea che fissa il bilancio annuale dell'Unione.

TITOLO VIII: L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Articolo I-56: L'Unione e l'ambiente circostante

1. L'Unione sviluppa con gli Stati limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.

2. A tale scopo, l'Unione può concludere e attuare accordi specifici con gli Stati interessati, secondo le disposizioni dell'articolo [III-222 (ex articolo 33)] della Costituzione. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, nonché la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica.

TITOLO IX: APPARTENENZA ALL'UNIONE

Articolo I-57: Criteri di ammissibilità e procedura di adesione all'Unione

1. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i valori di cui all'articolo I-2 e si impegnano a promuoverli congiuntamente.

2. Ogni Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione può trasmettere la sua domanda al Consiglio. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali degli Stati membri sono informati di tale domanda. Il Consiglio si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo. Le condizioni e le modalità dell'ammissione formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato.

Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Articolo I-58: Sospensione dei diritti di appartenenza all'Unione

1. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, può adottare una decisione europea in cui constata che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo I-2. Prima di procedere a tale constatazione, il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni deliberando secondo la stessa procedura.

Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, può adottare una decisione in cui constata l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo I-2, dopo aver invitato lo Stato membro in questione a presentare osservazioni.

3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione europea che sospende alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione della Costituzione, compresi i diritti di voto dello Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi

delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dalla Costituzione.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare successivamente una decisione europea che modifica o revoca le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

5. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 3.

6. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.

Articolo I-59: Ritiro volontario dall'Unione

1. Ogni Stato membro può, in conformità delle proprie norme costituzionali, decidere di ritirarsi dall'Unione europea.

2. Lo Stato membro che decide di ritirarsi notifica tale intenzione al Consiglio europeo, che si investe di questa notifica. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del suo ritiro, tenendo conto del quadro delle sue future relazioni con l'Unione. L'accordo è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo.

Il rappresentante dello Stato membro che si ritira non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo o del Consiglio che lo riguardano.

3. La presente Costituzione cessa di essere applicabile allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di ritiro o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, in accordo con lo Stato membro interessato, decida di prorogare tale termine.

4. Se lo Stato che si è ritirato dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo I-57.

continua >>>

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