NOTIZIARIO del 18 giugno 2003

 
     

LEGGE 12 giugno 2003, n.134.
Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Articolo 1 1. Il comma 1 dell’articolo 444 del codice di procedura penale é sostituito dai seguenti: [1] "1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater [2], nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria".

Articolo 2 1. All’articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: [3] a) il comma 1 é sostituito dai seguenti: "1. La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del codice penale. [4] 1-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 653, la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando é pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza é equiparata a una pronuncia di condanna"; b) al comma 2, dopo le parole: "Il reato é estinto" sono inserite le seguenti: ", ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,".

Articolo 3 1. Al comma 1 dell’articolo 629 del codice di procedura penale [5], dopo le parole: "delle sentenze di condanna" sono inserite le seguenti: "o delle sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444, comma 2,".

Articolo 4 1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689 [6], e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo e il secondo comma dell’articolo 53 sono sostituiti dai seguenti: "Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente. La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall’articolo 57. Per determinare l’ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell’ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l’articolo 133-ter del codice penale"; b) al primo comma dell’articolo 59 le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti parole: "tre anni"; c) l’articolo 60 é abrogato.

Articolo 5 1. L’imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall’articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente. 2. Su richiesta dell’imputato il dibattimento é sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l’opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare. 3. Le disposizioni dell’articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli .

____________________

I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE COPIATI CITANDO E LINKANDO LA FONTE

 

Le conseguenze
di Rita Guma

La nuova legge sul patteggiamento allargato avra' alcuni effetti per il cittadino che non sono immediatamente visibili ma che incideranno sulla sicurezza delle citta', dei lavoratori, degli investitori in borsa, sulla salute pubblica e sull'esito dei processi.

Infatti essa, all'art. 5 comma 1c, abroga l'art. 60 della legge 689 del 24 novembre 1981. Sembra un semplice inciso, ma ci accorgiamo che il soppresso art 60 regolava i casi in cui non erano applicabili pene sostitutive, e che riguardavano, oltre ad alcuni delitti concernenti l'edilizia e l'uso di armi da fuoco ed esplosivi, i seguenti reati:

USURA; CORRUZIONE: per il corrotto, per il corruttore e per l'istigatore;

TRUFFE COMMERCIALI: rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio e manovre speculative su merci;

FALSA TESTIMONIANZA, falso giuramento, falsa perizia o interpretazione;

EVASIONE DAL PENITENZIARIO ed inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive;

LESIONI PERSONALI colpose dovute a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro;

REATI SULLA SALUTE PUBBLICA: commercio o somministrazione di medicinali guasti, commercio di sostanze alimentari nocive, somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica;

INQUINAMENTO AMBIENTALE di acque e dell'atmosfera.

Nel caso del progetto di legge sul patteggiamento allargato in via di approvazione, vengono di fatto favoriti, in blocco, tutta una serie di reati piuttosto diffusi. Infatti vi e' previsto che le condanne fino a due anni possano essere trasformate trasformate in semidetenzione, quelle fino ad un anno in liberta' controllata, quelle fino a sei mesi in una pena pecuniaria.

In particolare, se la potranno cavare con una multa o con una lieve pena i corrotti e i corruttori, nonche' gli spergiuri nei processi civili.

Tenendo presente poi i vari sconti di pena, anche alcuni fra gli altri reati menzionati potrebbero ricadere in questi casi.