Art.
18 cpp, Separazione di processi
1. La separazione
di processi è disposta (610-3), salvo che il giudice ritenga la riunione
assolutamente necessaria per l`accertamento dei fatti :
a) se, nell`udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o
per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione,
mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario
acquisire ulteriori informazioni a norma dell`art. 422;
b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni
è stata ordinata la sospensione del procedimento (3, 41, 47, 71, 344,
479);
c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità
dell`atto di citazione o della sua notificazione (178, 179,), per legittimo
impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell`atto di citazione
(485-487);
d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento
per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;
e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni
l`istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di
altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori
atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione.
e bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall'art 407 co 2 lett
a) è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per
la mancanza di altri titoli di detenzione 2. Fuori dei casi previsti dal
comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull`accordo delle
parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del
processo.
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