NOTIZIARIO del 9 luglio 2003

 
     

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDITORIA E DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA. Cdm 27.6.2003

Art. 1 (Siti Internet)

I siti aventi natura editoriale sono soggetti, ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa, all’iscrizione nel registro di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Si applica l’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62. Si considerano siti aventi natura editoriale quelli che contengono, in via prevalente, prodotti editoriali così come qualificati dall’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62. Gli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale sono soggetti, ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa, all’iscrizione nel registro di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Si applica l’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62. Si considerano testate giornalistiche in formato elettronico e digitale quelle che sono diffuse al pubblico con regolare periodicità e per le quali è previsto il conseguimento di ricavi da attività editoriale. Per i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, degli Organi costituzionali e delle Autorità indipendenti si considera direttore responsabile il direttore protempore dell’Ufficio competente ad autorizzare la pubblicazione delle informazioni.

Art. 2. (disposizioni sulle proprietà delle imprese editrici)

All’articolo 1, quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, le parole "a società direttamente controllate da persone fisiche" sono sostituite dalle parole "a società controllate da persone fisiche".

Art. 3 (Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici)

All’articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2.bis "Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 le Amministrazioni nominano un responsabile del procedimento che in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a lui non imputabili, è tenuto ad effettuare a proprie spese le medesime forme di pubblicità previste dalla legge senza potersi rivalere sull’Amministrazione".

Art. 4 (Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170)

Al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modifiche: all’articolo 1, comma 2, lettera b), le parole "Vendita di quotidiani ovvero periodici" sono sostituite dalle seguenti "vendita della stampa quotidiana e periodica"; all’articolo 2, comma 4, le parole "hanno effettuato la sperimentazione" sono sostituite dalle seguenti "hanno richiesto, avendone i requisiti, di partecipare alla sperimentazione"; All’articolo 2, comma 5, le parole "che non hanno effettuato la sperimentazione" sono sostituite dalle seguenti "che non hanno richiesto di partecipare alla sperimentazione"; all’articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma: "6-bis. In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti esclusivi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente."; all’articolo 3, comma 1, alla lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "sui compensi corrisposti da editori, distributori ed edicolanti a personale non dipendente per servizi di consegna porta a porta o di vendita ambulante di prodotti editoriali è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota IRPEF corrispondente al più basso scaglione di reddito qualora si tratti di compensi determinati in relazione ad un numero di ore giornaliere di attività non superiore a tre".

Art. 5 (Modifiche 7 agosto 1990,n. 250, come modificata dalle legge n. 62 del 2001)

A decorrere dal 1° gennaio 2002 all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.250, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, lettera c), le parole: "precedente a quello" sono soppresse; al comma 2, lettera f), dopo le parole: "altre testate" è aggiunta, in fine, la parola "quotidiane"; al comma 2, la lettera h) è abrogata; al comma 2-ter dopo le parole: "i contributi previsti dalla presente legge" sono aggiunte le parole: "con esclusione di quelli previsti dal comma 11"; al secondo periodo del comma 2-ter le parole "gli stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti "i contributi di cui ai commi 8 ed 11"; al comma 2-quater sono aggiunte, in fine, le parole: "con il limite di lire 600 milioni e di lire 400 milioni rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l’aumento previsto dal comma 11"; il comma 7 è stato abrogato; al comma 8, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio"; al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse; al comma 10, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio". A decorrere dal 1° gennaio 2003 alle lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.250, le parole "da almeno 3 anni" sono sostituite dalle parole "da almeno cinque anni". Continuano ad applicarsi i requisiti di anzianità previsti dal testo vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge alle imprese editrici costituite, entro il 31 dicembre 2002, nelle forme ivi indicate. A decorrere dal 1° gennaio 2003 al comma 2-bis, dell’articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo le parole: "sia detenuta" sono aggiunte le seguenti "da almeno cinque anni". Continuano ad applicarsi i requisiti di anzianità previsti dal testo vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge alle imprese editrici costituite, entro il 31 dicembre 2002, nelle forme ivi indicate. Ai fini della corresponsione dei contributi di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 62, per tiratura della testata si intende la tiratura netta effettivamente disponibile per la diffusione, con esclusione degli scarti di lavorazione.. Le imprese richiedenti i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modifiche, qualora non provvedano a perfezionare la documentazione prescritta entro due anni dalla data di presentazione della domanda, decadono dal diritto alla percezione ai contributi stessi. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’ammontare dei contributi previsti dai commi 2,8,10 e 11 dell’articolo 3, dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell’articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, e successive modifiche e integrazioni, non possono superare il 60 per cento dei costi presi a base per il calcolo dei contributi stessi. All’articolo 10 della legge 7 marzo 2001,n. 62, le parole "nei confronti del libro e della lettura" sono sostituite dalle parole "nei confronti del libro, della lettura e dei prodotti editoriali, con particolare riferimento ai prodotti multimediali e ai processi di innovazione del settore". Art. 6 (Interpretazione autentica del comma 4 dell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) Il comma 4 dell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che possono accedere ai contributi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le società cooperative costituite entro il 1 dicembre 2001, che editino giornali quotidiani o periodici organi di movimenti politici già in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

Art. 7 (Modalità di pagamento dei contributi previdenziali all’INPGI) Le società editrici di quotidiani e periodici possono dedurre mensilmente dal credito IVA maturato nei confronti dell’erario i contributi assicurativi obbligatori dovuti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) nei limiti degli importi dovuti dall’INPGI all’erario a titolo di sostituto di imposta sulle pensioni ai propri iscritti. L’INPGI a sua volta è autorizzata a recuperare mensilmente gli importi dedotti a titolo di contributi dalle predette società editrici, dall’IRPEF trattenuta come sostituto di imposta sulle pensioni erogate. Le società interessate alla presente disposizioni sono tenute ad autocertificare contemporaneamente all’erario e all’INPGI sia l’esistenza del credito IVA sia l’intenzione di conguagliarlo con i contributi dovuti all’istituto. Eventuali differenze temporali tra le deduzioni operate dalle società editrici di cui al comma 1 ed i recuperi eseguiti dall’INPGI legittimano quest’ultimo ad applicare a carico delle medesime società le sanzioni civili di cui all’articolo 4, comma 6-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140, il cui recupero avviene con le stesse modalità di cui al comma 2.

Art. 8 (regolarità contributiva)

Le provvidenze all’editoria previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, possono essere erogate anche: alle imprese che abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali; alle imprese che abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi e che abbiano regolarmente pagato le rate scadute. Ai giornalisti dipendenti da imprese editrici di giornali organi di forze politiche di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, atteso il particolare carattere fiduciario connesso a tale attività editoriale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 11 maggio 1990, n. 108.

Art. 9 (Contributi indiretti)

1.All’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: E’ istituito, per la durata di dieci anni, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoria, di seguito denominato Fondo". al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse disponibili indicate in ciascun avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e non concesse, incrementano le somme disponibili in occasione del successivo avviso". dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: "4-bis Non sono comunque ammesse le spese promozionali e di pubblicità, nonché ogni altra spesa non destinata alla realizzazione del prodotto editoriale"; al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In questo caso il termine per l’ammissione al contributo delle spese sostenute decorre dall’effettiva entrata in possesso dei beni, comprovata da idonea documentazione". All’articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche: il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in un’unica soluzione per annualità posticipata rispetto alle scadenze delle rate di preammortamento e di ammortamento pagate dall’impresa beneficiaria all’Istituto di credito. Dalla prima quota è trattenuto, a titolo di cauzione, un importo non inferiore al 10 per cento dell’agevolazione concessa, la cui erogazione è subordinata alla verifica della corrispondenza della spesa al progetto ammesso al contributo sulla base della documentazione finale della spesa stessa; dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie atte a soddisfare integralmente le domande ritenute ammissibili dal Comitato di cui al comma 4, la disponibilità complessiva delle risorse indicate nell’avviso è ripartita proporzionalmente al costo dei progetti ammissibili. Dopo l’articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è aggiunto il seguente articolo: "Art. 7-bis – 1. Le agevolazioni di cui agli articoli 5,6 e 7 non sono cumulabili con altre agevolazioni, corrisposte sottoforma di contributi in conto interessi, statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano, comunitari, o comunque concessi da Enti o Istituzioni pubbliche, per finanziare lo stesso programma di investimenti, mentre sono cumulabili con il credito di imposta di cui all’articolo 8.". Il comma 4 dell’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si interpreta nel senso che sono altresì ammissibili al finanziamento agevolato i beni oggetto delle iniziative ivi previste anche quando siano dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o per la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito. Le modalità per l’accertamento del requisito della prevalenza sono determinate, per entrambi le procedure automatica e valutativa, dal Comitato di cui al comma 4 dell’articolo 7 della citata legge n. 62 del 2001. Le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si interpretano nel senso che il credito di imposta può essere concesso anche quando i beni oggetto delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 8 siano dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o la distribuzione dei prodotti editoriali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della citata delle n. 62 del 2001 realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni. Le modalità per la verifica del requisito della prevalenza sono determinate con il decreto di cui al comma 4 dello stesso articolo 8 della medesima legge n. 62 del 2001.

Art. 10 (Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali)

A decorrere dal 1° gennaio 2003, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), ovvero precedentemente iscritte al Registro Nazionale della Stampa, e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Accedono altresì alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonché, relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni di categoria e le associazioni d’arma. Le tariffe agevolate sono determinate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai fini dell’attuazione della presente legge per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi nonché gli enti ecclesiastici. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della società Poste Italiane S.p.A. della somma corrispondente all’ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste Italiane S.p.A., attestante l’avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui al comma 1: i quotidiani e i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 45 per cento dell’intero stampato; i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti; i quotidiani e i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto; i quotidiani e i periodici di promozione delle vendite di beni o servizi; i quotidiani e i periodici di vendita per corrispondenza; i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi; i quotidiani e i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro; le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzare all’acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento; i quotidiani e i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione; i quotidiani e i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’articolo 74, primo comma lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell’ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i prodotti editoriali pornografici. Sono abrogati, in particolare: l’articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; l’articolo 41, comma 1,2,3,4, e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; l’articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; l’articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

Art. 11 (entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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Informazione alternativa sempre libera?
di Rita Guma

Fra uno screzio al parlamento europeo, le discussioni sul referendum, gli interrogatori a Cuffaro e Contorno e lo sconcerto per la legge Gasparri, e' passata in secondo piano una notizia non di poco conto, che riguarda tanto la piccola editoria che il "pianeta" internet, cioe' quello che ci ospita e ci permette di veicolare concetti e notizie che la stampa tradizionale non fa piu' passare.

Il 27 giugno l'esecutivo ha approvato un disegno di legge riguardante l'editoria, anche elettronica. Il comunicato di Palazzo Chigi (testualmente riportato da alcuni quotidiani, che non disponevano d'altro) presenta le modifiche introdotte come "una riforma per migliorare l'efficienza nel settore".

Ovviamente non ci facciamo ingannare. Anche la legge sulle rogatorie era presentata, nel titolo, come "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione". Peccato che gli stessi Svizzeri abbiano sottolineato che non l'agevolava affatto, anzi!

D'altra parte lo stesso comunicato precisa che quanto approvato il 27 giugno "completa il disegno riformatore avviato dal Governo in materia di editoria, teso a rendere il settore più efficiente ed organico. "

Il disegno riformatore cui si fa riferimento aumentava, fra l'altro, del 300% i costi di spedizione in abbonamento postale per i periodici, escludendo dalle tariffe agevolate le riviste che non raggiungono il 60% di abbonamenti sottoscritti direttamente dai destinatari. Ne derivava un forte colpo per molte testate di modeste dimensioni (alcune delle quali veicolano idee originali e non allineate), che improvvisamente si sono trovati triplicati i costi accessori.

Il settore, quindi, non diveniva piu' efficiente, come hanno provato a far notare gli editori di piccoli periodici al governo, ma piu' impervio. Dopo una lunga discussione con il dipartimento governativo per l'editoria ed una serie di NO, e' intervenuta una sentenza del TAR del Lazio (le cui sentenze hanno valore su tutto il territorio nazionale) che ha annullato il Regolamento sulle tariffe postali agevolate.

Ci si aspettava un ricorso della Presidenza del Consiglio, ma intanto il consiglio dei ministri ha approvato il nuovo ddl di cui parlavamo, che prevede "il superamento del regime transitorio nelle agevolazioni per spedizioni postali in abbonamento mediante il mantenimento del sistema delle tariffe agevolate". Si tratta, in sostanza, di una conferma delle precedenti disposizioni, con l'unica differenza che la percentuale e' stata portata al 50%.

Ma non solo. Le misure appena introdotte riguardano, tra l'altro, "una nuova disciplina per la responsabilità dei siti internet di natura editoriale, estesa anche agli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale" ed "una più accentuata liberalizzazione della vendita dei giornali al di fuori delle edicole".

Limitata la sfera d'azione della piccola editoria, la maggior diffusione della vendita vorra' semplicemente dire che le grandi testate potranno vendere dappertutto (ad esempio al supermarket), come in molti paesi europei. Peccato che negli altri paesi europei il presidente del consiglio non controlli buona parte della stampa (soprattutto riviste), e quindi non vi siano conseguenti conflitti d'interesse da ipotizzare!

Per quanto riguarda internet, "i siti aventi natura editoriale sono soggetti, ai fini dell'applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa, all'iscrizione nel registro" di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, cioe' quello tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni .

Il ddl specifica che: "Si considerano siti aventi natura editoriale quelli che contengono, in via prevalente, prodotti editoriali" e prevede un direttore responsabile per ogni sito di natura editoriale. Cio' esclude in pratica solo i siti di e-commerce ed i motori di ricerca.

Al registro vanno iscritti comunque anche gli "editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale".

Anche se il ddl si rifa' esplicitamente alla legge sulla stampa, ad una prima interpretazione sembra che non occorra per il responsabile di un sito semplicemente editoriale l'iscrizione all'albo dei giornalisti, che costituirebbe una notevole limitazione, sia nei costi che nella liberta' d'informazione, dato che un singolo giornalista, lavorando per piu' testate, potrebbe essere soggetto a pressioni dall'editore che gli garantisce l'entrata maggiore, o comunque temere per la sua carriera in caso fosse responsabile di siti con contenuti troppo "controcorrente".

Di difficile valutazione, invece, l'impatto su quei siti che risultano solo domini di terzo livello di grossi provider (ad es xoom, libero, etc).

Con l'applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa lo strumento di pressione che viene sistematizzato e' quello delle richieste di risarcimento per danni morali ed all'immagine con processo civile, il che potra' essere un problema, soprattutto considerando che molti siti di denuncia e controinformazione sono gestiti da associazioni di volontariato e senza scopo di lucro.

Sicuramente, se vi sono maggiori garanzie per chi fosse eventualmente colpito da offese e insulti on line, viene pure introdotto un monitoraggio (con intento di controllo? e fino a che punto?) dell'unico strumento economico e libero che ad oggi puo' essere usato per poter dialogare e controinformare.