NOTIZIARIO del 8 maggio 2003

 
     

CHE GIUDICE CI TOCCA?
a cura di Giulia Alliani

L'articolo 25 della nostra Costituzione dice: "Nessuno puo'essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno puo'essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".

Detto semplicemente, nessuno puo' imputarci come reato un'azione da noi compiuta prima che una legge dello Stato abbia provveduto a qualificarla come tale. Se, pero', un reato lo abbiamo commesso, le nostre leggi hanno fissato preventivamente dei criteri che permettono di individuare senza ambiguita' il giudice che dovra' occuparsi di noi. Sembra ovvio, ma sessant'anni fa le cose non stavano cosi': a qualcuno e' capitato di essere accusato di reati inesistenti e di essere giudicato da un tribunale formato ad hoc (vedi il processo di Verona, Galeazzo Ciano, e gli altri condannati).

E' giusto quindi considerare l'articolo 25 come una garanzia fondamentale. I criteri individuati per stabilire chi sono i giudici competenti per ogni situazione sono quattro: - la competenza per materia - la competenza per territorio - la competenza per connessione - la competenza funzionale In particolare, la competenza per territorio e'regolata da criteri che devono tener conto di un grande numero di possibili situazioni: in prima istanza e' determinata dal luogo in cui il reato e' stato consumato, cioe'dal luogo in cui si e' prodotto l'evento delittuoso.

La legge precisa che, nel caso la condotta delittuosa avvenga in un luogo (es. un accoltellamento a Pavia), e l'evento causato da quella condotta in un luogo diverso (es. morte dell'accoltellato in un ospedale di Milano), il giudice competente sia quello del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato. A volte, tuttavia, non e' possibile, al momento del sorgere del procedimento, identificare il luogo dove e' stato consumato il reato, e, di conseguenza, non funzionano i criteri principali sopra enunciati (vedi art. 8 del codice di procedura penale).

Il codice, in questo caso, detta delle regole suppletive per ancorare la competenza di un procedimento ad un preciso organo giurisdizionale.Lo fa nell'articolo 9 c.p.p. in cui si dice che: "Se la competenza non puo' essere determinata a norma dell'articolo 8, e' competente il giudice dell'ultimo luogo in cui e' avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione."

Se, pero', non e' possibile determinare nemmeno quest'ultimo luogo, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui risiede l'imputato. E se gli imputati per lo stesso reato sono piu' di uno, e non tutti risiedono nello stesso luogo (vedi casi di connessione)? Il codice dice che, se nemmeno in base alla residenza degli imputati e' possibile determinare la competenza del giudice, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del Pubblico Ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro apposito.

UN CASO MOLTO PARTICOLARE e'quello in cui un magistrato viene coinvolto come imputato, come persona offesa, o altro in un procedimento che ha luogo nel Tribunale in cui egli esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto di reato. Ebbene, in quel caso (vedi art. 11 c.p.p.), per evidenti ragioni di opportunita', la competenza si sposta presso un altro Tribunale predeterminato per legge (esiste un'apposita tabella).

Naturalmente, se il procedimento nasce in un Tribunale qualsiasi, diverso da quello in cui esercita o esercitava il magistrato coinvolto, non sorge piu' la necessita' di spostare il procedimento, perche' l'ambiente sarebbe gia' diverso rispetto a quello abituale di lavoro del magistrato, (es. se un magistrato di Milano e' coinvolto in un procedimento a Milano, il procedimento si sposta a Brescia, ma se un magistrato di Milano e' coinvolto in un procedimento a Roma, il procedimento resta a Roma).

Quanto complesso sia il problema della competenza del giudice, e quanti elementi vadano acquisiti per poter ragionare in modo corretto, e' evidente anche dalle poche regole qui delineate. Dall'applicazione di queste regole e di tutte le altre alle quali qui non si e' potuto accennare, dal loro incrociarsi, e dalla prevalenza, sempre predeterminata per legge, di alcune sulle altre, emerge, alla fine, la figura del giudice competente. del giudice competente.
Bollettino Giudiziario