NOTIZIARIO del 30 maggio 2003

 
     

Ddl Senato 2191 - Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione.
Emendamento Schifani, D'Onofrio, Nania, Moro

Articolo 01

1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'art.90 della Costituzione, il presidente del Senato della Repubblica, il presidente della Camera dei deputati, il presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall'art.96 della Costituzione, il presidente della Corte costituzionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi nei confronti dei soggetti di cui al comma uno e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'art.159 del codice penale.

____________________

I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE COPIATI CITANDO E LINKANDO LA FONTE

 

leggi gli effetti dell'emendamento:

2191, licenza di uccidere