NOTIZIARIO del 25 ottobre 2003

 
     

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER L’ATTUAZIONE DI MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

CAPO I (Principi di delega)

Art. 1 (Delega)

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi ed ai criteri direttivi previsti dai successivi capi da II a XVIII, realizzerà il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, apportando altresì le necessarie modifiche alle norme di procedura relative alle giurisdizioni diverse da quella ordinaria. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono sottoposti al parere della Assemblea Generale della Corte Suprema di Cassazione ai sensi dell’articolo 93 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell’Adunanza Generale del Consiglio di Stato e delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 1 del regio decreto legge 9 febbraio 1939, n. 273. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Decorso il termine di cui al comma 4, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, perché sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di centoventi giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.

CAPO II (Disposizioni in tema di giurisdizione e di competenza)

Art. 2 (Giurisdizione)

Rivedere la disciplina della giurisdizione nei rapporti tra l’autorità giudiziaria ordinaria e la giurisdizione amministrativa, contabile ed i giudici speciali, prevedendo la traslazione del giudizio se, nel termine perentorio fissato dalla legge, la domanda è riproposta al giudice munito di giurisdizione, ferme restando comunque le decadenze verificatesi anteriormente alla proposizione della domanda innanzi al primo giudice ed attribuendo a quest’ultima effetto interruttivo di esse, nonché consentendo la proposizione del regolamento sia preventivamente che quale mezzo di impugnazione della sentenza sulla sola giurisdizione. Disciplinare la litispendenza tra giurisdizioni diverse secondo i criteri di cui all’articolo 7 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Disciplinare i limiti della giurisdizione italiana, della litispendenza internazionale e della pregiudizialità internazionale nel rispetto delle convenzioni internazionali e dei regolamenti comunitari, trasferendo all’interno del codice le regole contenute nella legge 31 maggio 1995, n. 218, opportunamente razionalizzate.

Art. 3 (Competenza del giudice di pace)

Improntare il processo dinanzi al giudice di pace alle linee guida del processo ordinario, salvi gli opportuni temperamenti di carattere semplificativo, per le controversie di minore valore economico. Ampliare in maniera uniforme la competenza per valore del giudice di pace entro il limite massimo di € 25.000,00.

Art. 4 (Competenza per territorio)

Semplificare il sistema dei criteri di competenza territoriale derogabile con riduzione delle ipotesi di foro speciale, mantenendo l’inderogabilità della competenza territoriale per il foro della pubblica amministrazione, nonché per l’esecuzione forzata e relative opposizioni, per i procedimenti cautelari e possessori e per i procedimenti di volontaria giurisdizione. Prevedere la competenza per materia del tribunale per la querela di falso solo in presenza di domanda di accertamento incidentale, consentendone la cognizione in via incidentale da parte di altri giudici, con esclusione dei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative.

Art. 5 (Modificazioni della competenza)

Prevedere la revisione della disciplina della connessione, riservando sempre al giudice competente per la domanda principale la cognizione di quella riconvenzionale e di accertamento incidentale, in quanto rientranti nella competenza per valore di quel giudice, ovvero al giudice superiore la cognizione di tutta la causa, ferma la competenza territoriale determinata in base alla domanda principale e la competenza per valore del giudice adito in presenza di eccezione di compensazione. Razionalizzare la disciplina della litispendenza, tenendo conto dei principi contenuti nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed adeguandola, quanto alla valutazione della competenza, alla disciplina della continenza.

Art. 6 (Eccezioni sulla competenza)

Prevedere che l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile e per valore possano essere proposte sino alla comparsa di risposta tempestivamente depositata. Prevedere che l’eccezione di incompetenza per materia e per territorio inderogabile possano essere sollevate sino alla proposizione dell’istanza di fissazione dell’udienza, con possibilità di rilevazione anche d’ufficio nel decreto di fissazione dell’udienza. Prevedere l’obbligo per il giudice, se richiesto da entrambe le parti o se la questione è stata rilevata d’ufficio, di decidere, prima di ogni ulteriore attività processuale, la questione con ordinanza non revocabile contenente, se di incompetenza, l’indicazione del giudice ritenuto competente ed il termine per la riassunzione.

Art. 7 (Regolamento di competenza e di giurisdizione)

Disciplinare l’istituto del regolamento di competenza, eliminando il regolamento facoltativo ed il regolamento d’ufficio e subordinando la sospensione del giudizio, ovvero del termine di riassunzione, alla verifica della non manifesta infondatezza o inammissibilità da parte del giudice innanzi al quale la questione è sollevata. Uniformare a questi principi la disciplina del regolamento di giurisdizione successivo.

CAPO III (Disposizioni in tema di astensione e di ricusazione)

Art. 8 (Astensione e ricusazione)

Provvedere ad ampliare i casi di astensione obbligatoria con riguardo all’ipotesi di precedente conoscenza processuale della causa. Escludere la ricusabilità dei giudici che decidono la ricusazione. Prevedere la possibilità di condanna ad un equo indennizzo su istanza della parte danneggiata, nonché per responsabilità aggravata nel caso di rigetto o inammissibilità dell’istanza di ricusazione. Consentire al giudice di astenersi volontariamente, se autorizzato dal capo dell’ufficio, in caso di ricusazione; prevedere l’impugnabilità del provvedimento negativo davanti al presidente della corte di appello o, se proposta contro di questi o giudici della Corte di Cassazione, davanti al primo presidente della medesima Corte, che provvede eventualmente anche sulla responsabilità aggravata. Prevedere che il giudice ricusato possa non sospendere il processo, ove l’istanza appaia manifestamente inammissibile o infondata.

CAPO IV (Disposizioni sul pubblico ministero)

Art. 9 (Pubblico ministero)

Prevedere l’obbligatorietà dell’intervento del pubblico ministero, oltre che in ogni giudizio di fronte alla Corte di Cassazione, soltanto nei giudizi che avrebbe potuto promuovere. Prevedere, inoltre, che, nei giudizi aventi ad oggetto diritti indisponibili, il giudice possa disporre la denuncia della lite e che, in tali casi, il pubblico ministero abbia facoltà di intervenire nel termine fissato dal giudice.

CAPO V (Disposizioni sulle parti del processo)

Art. 10 (Rappresentanza processuale)

Consentire la rappresentanza processuale anche a soggetto che non sia investito o non sia stato in precedenza investito del potere di rappresentanza sostanziale. Disciplinare la procura alla lite consentendo, in caso di contestazione, la ratifica dell’operato del difensore e prevedendone l’efficacia, in difetto di espressa limitazione, per l’intero giudizio in ogni sua fase, anche cautelare ed esecutiva, e grado, mantenendo la procura speciale per il giudizio di cassazione. Consentire il rilievo d’ufficio del difetto totale di procura e della irregolarità della procura in caso di contumacia della controparte.

Art. 11 (Spese processuali e responsabilità aggravata) Disciplinare le spese processuali secondo il principio della soccombenza ma consentendo al giudice, sulla base di esplicita motivazione, di derogarvi sia compensandole sia ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che abbia, tuttavia, causato o mantenuto in vita la lite, eventualmente rifiutando ragionevoli proposte conciliative. Generalizzare, ad ogni grado del processo ed ai regolamenti, il principio della responsabilità aggravata con condanna a titolo di sanzione a somma equitativamente determinata inserendo l’ipotesi della manifesta infondatezza sia della impugnazione sia della resistenza in giudizio, e mantenendo l’ipotesi dell’assenza della normale prudenza nell’esecuzione di titolo esecutivo stragiudiziale, oltre che negli altri casi attualmente previsti dall’articolo 96 secondo comma del codice di procedura civile.

CAPO VI (Esercizio dell’azione)

Art. 12 (Modifiche alla disciplina del litisconsorzio e del cumulo di domande)

Regolamentare gli effetti procedurali della mancata estensione del giudizio a tutti i litisconsorti necessari, prevedendo l’estinzione officiosa del giudizio nel caso di omessa integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dal giudice, se non prorogato prima della scadenza per giusti motivi. Prevedere casi in cui, anche nell’ipotesi di litisconsorzio per identità di questioni, valga la deroga alla competenza territoriale in favore del foro generale di uno dei convenuti prevista per il cumulo soggettivo. Escludere la deroga alla competenza territoriale nel caso di cumulo di più domande, anche riconvenzionali, tra le stesse parti, se non connesse per titolo o attraverso l’eccezione, salva l’espressa accettazione del contraddittorio.

Art. 13 (Intervento nel processo) Razionalizzare la disciplina dell’intervento, prevedendo la delimitazione del tempo dell’intervento principale e di quello adesivo autonomo e il potere del giudice di estromettere il terzo in ipotesi di intervento inammissibile, con ordinanza ricorribile al collegio con le modalità del reclamo cautelare. Concedere all’interventore adesivo dipendente il potere di impugnare la sentenza. Prevedere il potere del convenuto di chiamare in causa il garante, o il vero legittimato passivo, ovvero il terzo che potrebbe proporre intervento volontario, con conseguente facoltà per l’attore di estendere a costoro la sua domanda. Prevedere che il giudice possa ordinare la denuncia della lite ai terzi che potrebbero intervenire volontariamente e dichiarare d’ufficio l’estinzione del processo nel caso di mancata denuncia della lite al titolare di un diritto dipendente da quello dedotto in giudizio che sarebbe legittimato all’opposizione di terzo revocatoria.

CAPO VII (Degli atti processuali)

Art. 14 (Disciplina degli atti processuali)

Rivedere in generale la disciplina degli atti processuali, prevedendo la possibilità che i documenti possano essere prodotti anche in lingua straniera, con traduzione libera ed eventualmente, su istanza dell’altra parte o su ordine del giudice, con traduzione giurata. Prevedere che la sentenza possa non esporre lo svolgimento del processo, se non necessario ai fini della motivazione della decisione ovvero, se necessario, anche estraendolo da un atto di parte e dandone atto. Prevedere la validità delle comunicazioni ai difensori, purché vi sia prova della ricezione, effettuate a mezzo fax o per e-mail al numero telefonico o all’indirizzo di posta elettronica indicati dal difensore. Razionalizzare il procedimento di notifica per adeguarlo ai principi comunitari, al fine di garantire la realizzazione del diritto di difesa e di azione, anche mediante l’utilizzazione di strumenti informatici. Equiparare la notifica ad associazioni, enti e persone giuridiche, alle modalità previste per le persone fisiche e della notifica al legale rappresentante a quella fatta all’ente rappresentato. Semplificare, attraverso forme di comunicazione più moderne ed efficaci, la notificazione per pubblici proclami.

Art. 15 (Termini processuali)

Rivedere la disciplina dei termini processuali, mantenendo la possibilità di loro abbreviazione o proroga, se non perentori, su istanza di parte e prevedendo, nel rispetto del principio del contraddittorio, la rimessione in termini per inosservanza dovuta a causa non imputabile anche per i termini perentori, purché non relativi alla proposizione dell’impugnazione. Ridurre le ipotesi di controversie sottratte alla sospensione nel periodo feriale, derogando alla regola della sospensione dei termini per le sole tipologie di controversie strutturalmente caratterizzate dall’urgenza.

CAPO VIII (Dell’introduzione della causa)

Art. 16 (Citazione e costituzione delle parti)

Prevedere che il processo sia introdotto con atto di citazione, senza indicazione dell’udienza, da depositarsi in cancelleria con i documenti offerti in comunicazione, entro un termine perentorio. Prevedere che nell’atto di citazione l’attore fissi al convenuto un termine, disciplinato dalla legge solo nel minimo, entro il quale il convenuto può replicare con una comparsa di risposta da notificare, o comunicare, all’attore e all’eventuale terzo e da depositare in cancelleria con i documenti offerti in comunicazione. Prevedere che, in caso di mancata costituzione in cancelleria dell’attore, il convenuto possa costituirsi chiedendo la fissazione dell’udienza di discussione ovvero, in difetto, l’estinzione del processo con salvezza degli effetti sostanziali della domanda. Prevedere la facoltà per l’attore costituito di replicare con atto notificato, o comunicato, al convenuto, ovvero di comunicare che intende depositare istanza di fissazione dell’udienza. Prevedere la facoltà per il convenuto, ove l’attore abbia optato per la replica, di replicare a sua volta, ovvero di comunicare che intende depositare istanza di fissazione dell’udienza. Prevedere l’estensione della trattazione scritta tra le parti fin quando una di esse, in luogo di replicare, depositi e notifichi alle altre parti istanza di fissazione dell’udienza, entro un termine perentorio decorrente dall’ultima difesa effettuata. Disciplinare l’estinzione del giudizio in caso di mancata presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza. Prevedere le modalità di applicazione dei principi di cui al presente Capo VIII, nonché di quelli di cui all’articolo 19, ai casi in cui la legge prevede l’introduzione del giudizio ordinario di cognizione con ricorso anziché con atto di citazione, adeguando alla specificità dei singoli casi tali principi ed apportando loro le conseguenti limitazioni ed eccezioni. Riconsiderare i casi in cui è necessario od opportuno anteporre l’instaurazione del primo contatto in udienza tra le parti e il giudice rispetto al momento della definitiva fissazione dell’oggetto del giudizio, mantenendo o prevedendo per tali casi l’introduzione del giudizio ordinario di cognizione con ricorso e statuendo che in ogni altro caso essa avvenga con citazione ai sensi del comma 1. Disciplinare compiutamente le fasi introduttiva ed istruttoria nei casi in cui è prevista l’introduzione con ricorso del giudizio ordinario di cognizione.

Art. 17 (Istanza di fissazione dell’udienza)

Prevedere che l’istanza di fissazione dell’udienza contenga le conclusioni, di rito e di merito, e che analogamente debba provvedere l’altra parte. Prevedere che l’istanza possa essere volta ad ottenere provvedimenti anticipatori di condanna o cautelari, ovvero avere per oggetto incidenti del processo quali la chiamata di terzi o l’integrità del contraddittorio, ma debba, anche in tali casi, contenere le conclusioni finali di rito e di merito, salva sempre la facoltà di replica della controparte.

Art. 18 (Preclusioni)

Prevedere che le domande riconvenzionali e la chiamata in causa dei terzi siano proposte, a pena d’inammissibilità rilevabile su istanza dell’altra parte, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata e che le eccezioni di rito non rilevabili d’ufficio siano dichiarate d’ufficio inammissibili, se non proposte nella prima difesa successiva. Prevedere che le eccezioni di merito non rilevabili di ufficio siano proposte dal convenuto non oltre la seconda memoria, salva per l’attore la facoltà di chiedere la fissazione dell’udienza dopo la comparsa di risposta, con conseguente preclusione per il convenuto. Prevedere che le eccezioni di merito non rilevabili di ufficio relative a tutte le domande riconvenzionali siano proponibili nella prima difesa successiva.

CAPO IX (Dell’istruzione della causa)

Art. 19 (Decreto di fissazione dell’udienza)

Prevedere che l’udienza sia fissata con decreto, il quale deve sempre contenere: l’indicazione delle questioni, di rito e di merito, rilevabili d’ufficio; una pronuncia, succintamente motivata, sull’ammissibilità e sulla rilevanza delle prove richieste dalle parti o disponibili d’ufficio; l’invito alle parti, ove appaia opportuno ai fini dell’interrogatorio libero o del tentativo di conciliazione, a comparire personalmente all’udienza; l’autorizzazione o l’invito, ove appaia opportuno, a depositare brevi memorie conclusionali prima dell’udienza, eventualmente indicando le questioni che necessitano di trattazione; eventuali provvedimenti volti alla regolarizzazione della costituzione delle parti, alla integrazione del contraddittorio, alla chiamata in causa di terzi, alla rinnovazione della notificazione della citazione, disponendo un adeguato differimento dell’udienza ove necessario per consentire il pieno contraddittorio anche con i terzi.

Art. 20 (Attività istruttoria di parte)

Prevedere la possibilità che i difensori delle parti possano assumere, anche prima dell’inizio del giudizio, dichiarazioni testimoniali scritte ed eventualmente autenticarle o farle autenticare da soggetti muniti di poteri di certificazione, nonché relazioni peritali e attestazioni di fatti e situazioni constatati da pubblici ufficiali, riconoscendo all’ufficiale giudiziario tale potere di attestazione. Prevedere l’utilizzabilità di tali documenti nel processo, con il potere per il giudice di disporre, anche su istanza delle parti, accertamenti istruttori. Prevedere che le ispezioni di luoghi e gli accertamenti tecnici possano sempre essere chiesti in contraddittorio, in vista di un futuro giudizio, con nomina, nel primo caso, anche di un ufficiale giudiziario e, nel secondo, di uno o più tecnici. Prevedere il potere delle parti, anche mediante difensori muniti di mandato, di ottenere da pubbliche amministrazioni, soggetti assimilati e pubblici depositari, pure in vista di un giudizio ed indipendentemente dalla sua instaurazione, documenti e informazioni scritte, coordinando la disciplina con quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 21 (Istruzione probatoria)

Razionalizzare il sistema di assunzione delle prove, armonizzandolo con gli sviluppi della legislazione e curando la disciplina della produzione e dell’acquisizione del documento informatico. Rivedere la disciplina della forma degli atti processuali, coordinandola con le caratteristiche e le esigenze del processo informatizzato.

CAPO X (Della decisione della causa)

Art. 22 (Udienza di discussione)

Prevedere che l’udienza si svolga con discussione orale delle questioni trattate ovvero indicate dal giudice il quale, ove nel decreto abbia disposto in ordine all’ammissibilità delle prove, conferma o revoca, in tutto o in parte, il proprio provvedimento e procede all’assunzione delle prove stesse, salvo che le parti concordemente non chiedano di assumerle in sede extragiudiziaria ed il giudice le autorizzi, dando le opportune disposizioni circa le modalità di assunzione e documentazione e fissando l’udienza di discussione con termine, anteriore all’udienza, per il deposito di memorie conclusionali. Prevedere che, ove non vi sia bisogno di assumere mezzi di prova, il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione salvo che, per la particolare complessità della causa, si riservi di decidere depositando la sentenza nei trenta giorni successivi. Prevedere che, anche nel caso di istanza di trattazione volta ad ottenere provvedimenti anticipatori di condanna, ovvero cautelari, il giudice possa, previa provocazione del contraddittorio tra le parti, emettere la decisione di merito dando lettura del dispositivo e della concisa motivazione.

Art. 23 (Contumacia delle parti)

Prevedere che, nel caso di contumacia della parte avversa, il giudice ritenga ammessi i fatti costitutivi della domanda relativa a diritti disponibili ed emetta un’immediata ordinanza di condanna esecutiva a seguito di valutazione della concludenza della domanda previo eventualmente, ove il "quantum" non sia adeguatamente documentato, deferimento del giuramento suppletorio o estimatorio, penalmente sanzionato. Prevedere l’appellabilità dell’ordinanza con potere di inibitoria del giudice di appello, ove l’appellante fornisca prova scritta o di pronta soluzione. Prevedere che, nel caso di contumacia erroneamente dichiarata, l’inibitoria possa essere negata dal giudice di appello solo se la domanda dell’attore è assistita da prove documentali che giustificherebbero la immediata esecutività del decreto ingiuntivo.

Art. 24 (Contumacia involontaria)

Prevedere che il contumace involontario, ove non debba utilizzare un’impugnazione sostitutiva, possa proporre opposizione, dinanzi al giudice di primo grado, entro congruo termine dalla conoscenza della sentenza. Estendere le ipotesi di contumacia involontaria, oltre che alla nullità della citazione o della notificazione, anche alla nullità degli altri atti di instaurazione del contraddittorio ed alla loro notificazione.

Art. 25 (Rapporti tra giudice collegiale e giudice monocratico)

Mantenere la regola della monocraticità della decisione, prevedendo ipotesi speciali di collegialità della stessa, attraverso l’individuazione di gruppi omogenei di materie in funzione della natura delle questioni. Prevedere la possibilità per il giudice monocratico di chiedere al presidente della sezione o, in mancanza, al presidente del tribunale di volere disporre la trattazione collegiale di controversie che presentano questioni di particolare importanza. Prevedere la possibilità per il presidente di sezione o, in mancanza, del presidente del tribunale di assegnare al collegio controversie già decise in senso difforme da giudici monocratici.

Art. 26 (Fase successiva alla pronuncia della sentenza)

Prevedere che l'adempimento degli obblighi tributari, conseguenti alla pronuncia della sentenza, avvenga mediante l'invio al competente ufficio finanziario, a cura della cancelleria, di copia della stessa e degli altri atti eventualmente necessari. Prevedere che l'originale della pronuncia ed il fascicolo di ufficio rimangano presso l'ufficio giudiziario a disposizione degli interessati. Prevedere che il rilascio delle copie della sentenza non sia subordinato all'adempimento degli obblighi tributari conseguenti alla pronuncia della sentenza.

CAPO XI (Delle vicende anomale del processo)

Art. 27 (Sospensione del processo)

Disciplinare la sospensione del processo, stabilendo: a) le ipotesi di sospensione per pregiudizialità; b) le ipotesi di sospensione impropria; c) la possibilità di sospensione concordata, fissando congrui limiti di tempo nei soli casi in cui la domanda sia soggetta a trascrizione, nonché consentendo al giudice di ordinare la riassunzione quando sussistono interessi di terzi. Procedere ad una tendenziale unificazione del regime processuale dei vari provvedimenti di sospensione, prevedendo la reclamabilità del provvedimento che decide in ordine alla sospensione.

Art. 28 (Interruzione del processo)

Disciplinare la interruzione del processo, assicurando la necessità di garantire l'effettiva attuazione del principio del contraddittorio. Prevedere la possibilità di riassunzione della causa anche senza che sia stata dichiarata l’interruzione della stessa. Prevedere che l'interruzione, come conseguenza dell'apertura di procedure concorsuali, operi su dichiarazione anche di parti diverse da quella rispetto alla quale si è verificato l'evento, allorché il provvedimento conclusivo del processo sia inidoneo a produrre effetti nei confronti della massa dei creditori e che l’evento interruttivo, ove contestato, debba essere provato dalla parte che chiede l’interruzione.

Art. 29 (Estinzione del processo)

Disciplinare l'estinzione del processo, distinguendo l'estinzione per inattività semplice e l'estinzione per inattività qualificata, ed individuando le relative ipotesi. Prevedere che l'estinzione per inattività semplice sia rilevabile solo ad istanza di parte e quella per inattività qualificata anche di ufficio. Prevedere la sopravvivenza all'estinzione degli effetti di tutte le pronunce, non solo di quelle di merito. Prevedere che anche le sentenze di rito e le ordinanze sulla competenza abbiano effetti di giudicato esterno, e non solo interno. Prevedere che, in caso di estinzione o di chiusura del processo con provvedimento di rito, gli effetti sostanziali della domanda, ad eccezione dell’effetto impeditivo della decadenza, si conservano, se la domanda è riproposta entro sei mesi dalla chiusura del precedente processo.

CAPO XII (Delle impugnazioni)

Art. 30 (Del processo di appello)

Disciplinare il processo di appello, stabilendo:

a) la appellabilità di tutte le sentenze del giudice di pace e del tribunale, tranne quelle decise secondo equità per legge o per volontà delle parti;

b) la non appellabilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e l'appellabilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di appello avverso le prime e previsione della riserva di appello avverso le seconde;

c) il contenuto proprio dell'atto di appello, anche nella forma incidentale, quale specifica critica alla decisione impugnata, e la conseguente disciplina della nullità dello stesso;

d) il contenuto proprio dell'atto difensivo avverso l'appello;

e) la disciplina dell'improcedibilità;

f) il regime delle novità, escludendo in linea di principio le nuove domande ed ammettendo le nuove allegazioni e le nuove prove;

g) la esclusione dell'annullamento con rinvio al giudice di primo grado, salva l’ipotesi della contumacia involontaria, prevedendo contemporaneamente la non applicazione del divieto di proposizione di domande nuove, ove tale proposizione sia stata impedita dalla nullità.

Art. 31 (Del processo di cassazione)

1. Disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo: la identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare un fatto controverso; l’obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto; l’estensione del sindacato diretto della Corte sull’interpretazione e sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3) dell’articolo 360 del codice di procedura civile; la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite, prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui all’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa, invece, essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata; l’estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali; l'enunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell'impugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi idonei, modellati sull’attuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire l’esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione.

Art. 32 (Della revocazione)

Prevedere la revocazione straordinaria e l'opposizione di terzo contro le sentenze di merito della cassazione, disciplinandone la competenza.

CAPO XIII (Norme per le controversie in materia di lavoro)

Art. 33 (Processo del lavoro)

Ferma la specialità del processo del lavoro secondo le attuali linee generali, razionalizzare e disciplinare il tentativo di conciliazione per le relative controversie; Prevedere il regime delle novità in appello, escludendo in linea di principio le nuove domande ed ammettendo le nuove allegazioni e le nuove prove; Razionalizzare e disciplinare l’arbitrato in materia di lavoro. Fatta salva la previsione dell’articolo 36, prevedere l’eseguibilità forzata nei confronti della pubblica amministrazione ove datore di lavoro, nelle forme dell’esecuzione civile, dei titoli esecutivi e dei provvedimenti cautelari del giudice ordinario aventi ad oggetto obblighi di fare e non fare, o di produrre effetti giuridici. Trasferire all’interno del codice e disciplinare unitariamente, eventualmente operandone la razionalizzazione, le norme relative al processo riguardanti il rapporto di lavoro contrattualizzato con le pubbliche amministrazioni.

CAPO XIV (Del processo di esecuzione)

Art. 34 (Titolo esecutivo)

Ferma la tassatività dei titoli esecutivi, attribuire efficacia esecutiva agli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli e alla scrittura privata, eventualmente autenticata, anche in relazione alle obbligazioni di dare e di fare eseguibili in forma specifica. Salva diversa previsione di legge, stabilire che il titolo esecutivo sia efficace a favore e contro i successori a titolo universale e particolare, salvi gli effetti della trascrizione della domanda. Eliminare il divieto di spedizione di più copie in forma esecutiva.

Art. 35 (Giudice dell’esecuzione)

Generalizzare la figura del giudice dell’esecuzione, estendendola anche alle esecuzioni in forma specifica. Prevedere che il giudice dell’esecuzione possa, su istanza di parte ovvero dell’ufficiale giudiziario, risolvere con provvedimento non impugnabile, ma revocabile o modificabile, ogni difficoltà insorta nell’esecuzione. Prevedere in ogni esecuzione la formazione del fascicolo di ufficio. Semplificare la disciplina delle comunicazioni prevedendo che, ove le parti non abbiano eletto domicilio ai fini dell’esecuzione nel comune in cui si trova il giudice dell’esecuzione, tutte le comunicazioni, successive alla prima, vengano loro effettuate in cancelleria. Prevedere che, al termine di ogni esecuzione, vengano liquidate dal giudice dell’esecuzione le spese della stessa, in sintonia con la regola generale dell’articolo 91 del codice di procedura civile.

Art. 36 (Dei poteri del giudice dell’esecuzione)

1. Prevedere che l’esecuzione o l’attuazione nei confronti della pubblica amministrazione di titoli esecutivi o provvedimenti cautelari, comunque formati dal giudice ordinario, avvenga di fronte al giudice amministrativo nelle forme dell’ottemperanza in tutti i casi in cui occorra adottare atti amministrativi, anche nell’esercizio della capacità di diritto privato di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 37 ( Espropriazione mobiliare) Prevedere, accanto ai tipi di espropriazione già disciplinate, la possibilità di espropriazione dell’azienda o di un ramo di essa, improntata ai seguenti principi: possibilità di nomina di un amministratore giudiziario; possibilità di vendita unitaria dell’azienda pignorata, ove non appaia preferibile la vendita frazionata; impignorabilità relativa dei beni mobili facenti parte dell’azienda, in limiti analoghi a quelli previsti per i beni utilizzati per il servizio e la coltivazione del fondo agricolo.

Art. 38 (Procedimento) Prevedere che, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, l’ufficiale giudiziario inviti il debitore a dichiarare, sotto la sua penale responsabilità, l’ubicazione e l’esistenza dei beni e che sia reso possibile l’accesso ai dati dell’anagrafe tributaria e ad altre banche dati, prevedendo eventualmente l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione. Prevedere una disciplina uniforme per i vari casi di eccesso nell’espropriazione, ammettendo sempre un controllo sull’ordinanza del giudice dell’esecuzione che provvede in proposito, con efficacia sospensiva della stessa.

Art. 39 (Estinzione del processo esecutivo)

1. Prevedere, nell’espropriazione mobiliare, l’estinzione del processo esecutivo nel caso di esito infruttuoso della vendita da determinarsi con riferimento ad una percentuale di quello stimato, se i creditori non chiedono il bene in assegnazione per tale prezzo; prevedere che, nell’espropriazione presso terzi, l’ufficiale giudiziario raccolga, ove possibile, la dichiarazione del terzo in sede di pignoramento.

Art. 40 (Espropriazione immobiliare)

Prevedere che l’espropriazione immobiliare sia modificata secondo i seguenti principi: trascrizione del pignoramento prima della sua notificazione al debitore; semplificazione della fase di autorizzazione alla vendita, ponendo a carico dell’esperto, da nominarsi obbligatoriamente dal giudice dell’esecuzione, l’accertamento della titolarità in capo all’esecutato dei diritti sui beni pignorati; introduzione di adeguate forme di pubblicità dell’avviso di vendita o di assegnazione, anche mediante mezzi informatici; attribuzione della custodia dei beni pignorati, salvo casi eccezionali, ad un terzo e previsione che il provvedimento di nomina di questi sia titolo esecutivo per il rilascio nei confronti di chiunque non abbia un titolo opponibile alla procedura; introduzione, accanto alle altre forme, della vendita tramite commissionario; previsione dell’estinzione del processo esecutivo nel caso di esito infruttuoso della vendita per un prezzo pari alla metà di quello stimato, se i creditori non chiedono il bene in assegnazione per tale prezzo; possibilità, per l’acquirente dei beni pignorati, di ricorso al credito mediante garanzia sul bene oggetto della vendita; possibilità di delega al notaio anche della vendita senza incanto; possibilità di delega al notaio della pronuncia del decreto di trasferimento e della distribuzione, se non vengano sollevate, con riguardo a quest’ultima, contestazioni ad opera delle parti.

Art. 41 (Esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare)

1. Prevedere, nell’esecuzione degli obblighi di fare o non fare, che il giudice dell’esecuzione possa ordinare con provvedimento esecutivo all’obbligato di anticipare le spese, che provvede a quantificare, presumibilmente necessarie per l’esecuzione, prima del compimento delle opere da realizzare.

Art. 42 (Esecuzione indiretta)

1. Prevedere forme di esecuzione indiretta per la tutela di diritti correlati ad obblighi infungibili, secondo i seguenti principi:

a) fissazione dell’obbligo di pagamento di una somma di denaro per ogni frazione di tempo nel ritardo all’adempimento dell’obbligo;

b) previsione di un procedimento sommario per la verifica del ritardo e la liquidazione di quanto previsto nella comminatoria, da attivarsi ad istanza dell’avente diritto;

c) previsione che la sanzione pecuniaria sia versata nelle forme del deposito giudiziario o in altre analoghe;

d) previsione che le somme così versate siano destinate a risarcire l’avente diritto del danno prodotto dall’inadempimento dell’obbligo e che il residuo vada allo Stato.

Art. 43 (Delle opposizioni)

1. Prevedere che le opposizioni siano strutturate secondo i seguenti criteri: opposizione di merito, avente ad oggetto le contestazioni relative al diritto sostanziale tutelato dal processo esecutivo da proporre, nell’espropriazione, non posteriormente all’espletamento della vendita forzata; opposizione di rito, avente ad oggetto le contestazioni relative al processo esecutivo, ivi comprese quelle attinenti al titolo esecutivo ed alla pignorabilità dei beni, con la individuazione di termini perentori per la proposizione della stessa correlati alla natura della contestazione, da proporre con reclamo al collegio, disciplinato in maniera analoga al reclamo cautelare, e con la possibilità per il collegio di sospendere l’ulteriore corso dell’esecuzione in relazione al proposto reclamo; opposizione proponibile dai terzi che facciano valere diritti sul bene coinvolto nell’esecuzione, esperibile anche nell’esecuzione in forma specifica, individuando i termini per la proposizione della stessa, gli eventuali limiti probatori, e gli effetti della vendita forzata. opposizione al piano di riparto, nella quale si converte l’opposizione di merito, ove la vendita abbia luogo.

Art. 44 (Dei mezzi di gravame)

Prevedere, sulla base di quanto previsto dagli articoli 534-ter e 591-ter del codice di procedura civile, un gravame al giudice dell’esecuzione contro gli atti e i comportamenti degli ausiliari, individuandone l’oggetto, il termine, gli effetti e la reclamabilità dinanzi al collegio.

Art. 45 (Delle vicende anomale del processo esecutivo)

1. Disciplinare la sospensione e l’estinzione del processo esecutivo, in coerenza con le modifiche apportate dalla presente legge ed attenendosi per il resto ai principi del codice di procedura civile, apportando le seguenti modifiche: prevedere la possibilità di sospensione dell’esecuzione forzata anche prima del pignoramento. prevedere che la riassunzione possa essere effettuata dopo la decisione in primo grado del processo di cognizione incidentale, con facoltà del giudice di appello di sottoporre a cauzione la prosecuzione dell’esecuzione, e che la parte interessata possa riassumere il processo esecutivo anche dopo la formazione del giudicato; prevedere che, nell’ipotesi di sospensione della distribuzione del ricavato, il creditore possa ottenere il pagamento della somma contestata ove offra idonea garanzia; Prevedere che l’estinzione per inattività semplice sia rilevabile solo ad istanza di parte, e l’estinzione per inattività qualificata sia dichiarabile anche di ufficio. 2. Ribadire l’intangibilità, nei confronti dei terzi, degli effetti degli atti esecutivi compiuti prima dell’estinzione o, comunque, della chiusura della procedura esecutiva.

Art. 46 (Della riunione dei procedimenti esecutivi)

Prevedere, oltre alla connessione per oggetto, che nell’ipotesi di pluralità di pignoramenti, ove possibile anche di diversa natura, perfezionati nei confronti dello stesso esecutato, si realizzi un unico processo esecutivo dinanzi al tribunale investito della prima procedura.

CAPO XV (Dei procedimenti speciali)

Art. 47 (Del procedimento monitorio)

1. Prevedere uno o più procedimenti monitori, di natura pura o documentale, a tutela di diritti aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la consegna di beni mobili o il rilascio di beni immobili, caratterizzati:

a) da un procedimento sommario anche a contraddittorio differito;

b) dalla conversione del processo sommario in processo a cognizione piena, su richiesta ovvero opposizione di parte;

c) da un provvedimento che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato.

Art. 48 (Del procedimento sommario)

1. Prevedere un procedimento sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma nel rispetto del principio del contraddittorio, che conduca all’emanazione di un provvedimento esecutivo:

a) reclamabile;

b) privo dell’efficacia del giudicato;

c) esperibile anche nel corso di un processo a cognizione piena;

d) idoneo ad eventualmente definire tale processo.

Art. 49 (Del procedimento di istruzione preventiva)

Prevedere la possibilità di utilizzare i procedimenti di istruzione preventiva anche in assenza di pericolo nel ritardo. Prevedere la possibilità di generalizzare la consulenza tecnica prima della proposizione della domanda.

Art. 50 (Del procedimento cautelare uniforme)

1. Mantenere, per il procedimento cautelare uniforme, i principi attualmente vigenti, ma con gli opportuni adattamenti e le seguenti modifiche:

a) attribuire tendenzialmente il potere cautelare al giudice competente per il merito;

b) completare la disciplina dell’efficacia del provvedimento nel tempo;

c) disciplinare il sistema dei rimedi esperibili in sede di attuazione del provvedimento cautelare;

d) coordinare la disciplina con la previsione dell’articolo 31, lettera i).

Art. 51 (Dei procedimenti cautelari)

1. Disciplinare i singoli provvedimenti cautelari secondo i principi attualmente vigenti, con gli opportuni adattamenti e le seguenti modifiche:

a) possibilità di concedere il sequestro conservativo di azienda, in coerenza con la pignorabilità della stessa;

b) riformulare la disciplina della conversione del sequestro conservativo, in modo da garantire la prosecuzione dell’espropriazione forzata sui beni sequestrati;

c) riformulare, per i provvedimenti d’urgenza, la nozione di "pericolo nel ritardo" atipico, in modo da consentire la cautelabilità di ogni diritto soggettivo sottoposto a pericolo di grave lesione;

d) riformulare, per i provvedimenti d’urgenza, la disciplina del concorso con altre misure sommarie anticipatorie.

CAPO XVI (Dei procedimenti in camera di consiglio)

Art. 52 (Del procedimento uniforme in camera di consiglio) Prevedere un procedimento in camera di consiglio con le seguenti caratteristiche generali:

a) proposizione della domanda con ricorso;

b) trattazione da parte di un giudice monocratico, salve ipotesi specifiche di collegialità;

c) attuazione del principio del contraddittorio;

d) conclusione con provvedimento reclamabile al collegio nell’ipotesi di provvedimento monocratico ed al giudice superiore nell’ipotesi di provvedimento collegiale. Prevedere che, ove il procedimento in questione sia destinato a terminare con un provvedimento non suscettibile di giudicato sostanziale, sia possibile l’utilizzazione anche di prove atipiche e che il provvedimento sia modificabile e revocabile quando si abbia un mutamento delle circostanze, o quando siano addotte nuove ragioni di fatto o di diritto. Prevedere che, ove il procedimento in questione sia destinato a terminare con un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale, sia necessaria la difesa tecnica; prevedere che sia possibile l’utilizzazione solo di prove tipiche, anche se assunte con modalità diverse da quelle ordinarie; prevedere che il provvedimento non sia modificabile o revocabile. Prevedere la riconduzione alla disciplina sopra prevista di tutte le ipotesi nelle quali sono richiamate le norme vigenti in materia di procedimento in camera di consiglio.

CAPO XVII (Dell’arbitrato)

Art. 53 (Della disciplina dell’arbitrato)

Riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell’arbitrato: Prevedendo la disponibilità dell’oggetto come unico e sufficiente presupposto dell’arbitrato, salva diversa disposizione di legge; Prevedendo, per la stipulazione di compromesso e di clausola compromissoria, un unico criterio di capacità, riferito al potere di disporre in relazione al rapporto controverso; prevedendo una disciplina relativa all’arbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti, nonché relativa alla successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei principi fondamentali dell’istituto; prevedendo una disciplina specifica finalizzata a garantire l’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri; disciplinando in modo unitario e completo la responsabilità degli arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie; disciplinando l’istruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di assistenza giudiziaria; prevedendo che gli arbitri possano conoscere in via incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per legge sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo; razionalizzando la disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi; semplificando e razionalizzando le forme e le modalità di pronuncia del lodo; prevedendo che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza; razionalizzando le ipotesi attualmente esistenti di impugnazione per nullità secondo i seguenti principi: 1) subordinare la controllabilità del lodo ai sensi del secondo comma dell’articolo 829 del codice di procedura civile alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico; 2) disciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del giudice dell’impugnazione per nullità; n) disciplinando in generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa l’eccezione di patto compromissorio; o) disciplinando l’arbitrato amministrato, assicurando che l’intervento dell’istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni compiute da queste ultime siano vincolanti.

Art. 54 (Dell’arbitrato internazionale)

1. Eliminare il capo dedicato all’arbitrato internazionale, con tendenziale estensione della relativa disciplina all’arbitrato interno, salvi gli opportuni adattamenti, con esclusione di quanto previsto dall’articolo 838 del codice di procedura civile.

Art. 55 (Del patto compromissorio)

1. Prevedere che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare.

CAPO XVIII (Altre disposizioni)

Art. 56 (Pubblicità delle udienze)

1. Generalizzare il principio della pubblicità delle udienze, adeguando la disciplina processuale a quanto disposto dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Art. 57 (Composizione stragiudiziale delle controversie)

Prevedere forme e modalità di mediazione non obbligatoria quale strumento di composizione extragiudiziale delle controversie, affidato a soggetti professionalmente qualificati, diversi dal giudice. Prevedere l’istituzione di un registro nazionale per l’iscrizione dei soggetti che operino senza scopo di lucro, presso cui è possibile attivare un procedimento di conciliazione. Prevedere, in presenza di una clausola di conciliazione, la sospensione del processo da parte del giudice per un tempo breve e determinato. Prevedere che il giudice, ove non vi sia opposizione di alcuna delle parti, possa sospendere, per breve tempo, il procedimento invitando le parti ad esperire un tentativo di conciliazione presso un soggetto iscritto nell’apposito registro. Escludere la possibilità di utilizzare gli atti e le dichiarazioni della procedura di conciliazione come fonte di prova, anche indiretta, in un eventuale successivo giudizio. Prevedere le forme e le modalità di comunicazione della istanza di conciliazione ai fini della interruzione o sospensione di termini processuali e sostanziali. Prevedere che il verbale di conciliazione dinanzi ai soggetti iscritti nel registro costituisca titolo esecutivo, previo controllo formale da parte del giudice. Prevedere un sistema di incentivazione fiscale che favorisca il ricorso alla conciliazione.

Art. 58 (Controversie agrarie)

Prevedere che le controversie in materia agraria si svolgano secondo apposito rito speciale modellato su quello del lavoro, così come modificato dall’articolo 34, che tenga conto delle particolarità della materia. Prevedere che, alle controversie agrarie non richiamate dall’articolo 409 del codice di procedura civile, non si applichino le disposizioni del rito speciale che presuppongono la sussistenza di una controversia di lavoro.

Art. 59 (Controversie in materia di sanzioni amministrative)

Prevedere che le controversie in materia di sanzioni amministrative si svolgano secondo apposito rito speciale, modellato secondo il rito del lavoro, e sulla base dei seguenti principi: l’impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione o, nei casi previsti, anche direttamente del verbale di accertamento, in un termine perentorio decorrente dalla piena conoscenza dell’atto impugnabile; il coordinamento dell’impugnazione in sede giurisdizionale con il ricorso in sede amministrativa, nelle ipotesi in cui è possibile l’impugnazione diretta del verbale di accertamento; la possibilità di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto da parte del giudice adito con l’impugnazione.

Art. 60 (Modifiche ai procedimenti speciali)

Razionalizzare ed omogeneizzare la disciplina delle controversie in materia di separazione e di divorzio e i giudizi ad essi collegati, i giudizi di scioglimento delle comunioni, i giudizi di interdizione e di inabilitazione, i giudizi per la dichiarazione di paternità e maternità naturale, i giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del danno cagionato nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, attraverso un procedimento che, nel rispetto del principio del contraddittorio, tenga conto dei peculiari interessi coinvolti, secondo i seguenti criteri: con riferimento alla separazione e divorzio, prevedere una fase introduttiva, finalizzata al tentativo di conciliazione ed alla emanazione di provvedimenti provvisori, modificabili e revocabili nel corso del processo; con riferimento ai giudizi di scioglimento delle comunioni prevedere, in alternativa alla possibilità di chiedere la divisione attraverso un ordinario processo di cognizione, un procedimento speciale ispirato ai principi attualmente alla base degli articoli 784 e seguenti del codice di procedura civile; con riferimento ai giudizi di interdizione ed inabilitazione, prevedere che nel corso del procedimento sia conservata all’interdicendo o inabilitando la capacità processuale piena, anche in relazione alle impugnazioni; con riferimento ai giudizi per la dichiarazione di paternità e maternità naturali, prevedere un procedimento che garantisca la autonoma tutela degli interessi del soggetto, della cui filiazione si tratta, nonché il diritto di difesa di quest’ultimo. Art. 61 (Del riconoscimento delle sentenze straniere) Trasferire nel codice di procedura civile la disciplina del riconoscimento delle sentenze straniere, mantenendo i principi introdotti dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, ma limitando il riconoscimento automatico alle sentenze dei giudici dei Paesi con i quali l’Italia abbia convenzioni, bilaterali o multilaterali, sul reciproco riconoscimento delle sentenze.

Art. 62 (Mutamento di rito processuale)

1. Prevedere che, laddove il rito utilizzato non risulti corretto per motivi originari o sopravvenuti, sia sempre possibile la conversione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali.

Art. 63 (Norme di coordinamento)

Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, il Governo può revisionare la formulazione letterale e la sistemazione topografica degli articoli del vigente codice e delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente investiti dai principi di delega in modo da accordarle con le modifiche apportate dalla legge delegata. Il Governo può altresì modificare, razionalizzare e coordinare le norme processuali civili contenute in leggi speciali, anche mediante il loro inserimento nel codice di procedura civile, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge. .