NOTIZIARIO del 5 maggio 2003

 
     

Decisione del Parlamento europeo sull'approvazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2003/2004 ini), Strasburgo, 3 giugno 2003

A. Regolamentazione e condizioni generali di esercizio delle funzioni dei deputati al Parlamento europeo

Articolo 1 Il presente statuto stabilisce la regolamentazione e le condizioni generali di esercizio delle funzioni dei deputati al Parlamento europeo.

Articolo 2

1. I deputati sono liberi e indipendenti.

2. Qualsiasi accordo sulla cessazione del mandato prima della scadenza o al termine della legislatura è nullo.

Articolo 3

1. I deputati non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.

2. I deputati votano individualmente e personalmente.

3. Eventuali accordi sulle modalità di esercizio del mandato sono nulli.

Articolo 4

1. Un deputato non può essere in alcun momento perseguito a motivo delle azioni intraprese, dei voti o delle opinioni espresse nell'esercizio del proprio mandato, né può essere chiamato a renderne altrimenti conto in sede extragiudiziale.

2. Su richiesta del deputato, il Parlamento decide se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato.

3. Il Parlamento adotta nel suo regolamento disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 5

1. Qualsiasi limitazione della libertà personale di un deputato è ammessa solo su autorizzazione del Parlamento, salvo in caso di flagranza di reato.

2. Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà del deputato, o la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, così come il controllo della sua corrispondenza e delle sue telefonate, possono essere disposti solo su autorizzazione del Parlamento.

3. Un'indagine o un procedimento penale nei confronti di un deputato dev'essere sospeso qualora il Parlamento lo richieda.

4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 può essere richiesta dalle autorità competenti in base al diritto nazionale.

5. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 o la sospensione di cui al paragrafo 3 può essere subordinata a condizioni ovvero essere temporanea o parziale.

6. L'articolo 4, paragrafo 3, si applica per analogia.

Articolo 6

1. Nell’esercizio del suo mandato ciascun deputato ha sempre facoltà di astenersi dal deporre su persone che gli abbiano confidato dei fatti o alle quali egli abbia confidato dai fatti, nonché sui fatti stessi.

2. Non sono ammesse le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2, o l'esame di documenti sequestrati.

Articolo 7

1. I deputati hanno il diritto di spostarsi liberamente in tutto il territorio dell'Unione europea.

2. Tale diritto non può essere limitato dalla legge o da disposizioni di un'autorità o di un organo giudiziario.

Articolo 8 I privilegi e le immunità dei deputati, di cui all'articolo che precede, non possono essere limitati da altre disposizioni di diritto derivato della Comunità europea.

Articolo 9 I documenti scritti e il materiale su supporto elettronico ricevuti, redatti o inviati da un deputato che non rechino una numerazione ufficiale non sono documenti del Parlamento.

Articolo 10

1. Ogni deputato ha il diritto di presentare una proposta di atto giuridico comunitario nel quadro del diritto di iniziativa del Parlamento europeo.

2. L'articolo 4, paragrafo 3, si applica per analogia.

Articolo 11

1. I deputati hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso del Parlamento.

2. Tale diritto non si applica ai documenti e ai conteggi personali.

3. Gli atti legislativi dell'Unione europea e gli accordi delle istituzioni sull'accesso ai documenti restano impregiudicati.

4. Il Parlamento emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 12

1. I documenti del Parlamento europeo sono tradotti in tutte le lingue ufficiali.

2. Per gli interventi orali si effettua l'interpretazione simultanea o consecutiva in tutte le altre lingue ufficiali.

Articolo 13

1. I deputati possono costituirsi in gruppi politici.

2. L'articolo 4, paragrafo 3, si applica per analogia.

Articolo 14

1. I gruppi politici sono parte del Parlamento europeo.

2. Essi possono agire e stare in giudizio.

Articolo 15

1. I deputati hanno diritto a un'indennità adeguata, tale da garantire la loro indipendenza.

2. Al termine del mandato, i deputati hanno diritto a un'indennità transitoria e a una pensione.

3. Qualsiasi accordo in merito all'uso dell'indennità, dell'indennità transitoria di fine mandato e della pensione per fini che non siano privati è nullo.

4. I superstiti di un deputato o di un ex deputato hanno diritto a prestazioni pensionistiche.

Articolo 16 L'indennità ammonta al 50% del trattamento economico di base di un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Articolo 17 Dall'indennità è detratto l'importo percepito dal deputato quale indennità parlamentare per l'esercizio di altro mandato in un altro parlamento.

Articolo 18

1. L'indennità è soggetta all'imposta comunitaria alle stesse condizioni fissate sulla base dell'articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europee per i funzionari e gli altri agenti delle Comunità europee.

2. Rimane impregiudicato il diritto degli Stati membri di tener conto dell'indennità nella definizione dell'aliquota fiscale applicata ad altri redditi.

Articolo 19

1. Allo scadere del mandato, i deputati hanno diritto a un'indennità transitoria pari all'ammontare dell'indennità di cui all'articolo 16.

2. Tale diritto è riconosciuto in ragione di un mese per ogni anno di esercizio del mandato, e comunque per un minimo di sei mesi e un massimo di ventiquattro mesi.

3. In caso di assunzione di un nuovo mandato in un altro parlamento o di una carica pubblica, l'indennità transitoria viene versata sino all'inizio del mandato o all'entrata in carica.

4. In caso di decesso, l'erogazione dell'indennità transitoria si conclude con il versamento effettuato nel mese in cui l'ex deputato è deceduto.

5. L’articolo 18 si applica per analogia.

Articolo 20

1. Al compimento del sessantesimo anno di età gli ex deputati hanno diritto a una pensione.

2. La pensione ammonta al 3,5% dell'indennità di cui all'articolo 16 per ogni anno compiuto di esercizio del mandato e a un dodicesimo per ogni ulteriore mese compiuto, sino a un massimo complessivo del 70%.

3. Il diritto a detta pensione sussiste a prescindere da altri trattamenti pensionistici.

4. Gli articoli 17 e 18 si applicano per analogia.

Articolo 21

1. In caso di invalidità insorta nel corso del mandato i deputati hanno diritto a percepire una pensione.

2. L'articolo 20, paragrafo 2, si applica per analogia. La pensione ammonta comunque almeno al 35% dell'indennità di cui all'articolo 16.

3. Tale diritto matura al momento della cessazione delle funzioni.

4. Gli articoli 11, paragrafo 4, 17 e 18 si applicano per analogia.

Articolo 22 Qualora un ex deputato abbia diritto sia al pagamento dell'indennità transitoria a norma dell'articolo 19, sia al pagamento di una pensione a norma degli articoli 20 o 21, si applica la disposizione indicata dall'interessato.

Articolo 23

1. In caso di decesso di un deputato nel corso del mandato o di decesso di un ex deputato che, al momento della morte, aveva diritto a una pensione ai sensi degli articoli 20 o 21, il coniuge superstite e i figli a carico hanno diritto a una pensione.

2. L'importo complessivo delle prestazioni pensionistiche non può essere superiore alla pensione a cui il deputato avrebbe avuto diritto al termine della legislatura o a quella a cui l'ex deputato aveva diritto.

3. Il coniuge superstite percepisce il 60% dell'importo di cui al paragrafo 2 e non può comunque percepire meno del 30% dell'indennità percepita dai deputati. Tale diritto non viene meno in caso di nuovo matrimonio.

4. Il figlio a carico percepisce il 20% dell'importo in questione.

5. Se necessario, il massimale delle prestazioni pensionistiche da erogare viene ripartito tra il coniuge e i figli proporzionalmente alle percentuali di cui ai paragrafi 2 e 3.

6. La pensione di reversibilità viene pagata a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso.

7. In caso di decesso del coniuge, il suo diritto alla pensione si estingue con la fine del mese in cui si è verificato il decesso.

8. Il diritto dei figli alla pensione si estingue con la fine del mese in cui compiono i ventun anni di età. Esso sussiste tuttavia per la durata del periodo di formazione professionale, ma non oltre la fine del mese in cui il figlio raggiunge il venticinquesimo anno di età. Tale diritto continua a sussistere nella misura in cui il figlio non possa provvedere al proprio sostentamento causa malattia o infermità.

9. I conviventi in unioni di fatto riconosciute dagli Stati membri sono equiparati ai coniugi.

10. Gli articoli 11, paragrafo 4, e 18 si applicano per analogia.

Articolo 24

1. Per il finanziamento delle pensioni e delle pensioni di reversibilità, è istituito un fondo che procede agli accantonamenti necessari.

2. Gli accantonamenti sono costituiti dai versamenti effettuati mensilmente per due terzi dal Parlamento e per un terzo dai deputati, nonché dagli interessi maturati.

3. L'importo dei contributi richiesti è fissato annualmente dal Parlamento.

4. I contributi di cui al paragrafo 2 non sono soggetti a imposte.

5. La Corte dei conti europea procede alla verifica dei conti.

Articolo 25

1. I deputati e gli ex deputati titolari di una pensione, nonché i superstiti aventi diritto all'assistenza, hanno diritto al rimborso delle spese mediche e delle spese derivanti da gravidanza o dalla nascita di un figlio.

2. Per coprire i costi viene istituito un fondo al cui finanziamento partecipano anche gli ex deputati.

3. Gli articoli 11, paragrafo 4, e 24 si applicano per analogia.

Articolo 26

1. I deputati hanno diritto alla copertura assicurativa dei rischi connessi con l'esercizio delle loro funzioni.

2. L'articolo 11, paragrafo 4, si applica per analogia.

Articolo 27

1. I deputati hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio del proprio mandato.

2. Il Parlamento stabilisce altresì i casi in cui il rimborso può avere carattere forfettario.

3. Gli articoli 11, paragrafo 4, e 15, paragrafo 3, si applicano per analogia.

Articolo 28

1. I deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali di loro fiducia da loro liberamente scelti.

2. L’articolo 11, paragrafo 4, si applica per analogia.

Articolo 29

1. I deputati hanno diritto a utilizzare gli uffici e gli impianti di comunicazione del Parlamento nonché le vetture di servizio.

2. L’articolo 11, paragrafo 4, si applica per analogia.

Articolo 30 Tutti i pagamenti sono effettuati a partire dal bilancio dell'Unione europea e dal fondo istituito a norma dell'articolo 24 e 25……..

Articolo 31 Le prestazioni del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali di cui agli articoli 24 e 25 non sono soggette ad alcuna imposta.

Articolo 32 Le decisioni di attuazione del presente statuto sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale, serie L. B.

Disposizioni transitorie

Articolo 33 1. Per quanto riguarda l'indennità, l'indennità transitoria, le pensioni e le pensioni di reversibilità, i deputati rieletti che, alla data di entrata in vigore del presente statuto, erano già membri del Parlamento possono optare per l'intera durata del mandato per il regime nazionale sinora vigente. 2. I versamenti sono a carico del bilancio dello Stato membro e sono soggetti unicamente alle imposte nazionali. 3. I deputati in questione non versano contributi al fondo di cui all'articolo 24. Articolo 34 1. I deputati che, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, dello statuto intendono continuare a rimanere affiliati al regime nazionale sinora vigente, comunicano per iscritto la loro decisione al Presidente del Parlamento entro 30 giorni dall'assunzione del mandato. 2. Tale decisione è definitiva e irrevocabile. 3. In mancanza di una comunicazione in tal senso entro i termini stabiliti, si applicano le disposizioni del presente statuto. Articolo 35 1. Successivamente all'entrata in vigore dello statuto, il fondo di vitalizio volontario istituito dal Parlamento continua a funzionare per i deputati o gli ex deputati che abbiano già acquisito diritti o aspettative a titolo di questo fondo o che abbiano optato, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, dello statuto, per il regime nazionale sinora vigente. 2. I diritti e le aspettative acquisiti sono integralmente mantenuti. 3. I contributi versati al fondo non sono soggetti a imposte. 4. I deputati che versino contributi al fondo pensioni di cui all'articolo 24 non possono acquisire nuovi diritti o aspettative a titolo del regime di vitalizio volontario. 5. I deputati eletti per la prima volta al Parlamento europeo alla data di applicabilità del presente statuto non possono accedere al regime volontario. 6. Gli articoli 15, paragrafo 3, 18 e 20, paragrafo 3, si applicano per analogia. Articolo 36 1. Il diritto al vitalizio acquisito da un deputato al momento dell'entrata in vigore del presente statuto a norma della legislazione nazionale conserva piena efficacia. 2. I periodi di esercizio di un mandato nel Parlamento europeo o in un parlamento nazionale che non comportino alcun diritto al vitalizio a norma della legislazione nazionale, sono considerati nel conteggio del vitalizio sulla base del presente statuto. C. Entrata in vigore Articolo 37 1. Il presente statuto entra in vigore all'inizio della legislatura successiva alla sua approvazione e con previo accordo del Consiglio. 2. In deroga al disposto di cui al paragrafo 1 - l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, entra in vigore al momento dell'abrogazione dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'Atto del 1976; - l'articolo 4 entra in vigore al momento dell'abrogazione dell'articolo 9 del Protocollo; - l'articolo 5 entra in vigore al momento dell'abrogazione dell'articolo 10 del Protocollo; - l'articolo 7 entra in vigore al momento dell'abrogazione dell'articolo 8 del Protocollo.

3. Il presente statuto, con previo accordo del Consiglio, è emanato dal Presidente del Parlamento europeo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L.

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in grassetto le disposizioni riguardanti l'immunita'